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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07221/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 624-625, comma 1, n. 2, cod. pen. (commesso dal 27 marzo 2013 al 25 marzo 2018).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, con più azioni di esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava illegittimamente di energia elettrica per un ammontare complessivo di 9.084 kwh, con violenza sulle cose e con l'uso del mezzo fraudolento.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la sua responsabilità fin dal febbraio del 2008, quando, invece, egli aveva stipulato il contratto di fornitura per l'energia elettrica solo il 7 settembre 2009.

Non vi sarebbe, inoltre, la prova di una manomissione delle componenti elettroniche del contatore e i giudici di merito non avrebbero valutato la circostanza che egli, per lunghi periodi, aveva dimorato in Francia. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, specificamente richiesta con l'atto di appello. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981, della pena detentiva con quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il secondo e il terzo motivo.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che le deduzioni difensive erano scarsamente rilevanti, in quanto la contestazione riguardava la sottrazione di energia dal marzo 2013 al marzo 2018.

La sottrazione, dunque, riguardava un periodo successivo alla stipulazione del contratto ed era relativa a un periodo di tempo che coincideva solo in minima parte con quello che l'imputato aveva dimostrato di avere trascorso in Francia (che andava dal gennaio 2011 al settembre 2014).

Ha ancora evidenziato che i tecnici, alla presenza dell'imputato, avevano accertato la manomissione del contatore e, attraverso specifico apparecchio di controllo, la sotto-misurazione dell'erogazione di energia elettrica.

1.2. Il secondo e il terzo motivo sono fondati.

La Corte di appello, invero, non si è pronunciata sulle richieste di sospensione condizionale della pena e di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, nonostante abbia dato atto di tali richieste nel riassumere i motivi di gravame.

La sentenza, su tali punti, deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena e a quello della sostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 624-625, comma 1, n. 2, cod. pen. (commesso dal 27 marzo 2013 al 25 marzo 2018). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, con più azioni di esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava illegittimamente di energia elettrica per un ammontare complessivo di 9.084 kwh, con violenza sulle cose e con l'uso del mezzo fraudolento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto dimostrata la sua responsabilità fin dal febbraio del 2008, quando, invece, egli aveva stipulato il contratto di fornitura per l'energia elettrica solo il 7 settembre 2009. Non vi sarebbe, inoltre, la prova di una manomissione delle componenti elettroniche del contatore e i giudici di merito non avrebbero valutato la circostanza che egli, per lunghi periodi, aveva dimorato in Francia. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, specificamente richiesta con l'atto di appello. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art. 53 legge n. 689 del 1981, della pena detentiva con quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondati il secondo e il terzo motivo. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, il ricorrente tende a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha posto in rilievo che le deduzioni difensive erano scarsamente rilevanti, in quanto la contestazione riguardava la sottrazione di energia dal marzo 2013 al marzo 2018. La sottrazione, dunque, riguardava un periodo successivo alla stipulazione del contratto ed era relativa a un periodo di tempo che coincideva solo in minima parte con quello che l'imputato aveva dimostrato di avere trascorso in Francia (che andava dal gennaio 2011 al settembre 2014). Ha ancora evidenziato che i tecnici, alla presenza dell'imputato, avevano accertato la manomissione del contatore e, attraverso specifico apparecchio di controllo, la sotto-misurazione dell'erogazione di energia elettrica. 1.2. Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La Corte di appello, invero, non si è pronunciata sulle richieste di sospensione condizionale della pena e di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, nonostante abbia dato atto di tali richieste nel riassumere i motivi di gravame. La sentenza, su tali punti, deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena e a quello della sostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 07221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris