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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05659/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTAPPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il Difensore ' t'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Cornescu lune ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 31/03/2022 con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 1 e 3 n. 1 cod. pen.) e di lesioni aggravate ai danni di un conducente di taxi, nonché di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 8-bis, cod. pen.) di un borsello ai danni di un conducente di autobus; con le attenuanti generiche prevalenti.

Al riguardo, deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato nella rapina.

All'esclusiva condotta del coimputato non ricorrente, il quale ha strattonato per una manica il tassista, si deve la rapina, essendosi invece l'imputato limitato, con azione indipendente e autonoma, a sottrarre il portafoglio, con conseguente responsabilità per furto;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato nel delitto di lesioni e di furto.

Unicamente al coimputato — per come peraltro da questi ammesso e confermato dalla persona offesa — era ascrivibile la condotta lesiva, fatto in relazione al quale nessun ruolo aveva svolto l'imputato.

Parimenti con riguardo al furto del borsello del conducente di autobus;

3. violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 6 e 133 cod. pen.; mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.

Quanto all'attenuante comune si censura il giudizio espresso dalla Corte di merito che aveva ritenuto irrisorio il risarcimento operato nella misura di C 100,00 per ciascuna parte offesa, non tenendo conto dell'obiettiva impossibilità per l'imputato di versare di più stante l'assenza di comprovata attività lavorativa.

Inoltre, quanto al furto, l'imputato aveva consentito il ritrovamento del borsello, così profilandosi il fatto dell'imputato quale modo sia pure indiretto di restituzione;

4. vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con il fatto di cui ad una precedente condanna per furto.

Si lamenta che il diniego sia stato erroneamente fondato sul rilievo della mancata produzione ad opera della difesa del relativo provvedimento giurisdizionale, della cui allegazione, invece, lo stesso primo giudice aveva dato atto.

Si ribadisce l'esistenza dei presupposti per riconoscere la medesimezza del disegno criminoso con i fatti già irrevocabilmente giudicati.

5. Con memoria in data la difesa dell'imputato ha depositato relazione relativa al programma terapeutico intrapreso dal Cornescu presso una comunità in convezione ASL. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1-2.

I primi due motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione delle censure svolte con l'atto di appello ed omettono di confrontarsi con la motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale.

In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata risulta: - quanto alla rapina, che la condotta delittuosa è stata realizzata dai due imputati in concorso tra loro, con un'azione concordata e con precisa suddivisione dei ruoli, sicché la violenza posta in essere dal coimputato sarebbe già sufficiente per ritenere provato il concorso, posto che il ricorrente è sceso dal veicolo e si è impossessato del portafoglio proprio mentre il complice, a modo di minaccia, stava puntando un oggetto tagliente contro la persona offesa.

Peraltro, si è anche escluso, richiamandosi sul punto le precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, che l'azione volta alla sottrazione del bene da parte dell'imputato sia stata priva di violenza, avendo la vittima del reato ricondotto proprio a tale forzata condotta volta a vincere la sua resistenza la lacerazione del tessuto del giubbotto; - quanto alle lesioni, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui l'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916 — 01); - quanto al furto, che l'evento illecito è stato ricondotto alla condotta di entrambi gli imputati in accordo tra loro, considerato che uno dei due ha distolto l'attenzione del conducente dell'autobus allontanandosi verso il fondo del pullman con il telefono di costui, così consentendo all'altro di impossessarsi del borsello rimasto incustodito; il ricorrente, pertanto, ha fornito un contributo causale alla commissione dell'azione tipica da parte del complice, posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno realizzato l'azione tipica, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie o di agevolazione, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira (ex multis, Sez. 2, n. 23395 del 13/4/2011, Faccioli, Rv. 250688).

3. Il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato.

Invero, il ricorrente si è limitato a reiterare analoga censura svolta con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con il rilievo, avente valenza decisiva, posto a fondamento del diniego e costituito dal fatto che l'invocata attenuante non è parametrata alle capacità economiche dell'obbligato ma richiede l'integrale risarcimento.

Che ricorra una tale evenienza è stato escluso nel caso in esame con congrua motivazione - così facendosi corretta applicazione dello stesso principio di diritto di cui alla sentenza indicata dal ricorrente (Sez. 5, n. 26388 del 17/06/2013, Benzoni, Rv. 256322) - in ragione dell'esiguità di quanto versato a fronte di un danno che, quanto alla rapina, tiene conto anche dei pregiudizi di carattere morale sofferti dalla persona offesa, unitamente al danno alla salute conseguente alle lesioni subite.

4. Anche l'ultimo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in tema di continuazione è inammissibile.

Lungi dall'aver escluso il riconoscimento della continuazione sul rilievo della mancata produzione da parte della difesa della sentenza irrevocabile i cui fatti si prospetta avvinti dal medesimo disegno criminoso con quelli per cui si procede, la Corte territoriale ha, al contrario, correttamente rilevato l'impossibilità di non poter valutare l'istanza in quanto l'omissione documentale riguardava gli atti di quel giudizio, conclusosi con una sentenza di applicazione pena, la cui sinteticità della motivazione non consentiva di trarre gli elementi di giudizio necessari a scrutinare il petitum difensivo.

Né, poi, può censurarsi l'operato del giudice di appello per non avere proceduto ex officio a detta acquisizione.

In tema di riconoscimento della continuazione, la disposizione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui « le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1, cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio », non è applicabile al giudizio di cognizione ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi.

Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per cassazione, si coniuga, inoltre, con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta dell'imputato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza passata in giudicato, della quale aveva indicato solo il numero del registro generale - Sez. 6, n. 19487 del 6/2/2018, Rv. 273380).

5. In conclusione, nulla aggiungendo al rilievo dei motivi dedotti la documentazione difensiva allegata alla memoria depositata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr.

Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTAPPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il Difensore ' t'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Cornescu lune ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 31/03/2022 con cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 1 e 3 n. 1 cod. pen.) e di lesioni aggravate ai danni di un conducente di taxi, nonché di furto aggravato (artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 8-bis, cod. pen.) di un borsello ai danni di un conducente di autobus; con le attenuanti generiche prevalenti. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato nella rapina. All'esclusiva condotta del coimputato non ricorrente, il quale ha strattonato per una manica il tassista, si deve la rapina, essendosi invece l'imputato limitato, con azione indipendente e autonoma, a sottrarre il portafoglio, con conseguente responsabilità per furto; 2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputato nel delitto di lesioni e di furto. Unicamente al coimputato — per come peraltro da questi ammesso e confermato dalla persona offesa — era ascrivibile la condotta lesiva, fatto in relazione al quale nessun ruolo aveva svolto l'imputato. Parimenti con riguardo al furto del borsello del conducente di autobus; 3. violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 6 e 133 cod. pen.; mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. Quanto all'attenuante comune si censura il giudizio espresso dalla Corte di merito che aveva ritenuto irrisorio il risarcimento operato nella misura di C 100,00 per ciascuna parte offesa, non tenendo conto dell'obiettiva impossibilità per l'imputato di versare di più stante l'assenza di comprovata attività lavorativa. Inoltre, quanto al furto, l'imputato aveva consentito il ritrovamento del borsello, così profilandosi il fatto dell'imputato quale modo sia pure indiretto di restituzione; 4. vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con il fatto di cui ad una precedente condanna per furto. Si lamenta che il diniego sia stato erroneamente fondato sul rilievo della mancata produzione ad opera della difesa del relativo provvedimento giurisdizionale, della cui allegazione, invece, lo stesso primo giudice aveva dato atto. Si ribadisce l'esistenza dei presupposti per riconoscere la medesimezza del disegno criminoso con i fatti già irrevocabilmente giudicati. 5. Con memoria in data la difesa dell'imputato ha depositato relazione relativa al programma terapeutico intrapreso dal Cornescu presso una comunità in convezione ASL. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1-2. I primi due motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione delle censure svolte con l'atto di appello ed omettono di confrontarsi con la motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale. In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata risulta: - quanto alla rapina, che la condotta delittuosa è stata realizzata dai due imputati in concorso tra loro, con un'azione concordata e con precisa suddivisione dei ruoli, sicché la violenza posta in essere dal coimputato sarebbe già sufficiente per ritenere provato il concorso, posto che il ricorrente è sceso dal veicolo e si è impossessato del portafoglio proprio mentre il complice, a modo di minaccia, stava puntando un oggetto tagliente contro la persona offesa. Peraltro, si è anche escluso, richiamandosi sul punto le precise e circostanziate dichiarazioni della persona offesa, che l'azione volta alla sottrazione del bene da parte dell'imputato sia stata priva di violenza, avendo la vittima del reato ricondotto proprio a tale forzata condotta volta a vincere la sua resistenza la lacerazione del tessuto del giubbotto; - quanto alle lesioni, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui l'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916 — 01); - quanto al furto, che l'evento illecito è stato ricondotto alla condotta di entrambi gli imputati in accordo tra loro, considerato che uno dei due ha distolto l'attenzione del conducente dell'autobus allontanandosi verso il fondo del pullman con il telefono di costui, così consentendo all'altro di impossessarsi del borsello rimasto incustodito; il ricorrente, pertanto, ha fornito un contributo causale alla commissione dell'azione tipica da parte del complice, posto che il concorso di persone, a differenza del reato monosoggettivo per cui è necessario che la condotta assume i connotati del tentativo punibile, si configura, oltre che nei confronti di quanti hanno realizzato l'azione tipica, anche nei confronti di coloro che hanno partecipato ad attività preparatorie o di agevolazione, perché anche da costoro è provenuto un apporto per il raggiungimento di un unico risultato, costituito dalla commissione del reato avuto di mira (ex multis, Sez. 2, n. 23395 del 13/4/2011, Faccioli, Rv. 250688). 3. Il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato. Invero, il ricorrente si è limitato a reiterare analoga censura svolta con l'atto di appello, omettendo di confrontarsi con il rilievo, avente valenza decisiva, posto a fondamento del diniego e costituito dal fatto che l'invocata attenuante non è parametrata alle capacità economiche dell'obbligato ma richiede l'integrale risarcimento. Che ricorra una tale evenienza è stato escluso nel caso in esame con congrua motivazione - così facendosi corretta applicazione dello stesso principio di diritto di cui alla sentenza indicata dal ricorrente (Sez. 5, n. 26388 del 17/06/2013, Benzoni, Rv. 256322) - in ragione dell'esiguità di quanto versato a fronte di un danno che, quanto alla rapina, tiene conto anche dei pregiudizi di carattere morale sofferti dalla persona offesa, unitamente al danno alla salute conseguente alle lesioni subite. 4. Anche l'ultimo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione in tema di continuazione è inammissibile. Lungi dall'aver escluso il riconoscimento della continuazione sul rilievo della mancata produzione da parte della difesa della sentenza irrevocabile i cui fatti si prospetta avvinti dal medesimo disegno criminoso con quelli per cui si procede, la Corte territoriale ha, al contrario, correttamente rilevato l'impossibilità di non poter valutare l'istanza in quanto l'omissione documentale riguardava gli atti di quel giudizio, conclusosi con una sentenza di applicazione pena, la cui sinteticità della motivazione non consentiva di trarre gli elementi di giudizio necessari a scrutinare il petitum difensivo. Né, poi, può censurarsi l'operato del giudice di appello per non avere proceduto ex officio a detta acquisizione. In tema di riconoscimento della continuazione, la disposizione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui « le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma 1, cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio », non è applicabile al giudizio di cognizione ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per cassazione, si coniuga, inoltre, con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta dell'imputato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza passata in giudicato, della quale aveva indicato solo il numero del registro generale - Sez. 6, n. 19487 del 6/2/2018, Rv. 273380). 5. In conclusione, nulla aggiungendo al rilievo dei motivi dedotti la documentazione difensiva allegata alla memoria depositata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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