CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1969
Cassazione n. 10673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria; considerato che il primo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 219 legge fall. e il vizio di motivazione, segnatamente con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0