CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1980
Cassazione n. 50931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1980 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che dalla sua lettura non si comprende di cosa esattamente si dolga il ricorrente e quale parte della motivazione attacchi, risolvendosi il ricorso nella giustapposizione di due massime e di una affermazione di principio secondo cui non sarebbe provato il dolo del rato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.