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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 18100/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11633/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (S.O.L.) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-Controricorrente - Avverso l ’ordinanza del la Corte d’appello di Potenza R.G. n. 180/2015 depositata il 06/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’ing. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle spese di stima emesso da [OSCURATO:SOCIETA], con determinazioni nn. 17 e 18 del 04/03/2015, relativo alle competenze professionali spettanti al professionista per l’attività svolta come componente tecnico del collegio ex art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001(T.U.

Espropri);

2. la Corte d’appello di Potenza, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA], integrato il contraddittorio nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’opposizione e ha condannato l’in gegnere al pagamento delle spese del giudizio.

Queste, in sintesi, per quanto ancora rileva, le ragioni della decisione: (a) si d oveva disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale, oltre che promotore dell’espropriazione, aveva la qualità di autorità espropriante, in virtù della delega di cui all’art. 11 del contratto di concessione, costruzione e gestione dell’ospedale unico di Acuti di Lagonegro, sottoscritto con la Regione [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come previsto dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001; (b) quanto al merito, ossia all’impugnazione del provvedimento di liquidazione delle spese, era priva di pregio , per le ragioni già illustrate (punto a) , l’eccezione dell’opponente di difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA];(c) l’opponente chiedeva- oltre all’onorario calcolato sul valore , ai sensi del d.m. n. 140 del 2012 - la liquidazione del compenso a vacazioni, ma la sua pretesa era infondata perché, in base all’art. 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], la determinazione degli onorari andavafatta a percentuale in relazione al valore del bene, mentre la liquidazione del compenso a vacazioni era criterio residuale , applicabile solo qualora fosseimpossibile la determinazione del valore stimato;

2. l’ing.

Tolve ricorre p er cassazione , con cinque motivi , illustrati con una memoria. [OSCURATO:PERSONA] e S.O.L. resistono con distinti controricorsi.

Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso - “violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.” - addebita alla Corte d’appello di non avere rilevato che l’autorità espropriante è la Regione [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:SOCIETA] sono state delegate (in forza di delega parziale)soltanto le operazioni funzionali all’espropriazione, sicché legittimata a liquidare le spese di perizia di stima, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, è esclusivamente l’autorità espropriante, ossia la Regione [OSCURATO:PERSONA];

2. il secondo motivo –“violazione di legge.

Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.” – ascrive alla Corte di Potenza di avere male interpretato l’atto di delega dei poteri espropriativi, e , conseguentemente , di avere identificato, in maniera erronea, l’autorità espropriante in [OSCURATO:SOCIETA] anziché nella Regione [OSCURATO:PERSONA];

3. il terzo motivo - “violazione e falsa applicazione del d.m. 04/04/2001, tabella F della L. 143/49.

Inapplicabilità del d.m. 30 maggio 2002” - reca la premessa che la quantificazione degli onorari spettanti all’ing.

Tolve, per l’attività pubblica riconducibile alla voce “stime immobiliari”, debba essere effettuata in base alla tabella F, comune sia al d.m. 04/04/2001, abrogato dal d.m. 31/10/2013, n. 143, con decorrenza dal 20/12/2013, e quindi ancora vigente al momento della conclusione dell’incarico, risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia alla legge n. 143 del 1949 (“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”).

Il ricorrente, pertanto, censura l’ordinanza impugnata che ha calcolato il compenso sulla base del d.m. 30/05/2002, che riguarda la diversa ipotesi del calcolo degli onorari dei c.t.u. per lo svolgimento di incarichi giudiziali;

4. con il quarto motivo – “ violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c. 5 c.p.c. violazione del d.m. n. 143/2013, inapplicabilità del d.m. 140/2012” –il ricorrente si duole che, in relazione all’art. 36, d.m. 140 del 2012, il giudice di merito abbia escluso la complessità dell’attività peritale, senza considerare che, in realtà, la corretta modalità di calcolo degli onorari è quella disciplinata dal d.m. n. 143 del 2013, che prevede il criterio delle vacazioni;

5. il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato il professionista al pagamento delle spese di lite, benché la soccombenza reciproca - derivante dal rigetto della domanda di condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c. proposta daS.[OSCURATO:SOCIETA] – giustificasse la compensazione anche parziale delle spese del giudizio;

6. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili;

6.1. le due censure ruotano attorno all’asse concettuale secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe l’autorità espropriante e, pertanto, non sarebbe legittimata alla liquidazione dell’onorario, secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce all’ente espropriante (e non ad altri) il compito di liquidare e pagare le spese di perizia.

In linea con l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 11 del controricorso), la Corte ritiene che l a variegata censura – intrinsecamente inammissibile, da un lato (quanto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), in difetto di indicazione della norma di diritto che si assume violata, dall’altro (quanto al vizio di cui al n. 5 del medesimo articolo), in difetto di indicazione del fatto storico, decisivo, il cui esame si assume essere stato pretermesso – sia (ulteriormente) inammissibile per effetto del giudicato interno formatosi sulla statuizione del giudice di merito in punto di legittimazione passiva della società opposta.

E, infatti, non è stato impugnato il capo dell’ordinanza che, disattendendo la specifica eccezione di [OSCURATO:SOCIETA], statuisce che quest’ultima,oltre ad essere promotrice dell’espropriazione, rive ste altresì la qualità di autorità espropriante per effetto della delega conferitale dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con il contratto di concessione del 15/05/2001, come previsto dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001.

Il che comporta, sul piano del merito, il definitivo riconoscimento della legittimazione della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] a liquidare le spese di perizia;

7. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati;

7.1. posto che l’ordinanza impugnata afferma che il ricorrente non si oppone al calcolo dell’onorario secondo il d.m. n. 140 del 2012, e che , in aggiunta a questo , reclama la liquidazione del compenso a vacazioni, è corretta anche la statuizione secondo cui la liquidazione a vacazioni è criterio residuale, dovendosi al riguardo dare seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013 , Rv. 626981 -01).

È errat a , inoltre, la tesi dell’ing.

Tolve secondo cui la liquidazione degli onorari andrebbe effettuata in base alle tariffe professionali di cui al d.m. 4/4/2001 (“ Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti”), che era (ancora) in vigore il 31/10/2013allorché l’incarico è stato portato a compimento.

In realtà, il quadro normativo di riferimento, al quale la Corte di Potenza si è correttamente attenuta , è diverso da quello prospettato dal ricorrente.Nello specifico: (i) l’art. 9, comma 1, d.l. 1 del 2012 , abroga le tariffe professionali (comprese quelle degli ingegneri di cui al d.m. 04/04/2001); la norma, al quinto comma, stabilisce che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Pertanto, è abrogato anche il sesto comma, lett. a),dell’art. 21, T.U.E., che prevede che le spese per la nomina dei tecnici sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; (ii) ne consegue che l a liquidazione dei compensi del professionista vada effettuata in base al d.m. 140 del 2012 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”), entrato in vigore in data 23/08/2012 – e, dunque, applicabile alla fattispecie concreta che vede l’incarico del professionista concludersi il 31/10/2013; (iii) l’art. 1, comma 1, d.m. 140 del 2012, dispone : « L ’ organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.

L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso»;

8. il quinto motivo è infondato; 8.1.è principio di diritto consolidato, rammentato di recente da Cass., Sez. 2, ordinanza n. 11326 /2024 , che il sindacato della Corte sulla statuizione sulle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio di non imputabilità delle stesse alla parte totalmente vittoriosa, sicché esorbita dall’ à mbito di questo sindacato, perché investe l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle,in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

Nella specie, la Corte d’appello ha condannato alle spese del giudizio la parte soccombente nel merito, in relazione a ll’oggetto della controversia, e, con apprezzamento discrezionale, ha disatteso l’auspicio, formulato dalla parte vittoriosa [OSCURATO:SOCIETA] (trascritto a pag. 19 del controricorso), di valutare l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., che consente la condanna del soccombente per responsabilità aggravata;

9. in conclusione, respinti il terzo, il quarto e il quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, il ricorso è rigettato;

10. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00, oltre a € 200,00, per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge; a favore diS.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione in € 3.000,00, oltre a € 200,00, per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11633/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende. -Controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (S.O.L.) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-Controricorrente - Avverso l ’ordinanza del la Corte d’appello di Potenza R.G. n. 180/2015 depositata il 06/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’ing. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle spese di stima emesso da [OSCURATO:SOCIETA], con determinazioni nn. 17 e 18 del 04/03/2015, relativo alle competenze professionali spettanti al professionista per l’attività svolta come componente tecnico del collegio ex art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001(T.U. Espropri); 2. la Corte d’appello di Potenza, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA], integrato il contraddittorio nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’opposizione e ha condannato l’in gegnere al pagamento delle spese del giudizio. Queste, in sintesi, per quanto ancora rileva, le ragioni della decisione: (a) si d oveva disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], la quale, oltre che promotore dell’espropriazione, aveva la qualità di autorità espropriante, in virtù della delega di cui all’art. 11 del contratto di concessione, costruzione e gestione dell’ospedale unico di Acuti di Lagonegro, sottoscritto con la Regione [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], come previsto dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001; (b) quanto al merito, ossia all’impugnazione del provvedimento di liquidazione delle spese, era priva di pregio , per le ragioni già illustrate (punto a) , l’eccezione dell’opponente di difetto di legittimazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA];(c) l’opponente chiedeva- oltre all’onorario calcolato sul valore , ai sensi del d.m. n. 140 del 2012 - la liquidazione del compenso a vacazioni, ma la sua pretesa era infondata perché, in base all’art. 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], la determinazione degli onorari andavafatta a percentuale in relazione al valore del bene, mentre la liquidazione del compenso a vacazioni era criterio residuale , applicabile solo qualora fosseimpossibile la determinazione del valore stimato; 2. l’ing. Tolve ricorre p er cassazione , con cinque motivi , illustrati con una memoria. [OSCURATO:PERSONA] e S.O.L. resistono con distinti controricorsi. Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “violazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.” - addebita alla Corte d’appello di non avere rilevato che l’autorità espropriante è la Regione [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:SOCIETA] sono state delegate (in forza di delega parziale)soltanto le operazioni funzionali all’espropriazione, sicché legittimata a liquidare le spese di perizia di stima, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, è esclusivamente l’autorità espropriante, ossia la Regione [OSCURATO:PERSONA]; 2. il secondo motivo –“violazione di legge. Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.” – ascrive alla Corte di Potenza di avere male interpretato l’atto di delega dei poteri espropriativi, e , conseguentemente , di avere identificato, in maniera erronea, l’autorità espropriante in [OSCURATO:SOCIETA] anziché nella Regione [OSCURATO:PERSONA]; 3. il terzo motivo - “violazione e falsa applicazione del d.m. 04/04/2001, tabella F della L. 143/49. Inapplicabilità del d.m. 30 maggio 2002” - reca la premessa che la quantificazione degli onorari spettanti all’ing. Tolve, per l’attività pubblica riconducibile alla voce “stime immobiliari”, debba essere effettuata in base alla tabella F, comune sia al d.m. 04/04/2001, abrogato dal d.m. 31/10/2013, n. 143, con decorrenza dal 20/12/2013, e quindi ancora vigente al momento della conclusione dell’incarico, risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia alla legge n. 143 del 1949 (“Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”). Il ricorrente, pertanto, censura l’ordinanza impugnata che ha calcolato il compenso sulla base del d.m. 30/05/2002, che riguarda la diversa ipotesi del calcolo degli onorari dei c.t.u. per lo svolgimento di incarichi giudiziali; 4. con il quarto motivo – “ violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c. 5 c.p.c. violazione del d.m. n. 143/2013, inapplicabilità del d.m. 140/2012” –il ricorrente si duole che, in relazione all’art. 36, d.m. 140 del 2012, il giudice di merito abbia escluso la complessità dell’attività peritale, senza considerare che, in realtà, la corretta modalità di calcolo degli onorari è quella disciplinata dal d.m. n. 143 del 2013, che prevede il criterio delle vacazioni; 5. il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato il professionista al pagamento delle spese di lite, benché la soccombenza reciproca - derivante dal rigetto della domanda di condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c. proposta daS.[OSCURATO:SOCIETA] – giustificasse la compensazione anche parziale delle spese del giudizio; 6. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili; 6.1. le due censure ruotano attorno all’asse concettuale secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe l’autorità espropriante e, pertanto, non sarebbe legittimata alla liquidazione dell’onorario, secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, che attribuisce all’ente espropriante (e non ad altri) il compito di liquidare e pagare le spese di perizia. In linea con l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 11 del controricorso), la Corte ritiene che l a variegata censura – intrinsecamente inammissibile, da un lato (quanto al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), in difetto di indicazione della norma di diritto che si assume violata, dall’altro (quanto al vizio di cui al n. 5 del medesimo articolo), in difetto di indicazione del fatto storico, decisivo, il cui esame si assume essere stato pretermesso – sia (ulteriormente) inammissibile per effetto del giudicato interno formatosi sulla statuizione del giudice di merito in punto di legittimazione passiva della società opposta. E, infatti, non è stato impugnato il capo dell’ordinanza che, disattendendo la specifica eccezione di [OSCURATO:SOCIETA], statuisce che quest’ultima,oltre ad essere promotrice dell’espropriazione, rive ste altresì la qualità di autorità espropriante per effetto della delega conferitale dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con il contratto di concessione del 15/05/2001, come previsto dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001. Il che comporta, sul piano del merito, il definitivo riconoscimento della legittimazione della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] a liquidare le spese di perizia; 7. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati; 7.1. posto che l’ordinanza impugnata afferma che il ricorrente non si oppone al calcolo dell’onorario secondo il d.m. n. 140 del 2012, e che , in aggiunta a questo , reclama la liquidazione del compenso a vacazioni, è corretta anche la statuizione secondo cui la liquidazione a vacazioni è criterio residuale, dovendosi al riguardo dare seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15465 del 20/06/2013 , Rv. 626981 -01). È errat a , inoltre, la tesi dell’ing. Tolve secondo cui la liquidazione degli onorari andrebbe effettuata in base alle tariffe professionali di cui al d.m. 4/4/2001 (“ Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti”), che era (ancora) in vigore il 31/10/2013allorché l’incarico è stato portato a compimento. In realtà, il quadro normativo di riferimento, al quale la Corte di Potenza si è correttamente attenuta , è diverso da quello prospettato dal ricorrente.Nello specifico: (i) l’art. 9, comma 1, d.l. 1 del 2012 , abroga le tariffe professionali (comprese quelle degli ingegneri di cui al d.m. 04/04/2001); la norma, al quinto comma, stabilisce che sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. Pertanto, è abrogato anche il sesto comma, lett. a),dell’art. 21, T.U.E., che prevede che le spese per la nomina dei tecnici sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; (ii) ne consegue che l a liquidazione dei compensi del professionista vada effettuata in base al d.m. 140 del 2012 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”), entrato in vigore in data 23/08/2012 – e, dunque, applicabile alla fattispecie concreta che vede l’incarico del professionista concludersi il 31/10/2013; (iii) l’art. 1, comma 1, d.m. 140 del 2012, dispone : « L ’ organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso»; 8. il quinto motivo è infondato; 8.1.è principio di diritto consolidato, rammentato di recente da Cass., Sez. 2, ordinanza n. 11326 /2024 , che il sindacato della Corte sulla statuizione sulle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio di non imputabilità delle stesse alla parte totalmente vittoriosa, sicché esorbita dall’ à mbito di questo sindacato, perché investe l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle,in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. Nella specie, la Corte d’appello ha condannato alle spese del giudizio la parte soccombente nel merito, in relazione a ll’oggetto della controversia, e, con apprezzamento discrezionale, ha disatteso l’auspicio, formulato dalla parte vittoriosa [OSCURATO:SOCIETA] (trascritto a pag. 19 del controricorso), di valutare l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., che consente la condanna del soccombente per responsabilità aggravata; 9. in conclusione, respinti il terzo, il quarto e il quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, il ricorso è rigettato; 10. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00, oltre a € 200,00, per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge; a favore diS.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione in € 3.000,00, oltre a € 200,00, per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 18100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris