CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE(dato avAcal.e_gar-t-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la ricorrente veniva condannata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 74, comma 1, d. P.R. del 309/90, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dalla ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato che anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la medesima sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen. sono inammissibili. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. I ricorrenti, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indicano in alcun Lon modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da ilti'proveniente, ex art.444 cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliege estensore Il