Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 753/2005
ECLI:EU:C:2005:609
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑379/04
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Prodotti vitivinicoli — Regolamento (CE) n. 753/2002 — Art. 21 — Effetto diretto — Concorsi di vini e di spumanti — Tassa di partecipazione al concorso»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Regolamento n. 753/2002 —
Uso nell’etichettatura di menzioni facoltative — Concorsi relativi all’assegnazione di dette menzioni — Condizioni di organizzazione
di detti concorsi — Esclusione dall’ambito di applicazione di detto regolamento
[Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 753/2002, art. 21]
L’art. 21 del regolamento n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda
la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, garantisce la facoltà
di far figurare, sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei vini di qualità prodotti in regioni
determinate (v.q.p.r.d.), distinzioni o medaglie attribuite, da una parte, nell’ambito di concorsi autorizzati dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri o da paesi terzi e, dall’altra, in esito a una procedura oggettiva che garantisca l’assoluta assenza di discriminazioni.
Tale articolo non si prefigge quindi di fissare regole procedurali applicabili all’organizzazione di detti concorsi.
Ne consegue che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta
disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso, né, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse
di partecipazione a quest’ultimo.
(v. punti 16-17, 21 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 ottobre 2005 (
*
)
«Prodotti vitivinicoli – Regolamento (CE) n. 753/2002 – Art. 21 – Effetto diretto – Concorsi di vini e di spumanti – Tassa di partecipazione al concorso»
Nel procedimento C-379/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania) con decisione 23 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2004, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA] eV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dal sig. J. Haas, Rechtsanwalt;
– per il [OSCURATO:PERSONA] eV, dal sig. B. Vincke, Rechtsanwalt;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 21 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile
2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda
la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).
2 Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
ed il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), riguardo all’importo della tassa di partecipazione
ad un concorso vitivinicolo.
Ambito normativo comunitario
3 L’art. 47 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(GU L 179, pag. 1), prevede, in particolare, le norme relative all’etichettatura di taluni prodotti, finalizzate alla tutela
del legittimo interesse dei consumatori e dei produttori al buon funzionamento del mercato interno ed allo sviluppo dei prodotti
di qualità. Il detto articolo prevede una distinzione tra le menzioni che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette
e quelle facoltative.
4 L’allegato VII, parte B, punto 1, lett. b), terzo trattino, del detto regolamento prevede la possibilità di far figurare sull’etichetta,
accanto all’indicazione geografica, la menzione relativa a «un riconoscimento, medaglia o concorso», in base a condizioni
da determinarsi da parte della [OSCURATO:PERSONA].
5 Il regolamento n. 753/2002 è stato adottato per determinare le modalità di applicazione delle norme applicabili ai vini da
tavola con indicazione geografica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»).
6 L’art. 21 del detto regolamento, figurante nel titolo IV del regolamento medesimo, rubricato «Riconoscimenti e medaglie»,
prevede quanto segue:
«In applicazione dell’allegato VII, sezione B.1, lettera b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un riconoscimento
o una medaglia possono figurare sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., purché
siano stati attribuiti al lotto dei vini premiati di cui trattasi nell’ambito di concorsi autorizzati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o
da paesi terzi al termine di una procedura oggettiva esente da discriminazioni. [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi comunicano
alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei concorsi autorizzati. [OSCURATO:PERSONA] provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità
di tali elenchi».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, gestisce una società di viticoltura e di commercio vinicolo. [OSCURATO:PERSONA], convenuto
principale, organizza in Germania il concorso dei vini e degli spumanti della Franconia. La tassa di partecipazione al detto
concorso varia a seconda che i candidati possiedano o meno la qualifica di membri del [OSCURATO:PERSONA]. Così, le dette tasse
ammontano a EUR 46 per ogni partita di vino presentata dai membri della detta associazione ed a EUR 92 per ogni partita presentata
dagli altri candidati e, per ogni partita di spumante, rispettivamente a EUR 76,50 ed a EUR 153.
8 [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte del [OSCURATO:PERSONA] sino al 2001 ed ha presentato vari vini nel contesto di diversi concorsi. Non facendo
più parte della detta associazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], da una parte, le condizioni che le sono imposte
dal [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle tasse di partecipazione, che, a suo avviso, costituiscono una discriminazione ai sensi dell’art. 21
del regolamento n. 753/2002 e, dall’altra, l’abuso costituito dalla posizione del [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione di tali
concorsi.
9 [OSCURATO:PERSONA] intende essere ammessa a partecipare ai concorsi alle stesse condizioni dei membri del [OSCURATO:PERSONA]. In subordine,
essa chiede di poter partecipare al concorso, non come membro del detto ente, ma contro il versamento di una tassa di partecipazione
il cui importo venga fissato dal [OSCURATO:PERSONA].
10 [OSCURATO:PERSONA] deduce dinanzi al giudice del rinvio che il fatto di prevedere tasse di partecipazione diversificate a seconda
che i candidati possiedano o meno lo status di membro è ricompreso nell’autonomia ad esso riconosciuta dalla normativa relativa
alle associazioni. Il detto ente contesta la sussistenza, nella causa principale, di una discriminazione ai sensi dell’art. 21
del regolamento n. 753/2002. A suo avviso, infatti, da una parte, la detta disposizione non è rivolta agli [OSCURATO:PERSONA] membri e
non fa sorgere un diritto soggettivo in capo ai singoli e, dall’altra, la detta disposizione vieta esclusivamente le discriminazioni
arbitrarie.
11 Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 21 del regolamento (CE) n. 753/2002 conferisca alla ricorrente il diritto soggettivo di non essere discriminata
dalla resistente nell’ambito di un concorso di vini e spumanti della Franconia.
2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):
Se il fatto che, non essendo la ricorrente membro della resistente, quest’ultima esiga dalla ricorrente stessa tasse di partecipazione
al concorso di vini e spumanti della Franconia in misura doppia rispetto ai membri costituisca una discriminazione ai sensi
dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 753/2002».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
12 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 conferisca alla [OSCURATO:PERSONA]
un diritto soggettivo in base al quale quest’ultima possa contestare il trattamento discriminatorio che essa sostiene di aver
subito per aver dovuto versare, ai fini della partecipazione al concorso di vini e spumanti della Franconia, tasse di partecipazione
superiori rispetto a quelle imposte ai membri del [OSCURATO:PERSONA].
13 In limine, si deve ricordare che, ai termini dell’art. 249, secondo comma, CE, il regolamento ha portata generale ed è direttamente
applicabile in ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo costante giurisprudenza, in ragione della sua stessa natura e della sua
funzione nell’ambito delle fonti del diritto comunitario, il regolamento è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici
nazionali devono tutelare (v., segnatamente, sentenze 10 ottobre 1973, causa 34/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 981, punto
8, e 17 settembre 2002, causa C-253/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7289, punto 27).
14 Spetta ai giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario garantire
la piena efficacia di tali norme (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 629, punto
16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2433, punto 19; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage
e Crehan, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6297, punto 25, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
15 L’art. 21 del regolamento n. 753/2002 precisa le modalità di applicazione dell’allegato VII del regolamento n. 1493/99. Ai
termini dell’art. 47 di quest’ultimo regolamento, in particolare, le menzioni obbligatorie e facoltative relative all’etichettatura
di taluni prodotti vitivinicoli rispondono a varie finalità. Tali finalità sono parimenti indicate nel quarto ‘considerando’
del regolamento n. 753/2002, ai sensi del quale la tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del
buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità costituiscono gli obiettivi in tal modo perseguiti.
16 Come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 tutela la possibilità di far figurare,
sull’etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., distinzioni o medaglie. Tale possibilità
è sottoposta alla condizione che tali distinzioni e medaglie siano state attribuite, da una parte, nell’ambito di concorsi
autorizzati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o da paesi terzi e, dall’altra, in esito a una procedura oggettiva che garantisca l’assoluta
assenza di discriminazioni.
17 Ne consegue che, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale, l’art. 21 disciplina l’etichettatura dei vini di cui trattasi,
ma non si prefigge di fissare regole procedurali applicabili all’organizzazione dei concorsi vinicoli; infatti, se è pur vero
che la detta disposizione prevede che il procedimento di attribuzione di tali distinzioni e medaglie debba rispettare talune
esigenze imperative, essa non disciplina, tuttavia, nessuno degli altri aspetti del procedimento applicabile all’organizzazione
dei concorsi vinicoli, ancorché essi costituiscano il contesto nel quale le dette distinzioni e medaglie vengono attribuite.
18 Si deve pertanto ritenere che l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 riguarda le menzioni facoltative attinenti alle distinzioni
ed alle medaglie che possono figurare sull’etichettatura al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori e soprattutto
dei produttori di vini. Il procedimento o le modalità di attribuzione di tali distinzioni o medaglie, nonché le norme applicabili
al procedimento di organizzazione di concorsi vinicoli rientrano nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sempreché,
laddove distinzioni e medaglie vengano attribuite in un siffatto contesto, il concorso di cui trattasi sia autorizzato dalle
autorità nazionali competenti e che il procedimento di concessione sia obiettivo e garantisca l’assoluta assenza di discriminazioni.
19 In tal modo, un partecipante o un potenziale partecipante ad un concorso vinicolo non può contestare, invocando il contenuto
del detto art. 21, le modalità di organizzazione di tale concorso in generale, né la determinazione delle tasse di partecipazione
al concorso medesimo in particolare.
20 Per contro, si deve riconoscere che, nell’ipotesi in cui vengano apposte sull’etichetta distinzioni o medaglie, i produttori
di vini concorrenti potranno opporsi all’autorizzazione dell’uso di tali iscrizioni quando la loro attribuzione sia stata
effettuata in esito ad un concorso non autorizzato dalle autorità nazionali competenti, ovvero in esito ad un procedimento
non obiettivo ovvero discriminatorio.
21 La questione sollevata deve essere conseguentemente risolta nel senso che l’art. 21 del regolamento n. 753/2002 va interpretato
nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta
disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso né, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse
di partecipazione al concorso medesimo.
Sulla seconda questione
22 In considerazione della soluzione della prima questione, viene meno l’oggetto della seconda, alla cui soluzione non occorre
procedere.
Sulle spese
23 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 21 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di
taluni prodotti vitivinicoli, va interpretato nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo
non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso né, segnatamente,
le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.