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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10431/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14788/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 45, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7098/2017 depositata il 10/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7098/2017, pubblicata in data 11.11.2017, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione del Tribunale capitolino n.6070/2015, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento della non debenza, da parte del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2011, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate nel marciapiede antistante l'edificio condominiale.

N./ Secondo il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione e di atti formali di imposizione della servitù, non potendosi ritenere la realizzazione di griglie e intercapedini abusiva, essendo stata realizzata sulla base della concessione edilizia in epoca anteriore all'assoggettamento della strada all'uso pubblico, né potendosi sostenere la tesi della concessione presunta in assenza di formali atti di costituzione di servitù.

La Corte di appello ha poi aggiunto che non si vedeva in ipotesi di occupazione, non realizzando le opere del condominio ipotesi di sottrazione della superficie all'uso pubblico della strada, come del resto emergeva da alcune circolari adottate dall'amministrazione capitolina sulla base di una risoluzione ministeriale -n.258/E del 29.11.1996 - che dimostravano la non debenza del canone, dovendo l'azione amministrativa informarsi ai canoni di lealtà, prevedibilità e certezza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, Roma con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 24.1.12023.

Con il primo motivo di ricorso - denunciando la violazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della I.n.2248/1865.

La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che l'art.22, c.3, della I.n.2248/1865 presume la proprietà pubblica delle strade comunali, piazze e spazi adiacenti aperti sul suolo pubblico rappresentato da tutte le aree che, per l'immediata accessibilità alle strade, costituiscono parte integrante del complesso viario del comune.

Presunzione che non sarebbe stata smentita dalle allegazioni del Condominio.

Ha aggiunto ancora la ricorrente che il concetto di occupazione richiamerebbe unicamente il fatto oggettivo della relazione concretamente instaurata con la cosa, e che le griglie ed intercapedini, pur se realizzati al tempo della costruzione del fabbricato condominiale avrebbero comunque prodotto il presupposto per l'imposizione del canone COSAP in ragione della permanente occupazione di superficie di proprietà comunale.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della I.n.212/2000, lamentando che pareri e circolari non potrebbero superare il valore legale della normativa di settore, avendo efficacia meramente interna. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha eccepito il giudicato esterno formatosi per altra annualità tra le stesse parti con riferimento alla medesima questione controversa.

Assume carattere preliminare l'esame della questione del giudicato esterno prospettata dal controricorrente.

Se rispetto alla deduzione di giudicati favorevoli il controricorrente ha indicato per la prima volta innanzi a questa Corte taluni giudicati formatisi in epoca anteriore alla sentenza della Corte di appello di Roma qui impugnata- posta in decisione all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- e dunque inammissibilmente eccepiti in questa sede- cfr.Cass.n.11365/2015, Cass.n.21170/2016, Cass.n.1534/2018, Cass.n.14883/2019- ovvero relativi ad asseriti giudicati per i quali non è stata dimostrata la definitività della pronunzia- come per la sentenza della Corte di appello di Roma n.7098/2017 e 6430/2017-, giscorso diverso va fatto rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7394/15 con attestazione di giudicato in calce (riguardante le stesse parti e lo stesso oggetto per diversa annualità prodotta nel corso del giudizio di primo grado, come puntualmente dedotto dal Condominio nel controricorso-(all.

C) al controricorso per cassazione, già allegata al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all.

III-a, con attestazione di passaggio in giudicato in calce) con la quale il giudice capitolino accolse l'opposizione proposta dallo stesso Condominio, affermando che "[OSCURATO:PERSONA], non avendo emesso alcun provvedimento di concessione, non può quindi pretendere somme a titolo di canone, e nemmeno ad altro titolo, in quanto non ha richiesto risarcimento dei danni o indennizzo per l'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico" Orbene, giova ricordare che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. 17223/2020).In definitiva, il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass., Sez.

V, 15/03/2019, n. 7417).

Orbene, quando, come nel caso di specie, il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo l'efficacia di esso non può che espandersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamento ed il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali dell'imputazione(Cass., Sez.

V, 22/02/2008, n. 4607).

Orbene, nell'invarianza degli elementi fattuali risultanti dalla sentenza del Tribunale di Roma appena richiamata che il ricorrente non si è dato cura di contestare in questa sede - deve ritenersi che l'esistenza di tale pronunzia passata in giudicato fra le stesse parti per diversa annualità, laddove ha negato la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle predette superfici- ed in particolare l'esistenza di un provvedimento di concessione ritenuto essenziale per l'applicazione della Cosap, avendo ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria allegazione, produce gli effetti tipici del giudicato ed è destinato perciò a fare stato tra le parti, impedendo l'esame nel merito dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM Rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, Roma in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14788/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 45, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7098/2017 depositata il 10/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7098/2017, pubblicata in data 11.11.2017, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione del Tribunale capitolino n.6070/2015, con la quale era stata accolta la domanda di accertamento della non debenza, da parte del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2011, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate nel marciapiede antistante l'edificio condominiale. N./ Secondo il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione e di atti formali di imposizione della servitù, non potendosi ritenere la realizzazione di griglie e intercapedini abusiva, essendo stata realizzata sulla base della concessione edilizia in epoca anteriore all'assoggettamento della strada all'uso pubblico, né potendosi sostenere la tesi della concessione presunta in assenza di formali atti di costituzione di servitù. La Corte di appello ha poi aggiunto che non si vedeva in ipotesi di occupazione, non realizzando le opere del condominio ipotesi di sottrazione della superficie all'uso pubblico della strada, come del resto emergeva da alcune circolari adottate dall'amministrazione capitolina sulla base di una risoluzione ministeriale -n.258/E del 29.11.1996 - che dimostravano la non debenza del canone, dovendo l'azione amministrativa informarsi ai canoni di lealtà, prevedibilità e certezza. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, Roma con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 24.1.12023. Con il primo motivo di ricorso - denunciando la violazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente assume che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che, non essendo stata nel caso concreto rilasciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma richiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della I.n.2248/1865. La Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che l'art.22, c.3, della I.n.2248/1865 presume la proprietà pubblica delle strade comunali, piazze e spazi adiacenti aperti sul suolo pubblico rappresentato da tutte le aree che, per l'immediata accessibilità alle strade, costituiscono parte integrante del complesso viario del comune. Presunzione che non sarebbe stata smentita dalle allegazioni del Condominio. Ha aggiunto ancora la ricorrente che il concetto di occupazione richiamerebbe unicamente il fatto oggettivo della relazione concretamente instaurata con la cosa, e che le griglie ed intercapedini, pur se realizzati al tempo della costruzione del fabbricato condominiale avrebbero comunque prodotto il presupposto per l'imposizione del canone COSAP in ragione della permanente occupazione di superficie di proprietà comunale. Con il terzo motivo si deduce la violazione della I.n.212/2000, lamentando che pareri e circolari non potrebbero superare il valore legale della normativa di settore, avendo efficacia meramente interna. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha eccepito il giudicato esterno formatosi per altra annualità tra le stesse parti con riferimento alla medesima questione controversa. Assume carattere preliminare l'esame della questione del giudicato esterno prospettata dal controricorrente. Se rispetto alla deduzione di giudicati favorevoli il controricorrente ha indicato per la prima volta innanzi a questa Corte taluni giudicati formatisi in epoca anteriore alla sentenza della Corte di appello di Roma qui impugnata- posta in decisione all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]- e dunque inammissibilmente eccepiti in questa sede- cfr.Cass.n.11365/2015, Cass.n.21170/2016, Cass.n.1534/2018, Cass.n.14883/2019- ovvero relativi ad asseriti giudicati per i quali non è stata dimostrata la definitività della pronunzia- come per la sentenza della Corte di appello di Roma n.7098/2017 e 6430/2017-, giscorso diverso va fatto rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7394/15 con attestazione di giudicato in calce (riguardante le stesse parti e lo stesso oggetto per diversa annualità prodotta nel corso del giudizio di primo grado, come puntualmente dedotto dal Condominio nel controricorso-(all. C) al controricorso per cassazione, già allegata al verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed all. III-a, con attestazione di passaggio in giudicato in calce) con la quale il giudice capitolino accolse l'opposizione proposta dallo stesso Condominio, affermando che "[OSCURATO:PERSONA], non avendo emesso alcun provvedimento di concessione, non può quindi pretendere somme a titolo di canone, e nemmeno ad altro titolo, in quanto non ha richiesto risarcimento dei danni o indennizzo per l'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico" Orbene, giova ricordare che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. 17223/2020).In definitiva, il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass., Sez. V, 15/03/2019, n. 7417). Orbene, quando, come nel caso di specie, il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo l'efficacia di esso non può che espandersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamento ed il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali dell'imputazione(Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). Orbene, nell'invarianza degli elementi fattuali risultanti dalla sentenza del Tribunale di Roma appena richiamata che il ricorrente non si è dato cura di contestare in questa sede - deve ritenersi che l'esistenza di tale pronunzia passata in giudicato fra le stesse parti per diversa annualità, laddove ha negato la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle predette superfici- ed in particolare l'esistenza di un provvedimento di concessione ritenuto essenziale per l'applicazione della Cosap, avendo ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria allegazione, produce gli effetti tipici del giudicato ed è destinato perciò a fare stato tra le parti, impedendo l'esame nel merito dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. PQM Rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.45, Roma in euro 3.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis d