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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 1949

Cassazione n. 26830/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1949 avverso il decreto del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di Demetrio PALUMBO avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2018 che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 7, secondo comma,

I. 27 dicembre 1956, n. 1423, della confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale dell'il luglio 1997, definitivo il 23 giugno 2004, avente ad oggetto beni acquistati nel 1980.

2. [OSCURATO:PERSONA] PALUMBO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata revoca del provvedimento perché in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite Spinelli, direttamente e necessariamente applicabili secondo le Sezioni Unite Adduino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte di appello, decidendo sulla richiesta di revoca della confisca in riferimento ai beni indicati, richiesta fondata in base al principio di diritto affermato da SU Spinelli (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605, secondo la quale «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»), ha rigettato la richiesta in applicazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia» (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481).

1.2. Il giudice di appello ha, poi, soggiunto che, nel merito, dal provvedimento di confisca emerge che la pericolosità di PALUMBO Demetrio era stata collocata a far data dagli anni '70 del secolo passato, ovvero in epoca anteriore all'acquisto dei beni confiscati, provvedimento del quale si chiede la revoca.

2. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al tema dell'applicazione «retroattiva» dei principi espressi da SU Spinelli.

2.1. Va, anzitutto, chiarito che la revoca ex tunc, ritagliata sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma,

I. n. 1423 del 1956, assicurava — sino alla introduzione del nuovo istituto della revocazione ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (non applicabile retroattivamente: Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283) — la tenuta del sistema delle misure di prevenzione a fronte della emersione di un vizio genetico della decisione definitiva, tale da determinare la necessità di riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006 - dep. 2007, Auddino, Rv. 234955).

2.2. Non coglie, però, nel segno il richiamo a Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955.

La sentenza Sez.

U Auddino ha precisato che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 575 è suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita.

Centrale, nell'argomentare della sentenza Auddino, è la sottolineatura - alla luce della disciplina allora vigente - del rapporto di "accessorietà" della confisca rispetto alla misura di prevenzione personale la cui revoca era disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.L'analisi di Sez.

U, Auddino, si salda con quella proposta da [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041: muovendo dal rilievo che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 riguarda sia la revoca con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia ex tunc, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, Sez.

U, Pisco affermò che l'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge n. 1423 del 1956, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato appunto dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge.

Sviluppando, con specifico riferimento alla misura di prevenzione della confisca, questa prospettiva, la successiva (e già richiamata) Sez.

U, Auddino chiarì che «vi è un'incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca, essendo questa revoca ex nunc ipotizzabile soltanto per le misure di prevenzione di cui è costante l'esecuzione al momento in cui viene avanzata la relativa istanza», laddove «tale incompatibilità è invece inesistente, quando venga avanzata una richiesta di revoca con effetti ex tunc, in contemplazione di una invalidità genetica del provvedimento».

La centralità rivestita dall'art. 7 della legge 1423 del 1956 si coglie ponendo mente alla peculiare configurazione del "giudicato di prevenzione" delineata, appunto sulla base dell'istituto della revoca, dalla giurisprudenza di legittimità.

Muovendo dalla valorizzazione del secondo comma dell'art. 7 cit., Sez.

U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217668 individuò i limiti degli effetti preclusivi derivanti da quello che solo impropriamente poteva definirsi "giudicato di prevenzione" nel rilievo dell'immutabilità solo rebus sic stantibus del provvedimento applicativo; dal carattere strumentale della misura di prevenzione, nel quale è insita la sua provvisorietà, discende, nella ricostruzione di Sez.

U, Madonia, «l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili».

Del resto, già Sez.

U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205260 - richiamata da Sez. 1, n. 14825 del 2021, Liuzzi, non massinnata - aveva affermato che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengano nuovi elementi.

Principio di diritto, questo, ribadito da Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176 fino alla vigilia dell'introduzione del c.d. codice antimafia; anche successivamente ad essa, peraltro, l'operatività solo rebus sic stantibus della preclusione collegata al "giudicato di prevenzione" è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175).

Nella sentenza SU Adduino, quindi, sono già tracciate le coordinate ermeneutiche che portano ad escludere la rilevanza del mutamento di giurisprudenza concernente un presupposto della misura di prevenzione reale che sia divenuta definitiva.

2.3. La successiva evoluzione giurisprudenziale si è, peraltro, occupata del rilievo da attribuire alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incidente sulla categoria di pericolosità e della irrilevanza del mutamento di giurisprudenza concernente un presupposto della confisca.

La sentenza SU Fiorentino (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01 - 02) ha individuato il rimedio esperibile in caso di revocazione della confisca di prevenzione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma; la decisione ha espressamente escluso che un analogo effetto possa derivare da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di mutamenti di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali.

Si è, infatti, chiarito (pag. 25) che «è di tutta evidenza, però, che tale «valore persuasivo» in ordine all'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione.

Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio, cit.).

Tale autorevole affermazione preclude, quindi, qualunque rilievo al mutamento di giurisprudenza su uno dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale che sia diventa irrevocabile, limitandone lo spazio di azione soltanto alle pronunce ablative.

2.4. La valutazione compiuta all'epoca non è dunque riesaminabile in sede di proposta di revoca ex tunc, atteso che l'oggetto della medesima è rappresentato proprio dal dato storico accertato che deve essere attinto da nuovi elementi che sono in grado di confutarlo in modo evidente.

Ragionare diversamente, includendo nel dato storico anche le valutazioni «in diritto» che il giudice ne abbia tratto, significherebbe attribuire — al di là delle previsioni di legge — all'istituto della revisione una anomala funzione di controllo permanente della correttezza argomentativa delle decisioni irrevocabili, che esporrebbe ad una costante rivisitazione delle medesime, con travolgimento del valore del giudicato.

In altre parole, l'assenza del carattere di novità del fatto posto a base della domanda di revoca impedisce di sottoporre a sindacato le argomentazioni contenute nella decisione di confisca emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1997, ove eventualmente non in linea - come denunciato dal ricorrente - con un orientamento interpretativo maturato, negli ultimi anni, nella giurisprudenza di legittimità.n In effetti, la semplice - e per certi versi naturale - evoluzione degli assetti interpretativi non è di per sé motivo di revoca di una decisione definitiva, non traducendosi in modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia oggetto di analisi (in tale direzione, quanto all'istituto della revisione, Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv 247513).

2.5. In particolare, non è consentita la revoca della confisca di prevenzione che sia divenuta definitiva in ragione della intervenuta evoluzione giurisprudenziale sul tema della correlazione temporale tra pericolosità e data di acquisizione dei beni.

In assenza di modifica normativa (anche in tal caso la conformazione dell'istituto è di natura giurisprudenziale) non può, pertanto, ritenersi elemento di novità il diverso indirizzo interpretativo consolidatosi in epoca successiva.

3. Ma, e in ciò risiede l'ulteriore ragione d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente non si confronta le argomentazioni svolte nel merito con riferimento dell'inizio dell'arco temporale di pericolosità e dunque, sotto tale profilo, della ritenuta infondatezza, anche nel merito, della richiesta di revoca.

3.1. La Corte d'appello ha, infatti, sottolineato che il provvedimento della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2003, con il quale era stata confermata la confisca dei beni disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, aveva ampiamente argomentato in merito al periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale di PALUMBO, collocandola nei primi anni '70 del secolo scorso, così ricomprendendo tutto il periodo di acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione, come richiesto dalla sentenza SU Spinelli.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1949 avverso il decreto del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto nell'interesse di Demetrio PALUMBO avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2018 che aveva respinto la richiesta di revoca ex art. 7, secondo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, della confisca disposta con decreto del medesimo Tribunale dell'il luglio 1997, definitivo il 23 giugno 2004, avente ad oggetto beni acquistati nel 1980. 2. [OSCURATO:PERSONA] PALUMBO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge con riguardo alla mancata revoca del provvedimento perché in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite Spinelli, direttamente e necessariamente applicabili secondo le Sezioni Unite Adduino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte di appello, decidendo sulla richiesta di revoca della confisca in riferimento ai beni indicati, richiesta fondata in base al principio di diritto affermato da SU Spinelli (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605, secondo la quale «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»), ha rigettato la richiesta in applicazione del principio di diritto secondo il quale «in tema di confisca di prevenzione, il diverso indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia» (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481). 1.2. Il giudice di appello ha, poi, soggiunto che, nel merito, dal provvedimento di confisca emerge che la pericolosità di PALUMBO Demetrio era stata collocata a far data dagli anni '70 del secolo passato, ovvero in epoca anteriore all'acquisto dei beni confiscati, provvedimento del quale si chiede la revoca. 2. Il ricorso è manifestamente infondato quanto al tema dell'applicazione «retroattiva» dei principi espressi da SU Spinelli. 2.1. Va, anzitutto, chiarito che la revoca ex tunc, ritagliata sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, I. n. 1423 del 1956, assicurava — sino alla introduzione del nuovo istituto della revocazione ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (non applicabile retroattivamente: Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283) — la tenuta del sistema delle misure di prevenzione a fronte della emersione di un vizio genetico della decisione definitiva, tale da determinare la necessità di riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 - dep. 2007, Auddino, Rv. 234955). 2.2. Non coglie, però, nel segno il richiamo a Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955. La sentenza Sez. U Auddino ha precisato che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 575 è suscettibile di revoca ex tunc a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita. Centrale, nell'argomentare della sentenza Auddino, è la sottolineatura - alla luce della disciplina allora vigente - del rapporto di "accessorietà" della confisca rispetto alla misura di prevenzione personale la cui revoca era disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956.L'analisi di Sez. U, Auddino, si salda con quella proposta da [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041: muovendo dal rilievo che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 riguarda sia la revoca con efficacia ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia ex tunc, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, Sez. U, Pisco affermò che l'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. pen., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge n. 1423 del 1956, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato appunto dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. Sviluppando, con specifico riferimento alla misura di prevenzione della confisca, questa prospettiva, la successiva (e già richiamata) Sez. U, Auddino chiarì che «vi è un'incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca, essendo questa revoca ex nunc ipotizzabile soltanto per le misure di prevenzione di cui è costante l'esecuzione al momento in cui viene avanzata la relativa istanza», laddove «tale incompatibilità è invece inesistente, quando venga avanzata una richiesta di revoca con effetti ex tunc, in contemplazione di una invalidità genetica del provvedimento». La centralità rivestita dall'art. 7 della legge 1423 del 1956 si coglie ponendo mente alla peculiare configurazione del "giudicato di prevenzione" delineata, appunto sulla base dell'istituto della revoca, dalla giurisprudenza di legittimità. Muovendo dalla valorizzazione del secondo comma dell'art. 7 cit., Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 2001, Madonia, Rv. 217668 individuò i limiti degli effetti preclusivi derivanti da quello che solo impropriamente poteva definirsi "giudicato di prevenzione" nel rilievo dell'immutabilità solo rebus sic stantibus del provvedimento applicativo; dal carattere strumentale della misura di prevenzione, nel quale è insita la sua provvisorietà, discende, nella ricostruzione di Sez. U, Madonia, «l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili». Del resto, già Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205260 - richiamata da Sez. 1, n. 14825 del 2021, Liuzzi, non massinnata - aveva affermato che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ove sopravvengano nuovi elementi. Principio di diritto, questo, ribadito da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176 fino alla vigilia dell'introduzione del c.d. codice antimafia; anche successivamente ad essa, peraltro, l'operatività solo rebus sic stantibus della preclusione collegata al "giudicato di prevenzione" è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175). Nella sentenza SU Adduino, quindi, sono già tracciate le coordinate ermeneutiche che portano ad escludere la rilevanza del mutamento di giurisprudenza concernente un presupposto della misura di prevenzione reale che sia divenuta definitiva. 2.3. La successiva evoluzione giurisprudenziale si è, peraltro, occupata del rilievo da attribuire alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incidente sulla categoria di pericolosità e della irrilevanza del mutamento di giurisprudenza concernente un presupposto della confisca. La sentenza SU Fiorentino (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01 - 02) ha individuato il rimedio esperibile in caso di revocazione della confisca di prevenzione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma; la decisione ha espressamente escluso che un analogo effetto possa derivare da decisioni interpretative di rigetto del giudice delle leggi e, vieppiù, di mutamenti di giurisprudenza che siano ritenuti conformi ai precetti costituzionali. Si è, infatti, chiarito (pag. 25) che «è di tutta evidenza, però, che tale «valore persuasivo» in ordine all'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio, cit.). Tale autorevole affermazione preclude, quindi, qualunque rilievo al mutamento di giurisprudenza su uno dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale che sia diventa irrevocabile, limitandone lo spazio di azione soltanto alle pronunce ablative. 2.4. La valutazione compiuta all'epoca non è dunque riesaminabile in sede di proposta di revoca ex tunc, atteso che l'oggetto della medesima è rappresentato proprio dal dato storico accertato che deve essere attinto da nuovi elementi che sono in grado di confutarlo in modo evidente. Ragionare diversamente, includendo nel dato storico anche le valutazioni «in diritto» che il giudice ne abbia tratto, significherebbe attribuire — al di là delle previsioni di legge — all'istituto della revisione una anomala funzione di controllo permanente della correttezza argomentativa delle decisioni irrevocabili, che esporrebbe ad una costante rivisitazione delle medesime, con travolgimento del valore del giudicato. In altre parole, l'assenza del carattere di novità del fatto posto a base della domanda di revoca impedisce di sottoporre a sindacato le argomentazioni contenute nella decisione di confisca emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1997, ove eventualmente non in linea - come denunciato dal ricorrente - con un orientamento interpretativo maturato, negli ultimi anni, nella giurisprudenza di legittimità.n In effetti, la semplice - e per certi versi naturale - evoluzione degli assetti interpretativi non è di per sé motivo di revoca di una decisione definitiva, non traducendosi in modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia oggetto di analisi (in tale direzione, quanto all'istituto della revisione, Sez. 5, n. 19586 del 31/03/2010, Bonina, Rv 247513). 2.5. In particolare, non è consentita la revoca della confisca di prevenzione che sia divenuta definitiva in ragione della intervenuta evoluzione giurisprudenziale sul tema della correlazione temporale tra pericolosità e data di acquisizione dei beni. In assenza di modifica normativa (anche in tal caso la conformazione dell'istituto è di natura giurisprudenziale) non può, pertanto, ritenersi elemento di novità il diverso indirizzo interpretativo consolidatosi in epoca successiva. 3. Ma, e in ciò risiede l'ulteriore ragione d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente non si confronta le argomentazioni svolte nel merito con riferimento dell'inizio dell'arco temporale di pericolosità e dunque, sotto tale profilo, della ritenuta infondatezza, anche nel merito, della richiesta di revoca. 3.1. La Corte d'appello ha, infatti, sottolineato che il provvedimento della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2003, con il quale era stata confermata la confisca dei beni disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, aveva ampiamente argomentato in merito al periodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale di PALUMBO, collocandola nei primi anni '70 del secolo scorso, così ricomprendendo tutto il periodo di acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione, come richiesto dalla sentenza SU Spinelli. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il