CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 12150/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 10612/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesicome in atti (controricorrenti); [OSCURATO:PERSONA]+ ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28.01.2025; Consideratoche, dopo il deposito dell’istanza di decisione del ricorso ex art. 380 - bisc.p.c., avvenuto in data 06.03.2025, i difensori del la parte ricorrente hanno fatto pervenire, in data 01.04.2025, atto di rinuncia all’impugnazione, con contestuale revoca dell’istanza di decisionepredetta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Considerato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti controricorrenti, a cura della cancelleria, in data 02.04.2025; Consideratoche le parti controricorrenti non hanno fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.