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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16541/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica del Bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1235/24/2020, depositata in data 7 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza n. 4462/07/2018 della Commissione tributaria provinciale di Caserta di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento di contributi consortili di bonifica per l'anno 2014 in relazione a immobili di sua proprietà ricompresi nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica del Consorzio; -la CTR ha affermato che l' avviso di pagamento dei contributi consortili era illegittimo non avendo, da un lato, il Consorzio provato l'effettivo beneficio di bonifica da parte della contribuente e, dall'altro, avendo quest'ultima fornito, in base alle risultanze della prodotta perizia, l'insussistenza del presupposto impositivo in ragione della dimostrata insussistenza o comunque inidoneità delle opere di bonifica e/o manutenzione degli impianti di irrigazione e drenaggio nel perimetro di contribuenza in cui risultavano ricompresi gli immobili di pertinenza della medesima; -avverso la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; -la contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. n. 215/1993, 12 e 14 della L.R.

Campania n. 4/2003 e 2697 c.c. per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'avviso di pagamento addossando, da un lato, in capo al Consorzio l'onere di provare- considerato non assolto- la sussistenza del beneficio di bonifica ancorché quest'ultimo dovesse considerarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, e, dall'altro, ritenendo, comunque, assolto l'onere della prova contraria da parte della contribuente attesa la dimostrata insussistenza o inidoneità delle opere di bonifica, ancorché la contestazione svolta a contrario non soddisfacesse il requisito della specificità; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato; -esso attiene infatti a questione già affrontata e risolta da questa Corte con giurisprudenza consolidata, secondo la quale il consorzio di bonifica 3 \'n è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., trale altre, sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle sezioni unite di questa corte).

Non è perciò, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Preliminarmente rispetto all'espletamento dell'onere probatorio, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico; quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (sez. 5, n. 9100 del 2012).

L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a sezioni unite, dianzi richiamate, che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del consorzio, avente titolo nel provvedimento di perinietrazione, alla 4 \it\n ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'"an" od al "quantum'' dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall'inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 cod. civ., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa ( Cass. n. 18459/16).

Si è precisato che, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di con tribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c. c. e art. 10 r. d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021.; n.23320 del 31/10/2014); -nella specie, il giudice di appello, non facendo buon governo dei suddetti principi, ha fondato il proprio convincimento circa l'illegittimità dell'avviso di pagamento, da un lato, sul ritenuto mancato assolvimento da parte del Consorzio dell'onere di provare l'effettiva sussistenza del beneficio asseritamente goduto, allorquando, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e l'avvenuta approvazione del piano di classifica, il beneficio per i fondi del consorziato deve intendersi presunto e, dall'altro, ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria da parte della contribuente in base ad un asserita "esaustiva dimostrazione" - a mezzo apposita perizia - della "insussistenza o comunque non idoneità di opere di bonifica e/o manutenzione degli impianti di irrogazione e drenaggio" senza verificare l'assolvimento dell'onere a carico della contribuente di una specifica denuncia di vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione e, dunque, di una contestazione da parte della consorziata della corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), al fine del superamento della predetta presunzione del godimento dei benefici fondiari; Pare opportuno qui precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica del a legittimità del piano di classifica il fare riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio (cfr. la cit. sez. 5, n. 23320 del 2014; Cass. 18459/16); -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica del Bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1235/24/2020, depositata in data 7 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza n. 4462/07/2018 della Commissione tributaria provinciale di Caserta di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di pagamento di contributi consortili di bonifica per l'anno 2014 in relazione a immobili di sua proprietà ricompresi nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di Classifica del Consorzio; -la CTR ha affermato che l' avviso di pagamento dei contributi consortili era illegittimo non avendo, da un lato, il Consorzio provato l'effettivo beneficio di bonifica da parte della contribuente e, dall'altro, avendo quest'ultima fornito, in base alle risultanze della prodotta perizia, l'insussistenza del presupposto impositivo in ragione della dimostrata insussistenza o comunque inidoneità delle opere di bonifica e/o manutenzione degli impianti di irrigazione e drenaggio nel perimetro di contribuenza in cui risultavano ricompresi gli immobili di pertinenza della medesima; -avverso la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; -la contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. n. 215/1993, 12 e 14 della L.R. Campania n. 4/2003 e 2697 c.c. per avere la CTR confermato l'illegittimità dell'avviso di pagamento addossando, da un lato, in capo al Consorzio l'onere di provare- considerato non assolto- la sussistenza del beneficio di bonifica ancorché quest'ultimo dovesse considerarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, e, dall'altro, ritenendo, comunque, assolto l'onere della prova contraria da parte della contribuente attesa la dimostrata insussistenza o inidoneità delle opere di bonifica, ancorché la contestazione svolta a contrario non soddisfacesse il requisito della specificità; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021), il motivo è fondato; -esso attiene infatti a questione già affrontata e risolta da questa Corte con giurisprudenza consolidata, secondo la quale il consorzio di bonifica 3 \'n è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., trale altre, sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle sezioni unite di questa corte). Non è perciò, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Preliminarmente rispetto all'espletamento dell'onere probatorio, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico; quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (sez. 5, n. 9100 del 2012). L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a sezioni unite, dianzi richiamate, che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del consorzio, avente titolo nel provvedimento di perinietrazione, alla 4 \it\n ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'"an" od al "quantum'' dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall'inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 cod. civ., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa ( Cass. n. 18459/16). Si è precisato che, in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di con tribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c. c. e art. 10 r. d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021.; n.23320 del 31/10/2014); -nella specie, il giudice di appello, non facendo buon governo dei suddetti principi, ha fondato il proprio convincimento circa l'illegittimità dell'avviso di pagamento, da un lato, sul ritenuto mancato assolvimento da parte del Consorzio dell'onere di provare l'effettiva sussistenza del beneficio asseritamente goduto, allorquando, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e l'avvenuta approvazione del piano di classifica, il beneficio per i fondi del consorziato deve intendersi presunto e, dall'altro, ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria da parte della contribuente in base ad un asserita "esaustiva dimostrazione" - a mezzo apposita perizia - della "insussistenza o comunque non idoneità di opere di bonifica e/o manutenzione degli impianti di irrogazione e drenaggio" senza verificare l'assolvimento dell'onere a carico della contribuente di una specifica denuncia di vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione e, dunque, di una contestazione da parte della consorziata della corrispondenza tra atto presupposto (piano di classificazione e riparto) ed atto conseguenziale (atto impositivo), al fine del superamento della predetta presunzione del godimento dei benefici fondiari; Pare opportuno qui precisare che non vale ad integrare detta contestazione specifica del a legittimità del piano di classifica il fare riferimento, con l'ausilio di consulenze tecniche di parte o richiedendo consulenza tecnica di ufficio, a una presunta incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio (cfr. la cit. sez. 5, n. 23320 del 2014; Cass. 18459/16); -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commiss
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