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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09968/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod. pen.) in unni uno e mesi dei reclusione ed euro 600,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto

2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge ai sensi degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62- bis cod. pen.; il riconoscimento della contestata recidiva è irragionevole e comunque le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse in regime di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.3.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27/06/2023 su concorde richiesta di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, ai sensi degli art. 599, 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 04/11/2014 dal Tribunale di Benevento ha rideterminato la pena per il delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 628 cod. pen.) in unni uno e mesi dei reclusione ed euro 600,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge ai sensi degli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., in relazione alla mancata valutazione della prescrizione già maturata anche per il delitto di rapina in appello; la Corte di appello ha ritenuto ricorrente la recidiva in realtà insussistente in violazione di legge; del tutto omessa la valutazione ex art. 129 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 99 e 62- bis cod. pen.; il riconoscimento della contestata recidiva è irragionevole e comunque le circostanze attenuanti generiche dovevano essere concesse in regime di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente e sono all'evidenza manifestamente infondati, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.3. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 09968/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris