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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18347/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava - in relazione alla pena residua di tre anni e dieci mesi di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali e concorsuali, pena la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

A ragione della decisione il Tribunale poneva l'insufficiente revisione critica della devianza e l'inadeguatezza delle opportunità risocializzanti prospettate, anche per la mancata disponibilità del condannato allo svolgimento di attività in funzione riparatoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nei due connessi motivi il ricorrente deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata si sarebbe arrestata al rilievo di precedenti penali ormai risalenti; avrebbe pretermesso le favorevoli risultanze dell'inchiesta socio- familiare; avrebbe sottovalutato ogni ulteriore indice (tra cui l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e la titolarità di attività di lavoro) deponente per l'ottenimento della misura alternativa, già in passato utilmente disposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).

Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità, sull'evoluzione della medesima dopo il commesso reato e sulla condotta attuale di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità\ , dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01).

La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

3. Tale appare, per approfondimento ed estensione, la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale di sorveglianza, muovendo correttamente dalla radicata devianza, ha preso ulteriormente in esame l'evolversi della personalità del condannato, senza tuttavia rinvenire elementi positivi pregnanti, che facessero ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, e anzi ravvisando, nella povertà del disegnato progetto risocializzante e nella mancata apertura ad efficaci prospettive riparatorie, indici congrui della mancata adesione ai valori socialmente condivisi.

In questo contesto, la circostanza della pregressa concessione della misura alternativa assume un significato opposto a quello attribuitogli dal ricorrente, giacché essa riflette l'incapacità della misura alternativa di attingere l'obiettivo della rieducazione del reo, ad essa legalmente assegnato.

Il giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ragionata valutazione discrezionale finale, appare di conseguenza insindacabile in questa sede.

4. Segue la reiezione del ricorso.

A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava - in relazione alla pena residua di tre anni e dieci mesi di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali e concorsuali, pena la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione il Tribunale poneva l'insufficiente revisione critica della devianza e l'inadeguatezza delle opportunità risocializzanti prospettate, anche per la mancata disponibilità del condannato allo svolgimento di attività in funzione riparatoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata si sarebbe arrestata al rilievo di precedenti penali ormai risalenti; avrebbe pretermesso le favorevoli risultanze dell'inchiesta socio- familiare; avrebbe sottovalutato ogni ulteriore indice (tra cui l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e la titolarità di attività di lavoro) deponente per l'ottenimento della misura alternativa, già in passato utilmente disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le molte, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01). Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità, sull'evoluzione della medesima dopo il commesso reato e sulla condotta attuale di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente pericolosità\ , dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). 3. Tale appare, per approfondimento ed estensione, la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza, muovendo correttamente dalla radicata devianza, ha preso ulteriormente in esame l'evolversi della personalità del condannato, senza tuttavia rinvenire elementi positivi pregnanti, che facessero ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, e anzi ravvisando, nella povertà del disegnato progetto risocializzante e nella mancata apertura ad efficaci prospettive riparatorie, indici congrui della mancata adesione ai valori socialmente condivisi. In questo contesto, la circostanza della pregressa concessione della misura alternativa assume un significato opposto a quello attribuitogli dal ricorrente, giacché essa riflette l'incapacità della misura alternativa di attingere l'obiettivo della rieducazione del reo, ad essa legalmente assegnato. Il giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ragionata valutazione discrezionale finale, appare di conseguenza insindacabile in questa sede. 4. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen