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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45413/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di lesioni, dichiarata dal Giudice di pace di Cagliari.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato in sede di appello, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri, Rv. 271587).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di lesioni, dichiarata dal Giudice di pace di Cagliari. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato in sede di appello, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri, Rv. 271587). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il