Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 05398/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso n. 30774/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5336/18 /20 21 , depositata il 24 giugno 2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 9 marzo 2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 30774/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5336/18 /20 21 , depositata il 24 giugno 2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 9 marzo 2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]