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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03898/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 34048del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la Tutela della Salute della Sardegna (A.T.S.

Sardegna), in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA], Azienda incorporante per fusione della A.S.L. n. 3 di Nuoro, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Sassari, Via E. Costa n. 57 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e dife- sa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], ([OSCURATO:TELEFONO], mail avv.angelomocci @ gmail.com, p.e.c. avv.angelomocci @ pec.it) ed elettivamente do- miciliata in Nuoro, via Giovanni XXIII, n 8 presso lo studio del di- fensore.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), (già Moncada costruzioni s.r.l.), in proprio e nella qualità di capogruppo mandata- ria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese con la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (AG), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LZU- GLC69Cl6H501S) nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CNIFNC55T041290Y) del Foro di Agrigento ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, giusto mandato in calce al controricorso.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di- chiarano di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al se- guente numero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero ai seguenti indirizzi di P.E.C.: massimofrontoni @ ordineavvocatiroma.org e gianlucaluzi @ ordineavvocatiroma.org.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2385 deposi- tata il 9 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il lodo sottoscritto il 5 ottobre 2012 il Collegio arbitrale de- cideva la controversia tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la convenuta Azienda sanitaria locale n° 3 di Nuoro.

Per quello che qui ancora interessa, il collegio predetto (a) rigetta- va le contrapposte domande di risoluzione del contratto di appalto 9 dicembre 1997, avente ad oggetto i lavori di messa e norma dei locali per la prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche del presidio ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro; (b) rigettava l’eccezione sollevata dall’Asl di mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 per il caso di ritardo della Stazione appaltante nella consegna dei lavori; (c) accoglieva in parte l’eccezione sollevata dall’Asl di tardività delle riserve iscritte dall’impresa; (d) accoglieva la domanda riconven- zionale dell’Asl di condanna dell’impresa al pagamento di penali per ritardi nella misura di euro 188,5 mila; (e) accoglieva parzialmente la domanda dell’impresa di condanna dell’Asl al pagamento di pe- nali per la ritardata consegna dei lavori (oggetto della prima riser- va) nella misura di euro 695,5 mila e compensava tale credito col controcredito dell’Asl di cui alla precedente lettera d), condannando quest’ultima al pagamento della differenza (euro 507 mila) in favo- re di Moncada; (f) respingeva le altre domande fondate sulle riser- ve 2-21 (concernenti inadempimenti della committente diversi dai ritardi nella consegna dei lavori).

Per ciò che riguardava la prima riserva, osservava il Collegio arbi- trale che essa era esaminabile nel merito, in quanto le parti nel corso del rapporto avevano stipulato una transazione in data 16 gennaio 2002, prevedendo un programma di consegna e di ricon- segna dei lavori, il cui inadempimento era sanzionato da una pena- le di euro 1,3 mila giornaliere: tale meccanismo contrattuale, im- prontalo ad automatismo, era quindi incompatibile con il regime delle riserve. 2.- Il lodo veniva impugnato davanti alla Corte d’appello di Roma, che con la sentenza indicata in intestazione decideva la lite nel sen- so che segue (e sempre per quanto ancora qui interessa).

Il collegio arbitrale aveva accolto l’eccezione (sollevata dall’Asl) di decadenza dell’appaltatrice dal diritto di iscrivere le ventuno riser- ve, fatta eccezione per la prima di esse.

Nondimeno, le parti avevano genericamente richiamato le norme di cui al titolo VII del Libro IV del Codice di Procedura civile, cosicché, in forza dell'art. 816-biscod. proc. civ., esse avevano attribuito agli arbitri la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo dagli stessi ritenuto più opportuno.

Gli arbitri avevano poi assegnato ai litiganti termine fino al 2 mag- gio 2011 per la precisazione dei quesiti, per il deposito delle memo- rie difensive, nonché dei documenti e delle eventuali istanze istrut- torie, ed ulteriore temine fino al 3 giugno 2011 per la presentazio- ne di controdeduzioni.

Le censure afferenti alla mancata attivazione della procedura di cui all’art. 10 del Capitolato Generale di cui al d.P.R. n° 1063/1962 ed alla tardiva iscrizione delle riserve erano state sollevate, pacifica- mente, dall’Asl oltre i termini predetti (la prima in comparsa con- clusionale e la seconda in occasione del termine concesso per le controdeduzioni), sicché l’Asl, avendo sollevato tali eccezioni a termini scaduti, era decaduta dal diritto di proporle.

Esaminando nel merito le contrapposte domande di risoluzione con- trattuale, ne confermava l’infondatezza già pronunciata dal Collegio arbitrale.

Infine, quanto alla prima riserva, dato che la Stazione appaltante, pur a fronte di un ritardo di 227 giorni nella riconsegna dei lavori imputabile all’impresa, aveva limitato le sue richieste al pagamento di penali per euro 188,5 mila (pari a 145 giorni), alla Moncada an- dava attribuito l’ulteriore importo di euro 106,6 mila, in aggiunta a quello già attribuitole dal lodo. 3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria affidando l’impugnazione a due motivi, avversati con controricorso dalla Moncada, che conclude per la loro reiezione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo – rubricato “ Nullità della sentenza per viola- zione e falsa applicazione degli articoli 829, comma 1 n. 9 e 816 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3” – l’Azienda lamenta che la Corte –pur ammettendo la natura non perentoria dei termini assegnati dagli arbitri per le memorie – l’abbia dichiarata decaduta dal diritto di eccepire il mancato esperimento della procedura pre- vista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 e la tardività delle riserve iscritte dalla Moncada.

Col secondo mezzo – intitolato “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 1063/1962 in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.” – l’Azienda impugna il capo della decisione col quale sono state riconosciute a favore della Moncada le penali per la tar- diva consegna dei lavori (prima riserva) nonostante l’appaltatrice non avesse presentato la domanda di recesso prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962. 5.-Il primo motivo è fondato.

Va preliminarmente precisato che l’arbitrato si è svolto sotto il vi- gore delle modifiche introdotte col d.lgs. n° 40/2006, dato che il collegio arbitrale venne costituito nel 2011.

Tanto premesso, ritiene questo Collegio di dover seguire i prece- denti di legittimità già adottati nella presente materia (Cass., sez.

I, 4 luglio 2023, n° 18772; Cass., sez.

I, 21 gennaio 2016, n° 1099).

Secondo tali precedenti, in base all’art. 816-bis del cod. proc. civ. le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento, "le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento".

In mancanza "gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno", ma “in ogni caso” debbono attuare il principio del contraddittorio, “concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa".

Il principio predetto finisce dunque per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento arbitrale, sostanziandosi in una garan- zia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il cor- so del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze a sor- presa.

Ne deriva che il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale – se tollera che l’arbitro, ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato, possa as- segnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza – non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore preci- sa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudi- zio in tal modo impresso: e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo.

Ne discende, ulteriormente, che –pur non essendovi dubbio che gli arbitri, nel regolare il miglior ordine del procedimento, possano as- segnare alle parti dei termini per precisare i quesiti, depositare do- cumenti ed istanze probatorie, produrre memorie ed esporre le loro repliche, nonché fissare tali termini a pena di decadenza – tuttavia è loro precluso di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza, per inosservanza di uno di quei termini, ove non abbiano anteriormen- te, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la regola in tal senso adottata.

Nella presente fattispecie questa decadenza, pur non essendo stata prospettata dagli arbitri, è stata pronunciata dalla Corte d’appello, che in accoglimento dell’impugnazione incidentale della Moncada, ha dichiarato tardive e, dunque, inammissibili le eccezioni sollevate dall’Ats concernenti la mancata attivazione della procedura di re- cesso e la tardiva iscrizione delle riserve, nonostante gli arbitri avessero ritenuto di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, senza che vi fosse – come già detto – una previsione accettata dalle parti o, quantomeno, da loro previamen- te conosciuta, circa la perentorietà dei termini per la proposizione delle eccezioni. 7.- In conclusione, il primo motivo va accolto e determina l’assorbimento del secondo.

Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provve- derà anche sulle spese del presente giudizio. p.q.m.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 34048del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la Tutela della Salute della Sardegna (A.T.S. Sardegna), in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA], Azienda incorporante per fusione della A.S.L. n. 3 di Nuoro, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Sassari, Via E. Costa n. 57 ([OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e dife- sa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], ([OSCURATO:TELEFONO], mail avv.angelomocci @ gmail.com, p.e.c. avv.angelomocci @ pec.it) ed elettivamente do- miciliata in Nuoro, via Giovanni XXIII, n 8 presso lo studio del di- fensore. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), (già Moncada costruzioni s.r.l.), in proprio e nella qualità di capogruppo mandata- ria dell'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese con la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (AG), [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LZU- GLC69Cl6H501S) nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CNIFNC55T041290Y) del Foro di Agrigento ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, giusto mandato in calce al controricorso. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di- chiarano di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al se- guente numero di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero ai seguenti indirizzi di P.E.C.: massimofrontoni @ ordineavvocatiroma.org e gianlucaluzi @ ordineavvocatiroma.org. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2385 deposi- tata il 9 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il lodo sottoscritto il 5 ottobre 2012 il Collegio arbitrale de- cideva la controversia tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la convenuta Azienda sanitaria locale n° 3 di Nuoro. Per quello che qui ancora interessa, il collegio predetto (a) rigetta- va le contrapposte domande di risoluzione del contratto di appalto 9 dicembre 1997, avente ad oggetto i lavori di messa e norma dei locali per la prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche del presidio ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Nuoro; (b) rigettava l’eccezione sollevata dall’Asl di mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 per il caso di ritardo della Stazione appaltante nella consegna dei lavori; (c) accoglieva in parte l’eccezione sollevata dall’Asl di tardività delle riserve iscritte dall’impresa; (d) accoglieva la domanda riconven- zionale dell’Asl di condanna dell’impresa al pagamento di penali per ritardi nella misura di euro 188,5 mila; (e) accoglieva parzialmente la domanda dell’impresa di condanna dell’Asl al pagamento di pe- nali per la ritardata consegna dei lavori (oggetto della prima riser- va) nella misura di euro 695,5 mila e compensava tale credito col controcredito dell’Asl di cui alla precedente lettera d), condannando quest’ultima al pagamento della differenza (euro 507 mila) in favo- re di Moncada; (f) respingeva le altre domande fondate sulle riser- ve 2-21 (concernenti inadempimenti della committente diversi dai ritardi nella consegna dei lavori). Per ciò che riguardava la prima riserva, osservava il Collegio arbi- trale che essa era esaminabile nel merito, in quanto le parti nel corso del rapporto avevano stipulato una transazione in data 16 gennaio 2002, prevedendo un programma di consegna e di ricon- segna dei lavori, il cui inadempimento era sanzionato da una pena- le di euro 1,3 mila giornaliere: tale meccanismo contrattuale, im- prontalo ad automatismo, era quindi incompatibile con il regime delle riserve. 2.- Il lodo veniva impugnato davanti alla Corte d’appello di Roma, che con la sentenza indicata in intestazione decideva la lite nel sen- so che segue (e sempre per quanto ancora qui interessa). Il collegio arbitrale aveva accolto l’eccezione (sollevata dall’Asl) di decadenza dell’appaltatrice dal diritto di iscrivere le ventuno riser- ve, fatta eccezione per la prima di esse. Nondimeno, le parti avevano genericamente richiamato le norme di cui al titolo VII del Libro IV del Codice di Procedura civile, cosicché, in forza dell'art. 816-biscod. proc. civ., esse avevano attribuito agli arbitri la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo dagli stessi ritenuto più opportuno. Gli arbitri avevano poi assegnato ai litiganti termine fino al 2 mag- gio 2011 per la precisazione dei quesiti, per il deposito delle memo- rie difensive, nonché dei documenti e delle eventuali istanze istrut- torie, ed ulteriore temine fino al 3 giugno 2011 per la presentazio- ne di controdeduzioni. Le censure afferenti alla mancata attivazione della procedura di cui all’art. 10 del Capitolato Generale di cui al d.P.R. n° 1063/1962 ed alla tardiva iscrizione delle riserve erano state sollevate, pacifica- mente, dall’Asl oltre i termini predetti (la prima in comparsa con- clusionale e la seconda in occasione del termine concesso per le controdeduzioni), sicché l’Asl, avendo sollevato tali eccezioni a termini scaduti, era decaduta dal diritto di proporle. Esaminando nel merito le contrapposte domande di risoluzione con- trattuale, ne confermava l’infondatezza già pronunciata dal Collegio arbitrale. Infine, quanto alla prima riserva, dato che la Stazione appaltante, pur a fronte di un ritardo di 227 giorni nella riconsegna dei lavori imputabile all’impresa, aveva limitato le sue richieste al pagamento di penali per euro 188,5 mila (pari a 145 giorni), alla Moncada an- dava attribuito l’ulteriore importo di euro 106,6 mila, in aggiunta a quello già attribuitole dal lodo. 3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Azienda sanitaria affidando l’impugnazione a due motivi, avversati con controricorso dalla Moncada, che conclude per la loro reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo – rubricato “ Nullità della sentenza per viola- zione e falsa applicazione degli articoli 829, comma 1 n. 9 e 816 bis c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3” – l’Azienda lamenta che la Corte –pur ammettendo la natura non perentoria dei termini assegnati dagli arbitri per le memorie – l’abbia dichiarata decaduta dal diritto di eccepire il mancato esperimento della procedura pre- vista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962 e la tardività delle riserve iscritte dalla Moncada. Col secondo mezzo – intitolato “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 1063/1962 in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.” – l’Azienda impugna il capo della decisione col quale sono state riconosciute a favore della Moncada le penali per la tar- diva consegna dei lavori (prima riserva) nonostante l’appaltatrice non avesse presentato la domanda di recesso prevista dall’art. 10 del d.P.R. n° 1063/1962. 5.-Il primo motivo è fondato. Va preliminarmente precisato che l’arbitrato si è svolto sotto il vi- gore delle modifiche introdotte col d.lgs. n° 40/2006, dato che il collegio arbitrale venne costituito nel 2011. Tanto premesso, ritiene questo Collegio di dover seguire i prece- denti di legittimità già adottati nella presente materia (Cass., sez. I, 4 luglio 2023, n° 18772; Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n° 1099). Secondo tali precedenti, in base all’art. 816-bis del cod. proc. civ. le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento, "le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento". In mancanza "gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno", ma “in ogni caso” debbono attuare il principio del contraddittorio, “concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa". Il principio predetto finisce dunque per diventare il vero crisma di legittimità del procedimento arbitrale, sostanziandosi in una garan- zia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il cor- so del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze a sor- presa. Ne deriva che il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale – se tollera che l’arbitro, ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato, possa as- segnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza – non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore preci- sa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudi- zio in tal modo impresso: e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne discende, ulteriormente, che –pur non essendovi dubbio che gli arbitri, nel regolare il miglior ordine del procedimento, possano as- segnare alle parti dei termini per precisare i quesiti, depositare do- cumenti ed istanze probatorie, produrre memorie ed esporre le loro repliche, nonché fissare tali termini a pena di decadenza – tuttavia è loro precluso di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza, per inosservanza di uno di quei termini, ove non abbiano anteriormen- te, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti la regola in tal senso adottata. Nella presente fattispecie questa decadenza, pur non essendo stata prospettata dagli arbitri, è stata pronunciata dalla Corte d’appello, che in accoglimento dell’impugnazione incidentale della Moncada, ha dichiarato tardive e, dunque, inammissibili le eccezioni sollevate dall’Ats concernenti la mancata attivazione della procedura di re- cesso e la tardiva iscrizione delle riserve, nonostante gli arbitri avessero ritenuto di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, senza che vi fosse – come già detto – una previsione accettata dalle parti o, quantomeno, da loro previamen- te conosciuta, circa la perentorietà dei termini per la proposizione delle eccezioni. 7.- In conclusione, il primo motivo va accolto e determina l’assorbimento del secondo. Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provve- derà anche sulle spese del presente giudizio. p.q.m.
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