CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore del ricorrente che argomenta sulle ragioni del ricorso di cui chiede la dichiarazione di manifesta fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra gli indici di valutazione di concedibilità della misura alternativa richiesta vi sia anche l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202