CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31094/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro C.E.M. –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in [OSCURATO:PERSONA] (NA), con gli avv.i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.-controricorrente- Oggetto: 23– 31094 - 2020 – 2 8 /09 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 3 4 51/03/2020 , pronunciata il 25 settembre 2019e depositata i l 03 luglio 2020 , notificata il 15.10.2002; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società CEM Casa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. presentava ricorso avanti la CTP avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avente ad oggetto la restituzione del 50% dell’Ires versata per il biennio 2013-2014 ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 per euro 658.035,17. 2.Riteneva infatti di aver diritto al rimborso svolgendo un’attività costituente presidio ospedaliero dell’unità sanitaria locale. Richiamava, a fondamento del ricorso, la precedente sentenza favorevole n. 3803/34/2017, resa da altra CTR e passata in giudicato, ove la società contribuente era stata qualificata come “ente senza scopo di lucro” ancorché per altra annualità. Replicava l’ufficio evidenziando la natura di società di capitali della società contribuente, con conseguente infondatezza della domanda di rimborso, ammessa solo in favore di soggetti operanti senza scopo di lucro. La CTP respingeva il ricorso, aderendo alle tesi dell’Ufficio. 3.Promosso appello, la CTR riformava la sentenza alla luce dell’effettivo espansivo esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza. Riteneva dunque integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di rimborso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che si affida a tre motivi di ricorso. Resiste la contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell’adunanza ha altresì depositato memoriaa sostegno delle proprie ragioni. 23– 31094 - 2020 – 2 8 /09 /2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il patrono erariale avanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. In sostanza critica la sentenza perché, ai fini della fruizione del beneficio, è onere del contribuente dimostrare la concreta attività svolta in ciascun anno, non potendo esso spettare in virtù di uno statuspersonale ovvero in virtù di un’astratta qualità dell’attività svolta dall’ente. Soggiunge che la regola dell’efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo in relazione all’interpretazione giudica della norma, giacché verrebbe inibito il potere di accertamento del giudice. 2.Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..In particolare afferma l’illegittimità della sentenza impugnata per aver la CTR ritenuto di non esaminare il merito della questione per il fatto di aver ritenuto estensibile il giudicato esterno. 3. Con l’ultima doglianza l’Amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, dovendosi escludere la spettanza del beneficio fiscale in commento in favore di società private accreditate come “presidi ospedalieri”. 4. Il primo moti vo di ricorso è fondat 0 e va accolt o con assorbimento del secondoe del terzo. 5.In una fattispecie similare questa Corte ha affermato che «La preliminare eccezione di giudicato esterno è infondata. Il principio generale della autonomia di ciascuno periodo di imposta stabilito dall'art. 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 preclude, in via generale, che la sentenza del giudice tributario, che accerta l'entità dell'ammontare dell'obbligazione tributaria per un determinato anno, possa fare stato in riferimento a periodi di imposta diversi da quello accertato, salvo le ipotesi in cui si tratti di imposta unica frazionata in più anni ovvero dell'accertamento di elementi costitutivi della 23– 31094 - 2020 – 2 8 /09 /2023 MMF obbligazione tributaria aventi carattere permanente, che perciò si estendono ad unapluralità di periodi di imposta. Ciò non si verifica nel caso in esame, in quanto l'accertamento delle condizioni soggettive per godere della agevolazione fiscale prevista dall'art.6 d.P.R. n.601 del 1973 è circostanza eminentemente mutevole, che deve essere accertata in relazione al singolo anno di imposta considerato. (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 15690 del 23/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 21395 del 15/09/2017)» (cfr. Cass., V, n. 21388/2020, richiamata anche da Cass., V, n. 5446/2022). 6.La sentenza impugnata, avendo ritenuto estensibile il giudicato con cuila società contribuente era stata qualificata come “ente senza scopo di lucro”,ancorché per altra annualità, non ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha omesso ogni esame sulla fattispecie concreta al suo esame e sulla ricorrenza dei requisiti per l’agevolazione nell’annualità di riferimento. 7. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per