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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 43771/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 05/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 06/06/2021, nei confronti di D'ALESSIO ALFONSOinrelazione al reato di cui agli artt.110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. quanto al capo A) e di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 L. 497/74) quanto al capo B).

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett.

E) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in punto di affermato raggiungimento della prova e per carenza di prova certa in relazione all'uso dell'autovettura da parte del prevenuto, nonché arenza e illogicità della motivazione quant01 mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Giova rammentare, peraltro, come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le puntuali deposizioni testimoniali (in particolare le dichiarazioni rese dal teste FABIO VITALEnell'immediatezza dei fatti), nonché quelle rese dallo stesso D'ALESSIO nel corso degli interrogatori (innanzi al PM e al GIP), le ulteriori risultanze a suo sfavore (quali la denuncia di furto resa dalla MACRÌ e la deposizione del direttore dell'ufficio postale), unitamente agli esiti del riconoscimento- ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica/the non ammette altra plausibile spiegazione che non sia la partecipazione del D'ALESSIO alla rapina, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento utile al positivo apprezzamento per la concessione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 05/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 06/06/2021, nei confronti di D'ALESSIO ALFONSOinrelazione al reato di cui agli artt.110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. quanto al capo A) e di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 L. 497/74) quanto al capo B). Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in punto di affermato raggiungimento della prova e per carenza di prova certa in relazione all'uso dell'autovettura da parte del prevenuto, nonché arenza e illogicità della motivazione quant01 mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Giova rammentare, peraltro, come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ed invero la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le puntuali deposizioni testimoniali (in particolare le dichiarazioni rese dal teste FABIO VITALEnell'immediatezza dei fatti), nonché quelle rese dallo stesso D'ALESSIO nel corso degli interrogatori (innanzi al PM e al GIP), le ulteriori risultanze a suo sfavore (quali la denuncia di furto resa dalla MACRÌ e la deposizione del direttore dell'ufficio postale), unitamente agli esiti del riconoscimento- ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro indiziario assistito da indubbia valenza logica/the non ammette altra plausibile spiegazione che non sia la partecipazione del D'ALESSIO alla rapina, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento utile al positivo apprezzamento per la concessione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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