Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 28069/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ammissibilità del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] assumeva di essere stata «raggiunta in data 10/03/2009» (così a pagina n. 1 del ricorso) dalla cartella esattoriale n.291/2008/0040078700, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di 291,00 C per omesso pagamento dell'ICI relativa all'anno di imposta 2004.

1.1. L'istante impugnava detta cartella sulla base di sei motivi (trascritti nel ricorso - v. pagina n. 1 - nel seguente modo: «Inesistenza della pretesa creditoria»;

2. «Inesistenza giuridica e/o nullità della cartella esattoriale per nullità della notificazione»;

3. «difetto di motivazione della cartella.

Violazione dell'art. 7 Legge 212/2000»;

4. «equipollenza della cartella di pagamento all'atto di precetto.

Inesistenza e/o nullità della cartella per assenza di sottoscrizione.

Violazione artt. 480 e 125 c.p.c.»; 5 «Nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e art. 7, comma 1, L. 212/2000 in relazione all'art. 6 L. 212/2000»; Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 6 «Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza della relazione di notifica»), e la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento rigettava il ricorso.

2. Anche la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia (Palermo) respingeva l'appello interposto dalla contribuente, premettendo che, su sollecitazione dell'attuale ricorrente, veniva ordinata all'agente della riscossione la produzione dell'originale della suindicata cartella di pagamento munita della relativa notifica, che veniva, così, acquisita agli atti.

Quindi, dando atto dalla documentazione prodotta, assumeva che da essa emergeva «con chiarezza la data di notifica e la regolare modalità con la quale si è svolta la stessa», affermando poi che, a seguito della regolare notifica della cartella, «resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 10326/2014)», così ritenendo «assorbite tutte le ulteriori motivi di doglianza poiché non ritualmente proposti» (così alle pagine nn. 2 e 3 della sentenza in esame).

3. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato ai suindicati intimati, tramite posta elettronica certificata, in data 7 aprile 2016, articolando cinque motivi di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Comune di Camastra sono restati intimati.

5. Con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 6 giugno 2022, l'istante ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

6. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente aveva lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., ribadendo la giuridica insussistenza della pretesa creditoria, in quanto «il fabbricato per il quale il Comune di Camastra pretende il tributo non appartiene alla odierna ricorrente e, pertanto, è inesistente la pretesa creditoria attivata con l'iscrizione a ruolo che appare essere illegittima per carenza del presupposto impositivo» (v. pagina n. 4 del ricorso).

7. Con il secondo motivo di impugnazione la Carlino aveva denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 32, 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., segnalando preliminarmente che l'agente della riscossione non s'era costituita in primo grado, per poi assumere che il Giudice dell'appello non poteva ordinare l'esibizione della notifica della cartella, così colmando la carenza probatoria della parte (non costituita in primo grado), giacchè la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo per fornire un supporto probatorio alle tesi difensive già svolte in prime cure, restando, invece, inibita la produzione in appello che determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni.

8. Con il terzo motivo di impugnazione l'istante aveva sostenuto, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. del 600/1973, ponendo in evidenza che con il sesto motivo d'appello era stata contestata l'inesistenza giuridica della notifica «per essere la relata in possesso del contribuente, prodotta in atti in originale, priva degli elementi essenziali previsti dall'art.148 c.p.c., tra le quali, la data di notifica e l'identità, qualifica e sottoscrizione del soggetto notificatore» (v. pagina n. 6 del ricorso), rimproverando al Giudice dell'appello di aver trascurato la «reale difformità tra le due relate di notifica, quella restituita al notificante e quella apposta sull'atto notificato», dovendo essere considerata Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - prevalente quella consegnata alla contribuente (così a pagina n. 7 del ricorso.

9. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente aveva lamentato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973, per aver omesso il Giudice regionale di esaminare la documentazione prodotta in sede di appello, «che risulta essere manomessa nella matrice e costruita malamente nella copia della cartella di pagamento» (v. sempre pagina n. 7 del ricorso), essendo stati aggiunti due timbri, risultando diverso l'indirizzo della destinataria e diversi i numeri di pagina.

10. Con il quinto motivo d'impugnazione l'istante aveva contestato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., sempre la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973, assumendo che con il sesto motivo di appello veniva contestata l'inesistenza giuridica della notificazione per essere la relata sprovvista della firma del soggetto notificatore, non altrimenti identificabile, così lamentando, oltre alla violazione di legge anche l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

11. Come sopra esposto, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 6 giugno 2022, l'istante ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

E ciò, rappresentando che: «L'impugnata cartella di pagamento n. 29129120080040078700000 risulta essere costituita dal ruolo n. 2008/3366, reso esecutivo in data 30/09/2008, dell'importo complessivo di C 310,41 relativo a imposta comunale sugli immobili e relativi interessi.

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 così recita: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati".

L'importo preteso dall'Agente della Riscossione è inferiore ad euro mille e il relativo carico è stato affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, mentre l'annullamento è stato effettuato alla data del 31/12/2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici».

12. Tanto premesso, osserva la Corte che ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 D.L. 119/2018 conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di 1.000,00 C, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010.

La cartella di pagamento oggetto di contenzioso (notificata il 30 marzo 2009) riguarda, infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di 310,41 C per ICI relativa all'anno 2004.

La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. n. 2201/2020; Cass. n. 28072/2019; Cass. 15471/2019; Cass. 11410/2019), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. n. 19533/2011, richiamata da Cass. n. 9753/2017).

13. Il sopravvenuto intervento normativo determina la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - P.Q.M. la Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere, compensando tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibilità del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] assumeva di essere stata «raggiunta in data 10/03/2009» (così a pagina n. 1 del ricorso) dalla cartella esattoriale n.291/2008/0040078700, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di 291,00 C per omesso pagamento dell'ICI relativa all'anno di imposta 2004. 1.1. L'istante impugnava detta cartella sulla base di sei motivi (trascritti nel ricorso - v. pagina n. 1 - nel seguente modo: «Inesistenza della pretesa creditoria»; 2. «Inesistenza giuridica e/o nullità della cartella esattoriale per nullità della notificazione»; 3. «difetto di motivazione della cartella. Violazione dell'art. 7 Legge 212/2000»; 4. «equipollenza della cartella di pagamento all'atto di precetto. Inesistenza e/o nullità della cartella per assenza di sottoscrizione. Violazione artt. 480 e 125 c.p.c.»; 5 «Nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/90 e art. 7, comma 1, L. 212/2000 in relazione all'art. 6 L. 212/2000»; Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 6 «Inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza della relazione di notifica»), e la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento rigettava il ricorso. 2. Anche la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia (Palermo) respingeva l'appello interposto dalla contribuente, premettendo che, su sollecitazione dell'attuale ricorrente, veniva ordinata all'agente della riscossione la produzione dell'originale della suindicata cartella di pagamento munita della relativa notifica, che veniva, così, acquisita agli atti. Quindi, dando atto dalla documentazione prodotta, assumeva che da essa emergeva «con chiarezza la data di notifica e la regolare modalità con la quale si è svolta la stessa», affermando poi che, a seguito della regolare notifica della cartella, «resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 10326/2014)», così ritenendo «assorbite tutte le ulteriori motivi di doglianza poiché non ritualmente proposti» (così alle pagine nn. 2 e 3 della sentenza in esame). 3. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato ai suindicati intimati, tramite posta elettronica certificata, in data 7 aprile 2016, articolando cinque motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Comune di Camastra sono restati intimati. 5. Con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 6 giugno 2022, l'istante ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 6. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente aveva lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., ribadendo la giuridica insussistenza della pretesa creditoria, in quanto «il fabbricato per il quale il Comune di Camastra pretende il tributo non appartiene alla odierna ricorrente e, pertanto, è inesistente la pretesa creditoria attivata con l'iscrizione a ruolo che appare essere illegittima per carenza del presupposto impositivo» (v. pagina n. 4 del ricorso). 7. Con il secondo motivo di impugnazione la Carlino aveva denunciato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 32, 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., segnalando preliminarmente che l'agente della riscossione non s'era costituita in primo grado, per poi assumere che il Giudice dell'appello non poteva ordinare l'esibizione della notifica della cartella, così colmando la carenza probatoria della parte (non costituita in primo grado), giacchè la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo per fornire un supporto probatorio alle tesi difensive già svolte in prime cure, restando, invece, inibita la produzione in appello che determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni. 8. Con il terzo motivo di impugnazione l'istante aveva sostenuto, sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. del 600/1973, ponendo in evidenza che con il sesto motivo d'appello era stata contestata l'inesistenza giuridica della notifica «per essere la relata in possesso del contribuente, prodotta in atti in originale, priva degli elementi essenziali previsti dall'art.148 c.p.c., tra le quali, la data di notifica e l'identità, qualifica e sottoscrizione del soggetto notificatore» (v. pagina n. 6 del ricorso), rimproverando al Giudice dell'appello di aver trascurato la «reale difformità tra le due relate di notifica, quella restituita al notificante e quella apposta sull'atto notificato», dovendo essere considerata Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - prevalente quella consegnata alla contribuente (così a pagina n. 7 del ricorso. 9. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente aveva lamentato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973, per aver omesso il Giudice regionale di esaminare la documentazione prodotta in sede di appello, «che risulta essere manomessa nella matrice e costruita malamente nella copia della cartella di pagamento» (v. sempre pagina n. 7 del ricorso), essendo stati aggiunti due timbri, risultando diverso l'indirizzo della destinataria e diversi i numeri di pagina. 10. Con il quinto motivo d'impugnazione l'istante aveva contestato, con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 e 5, c.p.c., sempre la violazione degli artt. 148 c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c., 26 del d.P.R. 602/1973 e 60 del d.P.R. 600/1973, assumendo che con il sesto motivo di appello veniva contestata l'inesistenza giuridica della notificazione per essere la relata sprovvista della firma del soggetto notificatore, non altrimenti identificabile, così lamentando, oltre alla violazione di legge anche l'omesso esame di un fatto storico decisivo. 11. Come sopra esposto, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 6 giugno 2022, l'istante ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. E ciò, rappresentando che: «L'impugnata cartella di pagamento n. 29129120080040078700000 risulta essere costituita dal ruolo n. 2008/3366, reso esecutivo in data 30/09/2008, dell'importo complessivo di C 310,41 relativo a imposta comunale sugli immobili e relativi interessi. L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 così recita: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati". L'importo preteso dall'Agente della Riscossione è inferiore ad euro mille e il relativo carico è stato affidato alla riscossione entro il 31/12/2010, mentre l'annullamento è stato effettuato alla data del 31/12/2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici». 12. Tanto premesso, osserva la Corte che ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 D.L. 119/2018 conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di 1.000,00 C, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010. La cartella di pagamento oggetto di contenzioso (notificata il 30 marzo 2009) riguarda, infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di 310,41 C per ICI relativa all'anno 2004. La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. n. 2201/2020; Cass. n. 28072/2019; Cass. 15471/2019; Cass. 11410/2019), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. n. 19533/2011, richiamata da Cass. n. 9753/2017). 13. Il sopravvenuto intervento normativo determina la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio. Proc. n. 10878/2016 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - P.Q.M. la Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara cessata la materia del contendere, compensando tra le parti
Sentenza Cassazione n. 28069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris