CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 14716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoMaria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 20 gennaio 2026 inepigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazioneper l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 16 luglio2010 al 14 novembre 2011, per complessivi 483 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in data 16 luglio 2010 inesecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Benevento per i reati dicui agli artt. 628, terzo comma, cod. pen. e 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967,n. 895. Il Tribunale del Riesame, con ordinanza in data 30 luglio 2010, avevaconfermato la misura. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 13 luglio2011, aveva poi condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette e mesisette di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Successivamente, in data 14novembre 2011, a seguito delle dichiarazioni confessorie rese da altri soggetti, lamisura cautelare era stata revocata su richiesta del P.M. Con sentenza dellaCorte di appello di Napoli in data 16 dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] era stato,infine, assolto dalle imputazioni ascrittegli e la sentenza era divenuta irrevocabilein data 3 giugno 2017.3. La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha rigettato la domanda inquanto ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto alcune condotte che, perquanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento delladomanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpagrave per macroscopica imprudenza, che avevano concorso a determinarel’applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti.In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto ostativeall’accoglimento della domanda le seguenti condotte, sia estraprocessuali siaprocessuali, dell’istante: a) la violazione del dovere di lealtà e chiarezzaprocessuale, in quanto le intercettazioni contenevano riferimenti ambigui (nellaintercettazione n. 416 del 09.09.2009 [OSCURATO:PERSONA] commenta con lacompagna [OSCURATO:PERSONA] che sono andati a dire che “la cosa ad Apollosa èstata fatta da lui e da tale Marco”; nella intercettazione n. 79 del 28.08.2009Mazzone, dopo aver ribadito alla compagna il proprio disappunto perché ilfratello della stessa aveva lasciato nella sua stanza un sacco contenenteindumenti riconducibili ad una rapina commessa in quel periodo, trovato daiCarabinieri nel corso della perquisizione fatta nella sua abitazione il 28/08/2009,affermava: «mi ha portato tutte le cose dentro casa mia ma perché questiscemi... bestemmia.. io se sapevo lì... incomprensibile... io non li ho mai tenuti icosi nei sacchi a posta per questo ho sempre tenuto i panni selezionati»; nellaintercettazione n. 85 del 28.08.2009 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver nuovamente esternatola sua preoccupazione per il ritrovamento del sacco, ipotizzando un suoimminente arresto, ribadiva: «Non hanno capito che io dentro casa mia non misono mai tenuto niente perché io so… come va… ma tu hai capito chescombussolamento viene adesso... succede il manicomio... io vado dentro»;nella intercettazione n. 103 del 28.08.2009 [OSCURATO:PERSONA] parla con la compagna diun'altra rapina e del sequestro di un giubbino, osservando: «ora vai a dirglielointanto l'hanno trovato dentro al camino... non ci doveva stare dentro casa»),che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto chiarire tempestivamente e cheinvece aveva lasciato senza spiegazione lacuna o aveva giustificato in modo nonplausibile; b) la non plausibile giustificazione del linguaggio utilizzato nel corsodelle conversazioni intercettate ([OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che parlando di «panniselezionati» intendeva riferirsi al fatto che nel suo armadio gli abiti sono riposticon ordine, distinguendo gli indumenti invernali da quelli estivi, mentre secondoil Tribunale di Benevento tale interpretazione era smentita dal chiaro contesto incui la frase era pronunciata e dal tenore ancora più chiaro della conversazionesuccessiva e il riferimento ai “panni selezionati” e al fatto di non tenere mai“niente dentro casa” perché “lo so come va” costituiva all'evidenza linguaggiocifrato tipico di chi, avvezzo a commettere reati, adotta scaltramente le cautelenecessarie per occultare le tracce delle proprie condotte illecite, così da sottrarsialle investigazioni degli organi inquirenti); c) la circostanza che l'alibi fornitodall'istante in sede di interrogatorio di garanzia - secondo cui al momento dellarapina egli si trovava a letto – non era stato successivamente coltivato:l'istante, infatti, non aveva fornito alcun riscontro a supporto di taleaffermazione, né aveva indicato testimoni o elementi che potessero confermarela sua versione dei fatti; d) alcune conversazioni intercettate da cui emergerebbela connivenza e la partecipazione ad altri scenari di rapina, in quanto Mazzonenon solo era a conoscenza di attività criminali altrui, ma vi compartecipavadi soggetti coinvolti in traffici illeciti» che, secondo la Cassazione, «si prestaoggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può integrarela colpa grave ostativa al diritto alla riparazione» – e segnatamentedimostrerebbero: la consapevolezza dell'istante circa la provenienza illecita degliindumenti rinvenuti nella sua abitazione (rapina commessa in quel periodo);l'abitualità di condotte volte ad occultare le tracce dei reati («io non li ho maitenuti i cosi nei sacchi a posta per questo ho sempre tenuto i panni selezionati»);la piena consapevolezza delle conseguenze penali delle proprie condotte («lo socome va... io vado dentro»); il coinvolgimento in altre rapine, come dimostratodal riferimento al giubbino trovato «dentro al camino» che «non ci doveva staredentro casa»; e) l’occultamento scaltro delle tracce di altra rapina in corso (“ioso come va”); f) il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando due motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva individuato la colpagrave nella scelta di prospettare un alibi poi abbandonato, nel mantenere ilsilenzio su circostanze decisive, nell’utilizzo di un linguaggio cifrato, nellaconnivenza con ambienti criminali dediti a rapine, nell’occultamento scaltro delletracce dei reati e nel fornire giustificazioni non plausibili.Richiama giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpa grave sussistesolo nei casi in cui la parte abbia taciuto circa l’esistenza di un alibi o di fattifavorevoli, noti solo a lui, così inducendo in errore l’autorità giudiziariaprocedente, e sostiene che non è vero che non aveva coltivato l’alibi fornito inquanto nel corso del dibattimento davanti al Tribunale di Benevento avevaevidenziato che, nelle circostanze di tempo e di luogo dei fatti contestati, lui sitrovava presso il proprio domicilio dove viveva da solo e dormiva.Sostiene che le dichiarazioni intercettate non avevano alcun collegamentocon l’episodio criminoso per il quale era stato sottoposto a custodia cautelare;che i suoi contatti con ambienti criminali erano un dato oggettivo, visti i suoiprecedenti, ma non per questo gli si poteva attribuire qualunque azionecriminosa commessa nell’ambito territoriale in cui dimorava; che nessunavalenza poteva essere attribuita al silenzio nell’interrogatorio di garanzia.4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.,Lamenta il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto che fosse aconoscenza delle attività criminali altrui e quindi fosse concorrente nei reati, puressendone stata acclarata la sua estraneità.5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenzadi legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024,Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati),che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiustadetenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nelprocesso di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo sesia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082).Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso adare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose ogravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso delprocedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 –01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 – 01).Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativoal riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazionedel compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verificadell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito aconfigurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì unavalutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito delgiudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito ilcomportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre,il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delleindagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa indibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) eapprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatoridisponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, seadeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso coglie nel segno sia laddovelamenta violazione del diritto al silenzio e della presunzione di innocenza sialaddove lamenta la ritenuta ostatività delle frequentazioni ambigue del Mazzonee del linguaggio utilizzato.3.1. Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha del tutto ignoratol’intervenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen ad opera del d.lgs. 8 novembre2021, n. 188, ritenendo che il silenzio del ricorrente e l'omessa allegazione dispiegazioni alternative rispetto alle circostanze emerse nel corso delle indagini –l’omessa o non plausibile giustificazione del linguaggio cifrato utilizzato nel corsodelle conversazioni intercettate, l’alibi non coltivato e financo il silenzio serbato insede di interrogatorio di garanzia sui riferimenti ambigui delle intercettazioni (la“cosa ad Apollosa”, i “panni selezionati”, il “io so come va”) – valessero adintegrare la colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo, quindi, la Corteterritoriale è incorsa nella violazione della legge processuale censurata nel primomotivo di ricorso.Ed invero, ai sensi dell’art. 314, comma 1 secondo periodo, cod. proc. pen.,siccome modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021,n. 188, «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64,comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primoperiodo.».«Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 delParlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuniaspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo neiprocedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel casoall'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei dirittiprocedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto alsilenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini dicondotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fattipotenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto afondamento del titolo cautelare, avesse scelto di esercitare le facoltà di legge,ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare lafalsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv.271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min. Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n.29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Per effetto della modificalegislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corsodell'interrogatorio o esame non può di per sé solo integrare il fattore ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l'esercizio dellafacoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314cod. proc. pen., non incontra alcuna limitazione, sicché in nessun caso il giudicedella riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo peraffermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmenteessere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv.283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Radu, non massimata).» (Sez. 4, n. 46862 del 03/10/2023, nonmass.).3.2. Espunta, dunque, dal percorso argomentativo adottato dalla Corteterritoriale la parte con cui è stato conferito rilievo al silenzio serbato da AntonioMazzone nel corso dell'interrogatorio, e passando così all’esame del secondoprofilo, si tratta di verificare, attraverso la c.d. prova di resistenza, se l'ordinanzasuperi il vaglio di legittimità nella parte in cui sono state valorizzate le condotteextraprocessuali del ricorrente (frequentazioni ambigue e linguaggio utilizzato),tenendo presente il principio per cui può essere attribuita rilevanza solo acondotte che abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto alla adozionedella misura cautelare.Sotto tale profilo, si osserva che la Corte territoriale ha valorizzatoessenzialmente due elementi:- alcune conversazioni da cui emergerebbe la connivenza e partecipazione adaltri scenari di rapina, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non solo era a conoscenza diritenuta integrante la «frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in trafficiilleciti»;- l’occultamento scaltro delle tracce di altra rapina in corso (“io so come va”).Orbene, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione del principiogiurisprudenziale secondo cui le frequentazioni ambigue, rilevanti ai fini dellavalutazione della sussistenza della colpa grave ostativa all’accoglimentodell’istanza di riparazione, devono essere, quanto meno, in una relazione diconcausalità con il provvedimento restrittivo adottato.Nel caso di specie, infatti, non solo le condotte richiamate sono generiche,ma, rispetto a tali condotte, la Corte della riparazione non ha esplicitato leconnessioni con i fatti per i quali il ricorrente è stato sottoposto alla custodiacautelare e, in particolare, non ha chiarito se, e in quale misura, dette condottesiano state prese in esame dal giudice della cautela e abbiano indotto il giudicedella cautela a ritenere rafforzato il quadro indiziario.4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli,che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alla condotta extraprocessuale,gli aspetti suindicati. Al giudice del rinvio si demanda, altresì, laregolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti delpresente giudizio di legittimità.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]