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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29536/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 1, 3, 5 e 27 Cost:. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non si è soffermato sul fatto che le restrizioni riguardanti l'acquisto dei generi alimentari nella Casa circondariale di Sassari-Bancali (nella specie di pesce azzurro fresco, cipolle di Tropea e peperoncino fresco), avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto ai detenuti sottoposti al regime differenziato di altri carceri, sono censure aspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Sassari, in cui si osserva che: - il diritto alla non discriminazione è garantito dalla avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime differenziato e quello dei detenuti a regime ordinario, e non risultano discrepanze, essendo l'accesso alle istanze secondo mod. 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; - qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente per ragioni organizzative limiti di vario tipo, ivi compresi limiti nell'accesso diretto ai generi alimentari; - al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle ':abelle nutrizionali ministeriali; - non risulta in alcun modo ravvisabile un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 1, 3, 5 e 27 Cost:. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non si è soffermato sul fatto che le restrizioni riguardanti l'acquisto dei generi alimentari nella Casa circondariale di Sassari-Bancali (nella specie di pesce azzurro fresco, cipolle di Tropea e peperoncino fresco), avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto ai detenuti sottoposti al regime differenziato di altri carceri, sono censure aspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati. A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Sassari, in cui si osserva che: - il diritto alla non discriminazione è garantito dalla avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime differenziato e quello dei detenuti a regime ordinario, e non risultano discrepanze, essendo l'accesso alle istanze secondo mod. 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; - qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente per ragioni organizzative limiti di vario tipo, ivi compresi limiti nell'accesso diretto ai generi alimentari; - al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle ':abelle nutrizionali ministeriali; - non risulta in alcun modo ravvisabile un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio
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