CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3626/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3626/2021 Numero sezionale 4520/2022 Numero di raccolta generale 18149/2022- intimata Data pubblicazione 06/06/2022- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 2249/01/20 depositata in data 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso tre cartelle di pagamento notificatale per tasse automobilistiche non versate oltre a sanzioni e interessi, riferite agli anni 2007, 2009 e 2010; - la CTP di Roma dichiarava inammissibile il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il riscossore sono rimasti entrambi intimati; Considerato che: - in primo luogo, il Collegio rileva la nullità della notifica del ricorso per cassazione quanto alla posizione dell’agente per la riscossione; essa, infatti, risulta perfezionata a mezzo PEC presso il domiciliatario difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avvocato del libero foro; ne va quindi disposta la rinnovazione presso la sede del riscossore, o anche a mezzo PEC; - inoltre, le questioni poste dal motivo hanno riguardo al profilo della impugnabilità dell’estratto di ruolo, in ordine al quale è pendente questione di massima importanza nomofilattica di fronte alle Sezioni Unite di questa Corte; - conseguentemente, in attesa di tal pronuncia la causa va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo dando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a parte ricorrente per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3626/2021 Numero sezionale 4520/2022 provvedere alla notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Numero di raccolta generale 18149/2022Data pubblicazione 06/06/2022 Entrate - Riscossione presso la sede dell’ente o anche a mezzo PEC. Così deciso in Roma, il 27 ap