CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 02954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, legge fa Il. Entrambi i motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non sono deducibili in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). Per quanto concerne, in particolare, le censure relative al ruolo rivestito dall'imputato all'interno della società fallita, il ricorso è manifestamente infondato, posto che il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato la condotta omissiva dell'imputato rispetto alle azioni dell'amministratore di fatto, evidenziando come la sua consapevole partecipazione alla condotta distrattiva di cui al capo D) emerga sia dalla violazione dei doveri di vigilanza gravanti sull'amministratore di diritto, sia dalle concrete conoscenze accertate dalla Corte territoriale, secondo quanto esposto dalla motivazione, (si veda pag. 10 della sentenza impugnata), solo genericamente contestata in ricorso e priva di profili di illogicità. Quanto, poi, alle operazioni di cessione dei beni immobili contestate al capo D), la Corte territoriale ha evidenziato come l'accollo non fosse liberatorio. Ne consegue che le censure relative alla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta sono manifestamente infondate, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il distacco di una componente attiva del patrimonio della società che già versi in stato di insolvenza, con la conseguente sottrazione della medesima alla funzione di garanzia dei creditori, non adeguatamente compensata dalla stipula di un accordo inidoneo a liberare la società accollata e anzi preordinato alla diminuzione di valore del cespite (si veda in motivazione Sez. 5, n. 48061 del 2/10/2019, Rossi, Rv. 278313 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore