CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'imputazione, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non sono deducibili in questa sede perché meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; soprattutto, v. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01); verifica puntualmente effettuata dalla sentenza gravata; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione della prova diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati all'imputato (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dove si osserva come le dichiarazioni della persona offesa risultassero specifiche, dettagliate, logiche e coerenti, oltre che prive di qualsivoglia intento calunniatorio nei confronti dell'imputato e come le stesse avessero ricevuto plurime e specifiche conferme dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, nonché dalla documentazione medica e bancaria acquisita agli atti); che a tale riguardo deve ribadirsi come, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione sia normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, con motivazione logica, dai giudici di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215); letta la memoria nell'interesse del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M