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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1956

Cassazione n. 51117/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1956 avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25236/2023 Rilevato che l'imputata Giuseppina losca ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di lesioni e minaccia; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in tesi maturata il 5 gennaio 2023, antecedentemente alla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato perché consideratoil periodo di sospensione del termine della prescrizione di 84 giorni dal 14.02.2020 all'11.5.2020, la prescrizione è maturata in data 2 aprile 2023, quindi dopo la pronunzia della sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1956 avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25236/2023 Rilevato che l'imputata Giuseppina losca ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di lesioni e minaccia; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in tesi maturata il 5 gennaio 2023, antecedentemente alla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato perché consideratoil periodo di sospensione del termine della prescrizione di 84 giorni dal 14.02.2020 all'11.5.2020, la prescrizione è maturata in data 2 aprile 2023, quindi dopo la pronunzia della sentenza di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 51117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris