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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 37457/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (nel proc. n. 1296/2018 R.G.

G.i.p.).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del Gentile ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la «violazione di legge», il vizio di motivazione e «l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale», censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione in ragione della mancata allegazione ad essa del decreto che dispone il giudizio reso nel proc. n. 736/2022 R.G.

G.i.p., in particolare adducendo che l'inamrnissibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 41 cod. proc. pen., non opererebbe nella specie poiché i documenti posti a fondamento della dichiarazione di ricusazione erano costituiti dagli atti del procedimento nel quale sarebbero state «integrate le ragioni sottese alla ricusazione» (richiamando Sez. 1, n. 42150 del 26/09/2012, Rosada, Rv. 253811 - 01) e non potrebbe porsi a carico del ricusante un onere di acquisizione e allegazione di atti a lui non accessibili - poiché relativi a procedimento nel quale non è imputato - e «nella disponibilità dell'amministrazione della giustizia (rectius: della Corte d'Appello di Campobasso», che lo stesso istante ha indicato analiticamente nella propria istanza, considerato pure che «il rinvio a giudizio è fatto vero» (rectius: il decreto che dispone il giudizio è stato emesso), come «confermato» dallo stesso G.u.p. nella propria dichiarazione di astensione.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la «violazione di legge», il vizio di motivazione e «l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale» in relazione agli artt. 38, 41, 125 e 178 cod. proc. pen., in quanto: l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato in premessa («dando[ne] lettura ed utilizzando[lo]») il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Isernia ha rigettato l'istanza di astensione del G.u.p., senza consentire sul punto il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art.111 Cost.; le questioni relative alla «presunta mancanza del rinvio a giudizio dei brasiliani» (rectius: del decreto che dispone in giudizio reso nel già citato procedimento) e all'«utilizzo» del pure richiamato provvedimento presidenziale (di rigetto dell'astensione) sarebbero controverse e non avrebbero consentito alla Corte di merito di provvedere de plano.

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione», segnatamente poiché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso nella specie il concorso necessario tra il fatto ascritto al ricorrente e quello per cui il G.u.p. ha già disposto il giudizio: difatti, al Gentile è contestato di aver falsamente attestato, quale Sindaco del Comune di Castel di Iudice, la residenza dei soggetti («i brasiliani») - imputati dapprima nel medesimo procedimento, poi separato - cui si contesta la falsa dichiarazione nelle dichiarazioni sostitutive (ex artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. 445/2000), e ciò assumendo che il Gentile fosse a conoscenza di tale ultima falsità e abbia agito al fine di assicurare ai detti soggetti il profitto del loro reato (ex art. 61 n. 2 cod. pen.).

Dunque, la falsità contestata al pubblico ufficiale sarebbe «logicamente e giuridicamente dipendente da quella dei Brasiliani», ricorrerebbe un «concorso necessario» e, dunque, se costituisce causa di astensione del giudice l'espressione di un parere sull'oggetto di un procedimento, reso fuori dall'esercizio delle funzioni, a maggior ragioni dovrebbe ravvisarsi l'incompatibilità quanto il giudice abbia compiuto una valutazione di responsabilità nei confronti di un soggetto che non era parte del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

Deve, anzitutto, rilevarsi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva volta a censurare la ritenuta inammissibilità della dichiarazione di ricusazione poiché non corredata dalla documentazione a sostegno (segnatamente del decreto che dispone il giudizio, reso nel proc. n. 736/2022 R.G.

G.i.p. dal Giudice ricusato e dal quale conseguirebbe la sua incompatibilità).

Difatti, a seguito della pronuncia di segno contrario richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 42150/2012, cit.), la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato - e il Collegio intende ribadire tale principio - che «è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione» in quanto «la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti [...]; sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03; cfr. Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che è del tutto sfornito di sostrato normativo l'asserto secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto avere accesso agli atti de quibus (dei quali, peraltro, la Corte territoriale non è dato comprendere in che termini avrebbe dovuto avere la disponibilità, essendo relativi a procedimento pendente innanzi ad altro Giudice), per la dirimente considerazione che - anche ritenendo che il ricorrente non fosse parte del giudizio in cui si sono formati (quantunque lo stesso ricorso prospetti che nella specie sia stato dapprima instaurato un unico procedimento e poi disposta la separazione) - ben avrebbe potuto richiederne copia ex art. 116 cod. proc. pen. prospettando il proprio interesse.

Ne deriva chela Corte di appello, evidentemente in maniera conforme a legge (cfr. art. 41, comma 1, cod. proc. pen.), ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, senza ritardo, con ordinanza, non ravvisandosi alcun vizio neppure sotto il profilo dell'asserita violazione del diritto di difesa.

Rimane assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso.

2. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (nel proc. n. 1296/2018 R.G. G.i.p.). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del Gentile ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la «violazione di legge», il vizio di motivazione e «l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale», censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione in ragione della mancata allegazione ad essa del decreto che dispone il giudizio reso nel proc. n. 736/2022 R.G. G.i.p., in particolare adducendo che l'inamrnissibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 41 cod. proc. pen., non opererebbe nella specie poiché i documenti posti a fondamento della dichiarazione di ricusazione erano costituiti dagli atti del procedimento nel quale sarebbero state «integrate le ragioni sottese alla ricusazione» (richiamando Sez. 1, n. 42150 del 26/09/2012, Rosada, Rv. 253811 - 01) e non potrebbe porsi a carico del ricusante un onere di acquisizione e allegazione di atti a lui non accessibili - poiché relativi a procedimento nel quale non è imputato - e «nella disponibilità dell'amministrazione della giustizia (rectius: della Corte d'Appello di Campobasso», che lo stesso istante ha indicato analiticamente nella propria istanza, considerato pure che «il rinvio a giudizio è fatto vero» (rectius: il decreto che dispone il giudizio è stato emesso), come «confermato» dallo stesso G.u.p. nella propria dichiarazione di astensione. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la «violazione di legge», il vizio di motivazione e «l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale» in relazione agli artt. 38, 41, 125 e 178 cod. proc. pen., in quanto: l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato in premessa («dando[ne] lettura ed utilizzando[lo]») il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Isernia ha rigettato l'istanza di astensione del G.u.p., senza consentire sul punto il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art.111 Cost.; le questioni relative alla «presunta mancanza del rinvio a giudizio dei brasiliani» (rectius: del decreto che dispone in giudizio reso nel già citato procedimento) e all'«utilizzo» del pure richiamato provvedimento presidenziale (di rigetto dell'astensione) sarebbero controverse e non avrebbero consentito alla Corte di merito di provvedere de plano. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione», segnatamente poiché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso nella specie il concorso necessario tra il fatto ascritto al ricorrente e quello per cui il G.u.p. ha già disposto il giudizio: difatti, al Gentile è contestato di aver falsamente attestato, quale Sindaco del Comune di Castel di Iudice, la residenza dei soggetti («i brasiliani») - imputati dapprima nel medesimo procedimento, poi separato - cui si contesta la falsa dichiarazione nelle dichiarazioni sostitutive (ex artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. 445/2000), e ciò assumendo che il Gentile fosse a conoscenza di tale ultima falsità e abbia agito al fine di assicurare ai detti soggetti il profitto del loro reato (ex art. 61 n. 2 cod. pen.). Dunque, la falsità contestata al pubblico ufficiale sarebbe «logicamente e giuridicamente dipendente da quella dei Brasiliani», ricorrerebbe un «concorso necessario» e, dunque, se costituisce causa di astensione del giudice l'espressione di un parere sull'oggetto di un procedimento, reso fuori dall'esercizio delle funzioni, a maggior ragioni dovrebbe ravvisarsi l'incompatibilità quanto il giudice abbia compiuto una valutazione di responsabilità nei confronti di un soggetto che non era parte del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. Deve, anzitutto, rilevarsi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva volta a censurare la ritenuta inammissibilità della dichiarazione di ricusazione poiché non corredata dalla documentazione a sostegno (segnatamente del decreto che dispone il giudizio, reso nel proc. n. 736/2022 R.G. G.i.p. dal Giudice ricusato e dal quale conseguirebbe la sua incompatibilità). Difatti, a seguito della pronuncia di segno contrario richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 42150/2012, cit.), la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato - e il Collegio intende ribadire tale principio - che «è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione» in quanto «la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti [...]; sicché la sanzione di inammissibilità, che l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03; cfr. Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, dep. 2015, Corrado, Rv. 262052). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che è del tutto sfornito di sostrato normativo l'asserto secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto avere accesso agli atti de quibus (dei quali, peraltro, la Corte territoriale non è dato comprendere in che termini avrebbe dovuto avere la disponibilità, essendo relativi a procedimento pendente innanzi ad altro Giudice), per la dirimente considerazione che - anche ritenendo che il ricorrente non fosse parte del giudizio in cui si sono formati (quantunque lo stesso ricorso prospetti che nella specie sia stato dapprima instaurato un unico procedimento e poi disposta la separazione) - ben avrebbe potuto richiederne copia ex art. 116 cod. proc. pen. prospettando il proprio interesse. Ne deriva chela Corte di appello, evidentemente in maniera conforme a legge (cfr. art. 41, comma 1, cod. proc. pen.), ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, senza ritardo, con ordinanza, non ravvisandosi alcun vizio neppure sotto il profilo dell'asserita violazione del diritto di difesa. Rimane assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso. 2. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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