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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 22998/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17406/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappre- sentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (MSCLRT61R03 D704J), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- DREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- SI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di ROMA n. 2115/ 2019depositata il 28/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2115/2019, deposita- ta il 28.3.2019, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

M.B.H. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23030/2016 del 13.10.2016, che aveva respinto le domande proposte dalle predette società dirette a far dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o illiceità e/o invalidità della risoluzione contrattuale disposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con provve- dimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per fatto imputabile alle attrici, del contratto rep. n. 15230 del 9.6.2016, con conseguente condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. all'esecuzione in forma specifica di detto contratto, o, in su- bordine, al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrat- tuale e/o extracontrattuale. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha ritenuto legittima l'iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. di risolvere per grave inadempimento il contratto di cui è causa, condividendo l'impostazione del Tribunale secondo cui, in caso di appalto aggiudicato ad una ATI, tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servi- zio assunto.

In particolare, il giudice di secondo grado ha osservato che, consistendo la prestazione oggetto dell ' appalto nell ' effettua- zione di prove sui materiali da costruzione nell'ambito dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso all'hub portuale di Savona, si trattava di prestazione unica non frazionabile se non quantitativa- mente, rispetto alla quale era richiesta, tra i requisiti di carattere tecnico professionale, anche la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ex art. 59 DPR n. 380/2001.

Infine, il Giudice d'appello ha osservato che la disciplina di gara ri- chiedeva che anche la mandante dell'associazione temporaneafos- se dotata in sede esecutiva, così come stabilito dall'art. 3 del capi- tolato d'oneri, della necessaria qualificazione ovvero di altra equi- pollente, non potendosi consentire ad alcuni dei soggetti del c.d. raggruppamento orizzontale di eseguire – sia pure pro quota – la prestazione oggetto dell'appalto senza assicurare il rispettivo pos- sesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis.

In conclusione, il Giudice d'appello ha ritenuto essere stato accerta- to il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA].

M.B.H. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto quest'ultima impresa mandante non avrebbe potuto effettuare il 100% delle prove sui materiali da costruzione prescritte (98 su 98), non possedendo la relativa auto- rizzazione (ritenendo altresì assorbiti, per effetto del rigetto del se- condo motivo d'appello, i restanti motivi).

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazio- ne la [OSCURATO:PERSONA].

M.B.H. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affi- dandolo a undici motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.

Espone la ricorrente che il Giudice d'appello aveva fondato la pro- pria decisione sul fatto che la mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possedeva l'autorizzazione ex art. 59 D.P.R. 380/2001, non considerando che tale questione non aveva costituito oggetto del giudizio di primo grado, tanto è vero che non era stata indicata come ragione di risoluzione del contratto né mai era stata espressa dalla difesa erariale né in primo né in secondo grado.Infatti, in en- trambi i gradi del giudizio il tema controverso era l'equivalenza de- gli accreditamenti dei laboratori austriaci e serbi della mandataria [OSCURATO:PERSONA].

M.B.H. all'autorizzazione ministeriale ex art. 59 DPR 380/2001 e il provvedimento di risoluzione del contratto si fondava proprio sulla asserita non equivalenza di tali accreditamen- [OSCURATO:PERSONA] d'appello aveva quindi violato il principio di corrisponden- za tra chiesto e pronunciato, avendo accolto la domanda per una causa petendimai prospettata.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che l'affermazione delle ricorrenti secondo cui la man- canza in capo alla mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'autoriz- zazione ex art. 59 DPR 380/2001 –elemento su cui il giudice d'ap- pello ha fondato la propria decisione –non avrebbe formato ogget- to del giudizio di primo grado è smentita dalla precisa affermazion e della sentenza impugnata (pag. 3, seconda parte del terzo capo- verso), secondo cui “Il Tribunale ha ritenuto legittima l ' iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. di risolvere per grave inadempimento il contratto stipu- lato in quanto, in caso di appalto aggiudicato ad una ATI, tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servizio assunto”.

La sentenza impugnata (pag. 4, inizio pagina),ha riportato, inoltre, la prospettazione delle società appellanti secondo cui “alle imprese che costituiscono l'ATI non è richiesto di possedere ciascuna il 100% dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servizio”.

A fronte di tali precisi richiami della sentenza impugnata, sulla que- stione della necessità del possesso anche in capo alla mandante dell'autorizzazione ex art. 59 legge cit., alla sentenza di primo gra- do e all'atto di appello, l'affermazione delle odierne ricorrenti se- condo cui la stessa questione non avrebbe, invece, costituito il te- ma controverso del giudizio di primo grado si appalesa generica e priva di autosufficienza, non avendo le stesse neppure avuto cura di precisare, con riferimenti puntuali e specifici al contenuto degli atti processuali delle parti di primo grado e secondo grado, le alle- gazioni di entrambe integranti l'asserito diverso thema deciden- dum.

Infine, palesemente erronea è l'affermazione delle ricorrenti secon- do cui la Corte d'Appello avrebbe accolto la domanda dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per una causa petendi mai prospettata in giudizio, non es- sendo stato considerato che nel presente giudizio il ruolo di parte attrice è stato assunto dalle odierne ricorrenti,che hanno formulato le proprie domande, con relative cause petendi, e non certo dall ' [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell ' art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.

Contestano le ricorrenti che la disciplina del raggruppamento di im- prese comportasse che anche la mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possedesse l'autorizzazione ex art. 59 legge cit., richiedendo solo di indicare chi avrebbe assunto il ruolo di mandante e mandataria con le relative percentuali, e senza richiedere di precisare in termini quantitativi come la prestazione contrattuale sarebbe stata divisa tra le imprese riunite.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che le ricorrenti, nel far riferimento alla disciplina dell'ATI, non si sono confrontate con la precisa affermazione della sentenza impugnata (vedi pag. 4 ultimo capoverso) secondo cui era il disciplinare di gara a richiedere “che le analisi vengano ese- guite presso laboratori accreditati e che la mandante dell'associa- zione temporanea, odierna appellante, sia dotata in sede esecutiva, così come stabilito dall'art. 3 del capitolato d'oneri, della necessaria qualificazione ovvero di altra autorizzazione equipollente”.

Dunque, il richiamo delle ricorrenti alla disciplina dell'ATI non è conferente, non essendo stato indicato dalla Corte d'Appello tale documento – bensì l ' art. 3 del capitolato d ' oneri – come fonte dell'obbligo della mandante dell'ATI di dotarsi della necessaria au- torizzazione di natura tecnica.

In conclusione, la predetta deduzione della Corte d'Appello non è stata efficacemente aggredita.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c.

Espongono le ricorrenti di avere, nei precedenti gradi del giudizio, contestato la risoluzione del contratto di appalto affermando che la mandante [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conseguito l'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001 mediante la procedura del silenzio-assenso, ancor prima che venisse stipulato il contratto di appalto con ANAS.

In particolare, la mandante aveva presentato istanza al Ministero delle Infrastrutture –che la aveva ricevuta in data 28.10.2013 – fi- nalizzata al rilascio della predetta autorizzazione per eseguire tutte le prove di laboratorio indicate nelle circolari 8/9/2010, n. 7617/ STC e 7618/STC.

Alla data della notificazione dell'atto di citazione di primo grado erano trascorsi nove mesi dalla presentazione dell'istanza senza che il Ministero avesse concesso l'autorizzazione.

Essendo tale pro- cedimento soggetto all'applicazione degli artt. 19 e 20 L. n. 241/ 1990 –in virtù del richiamo a tali articoli da parte dell'art. 17 d.lgs n. 59/2010 –ne conseguiva che, per effetto dell'inerzia dell ' ammi- nistrazione, lo stesso procedimento doveva intendersi concluso in senso favorevole con il silenzio-assenso.

In ogni caso, in subordine, anche ove non fossero ritenuti applica- bili gli artt. 19 e 20 L. cit, deducono i ricorrenti che il meccanismo del silenzio-assenso doveva intendersi comunque perfezionato a norma dell'art. 2 L. 241/1990, in data 16.4.2014, e quindi in epoca precedente alla stipulazione del contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non aveva ritenuto applicabile il meccani- smo del silenzio-assenso al procedimento di rilascio dell'autorizza- zione ex art. 59 DPR 380/2001, ma, in sede di appello (in particola- re nel settimo motivo), le ricorrenti avevano evidenziato l'erroneità della decisione, svolgendo considerazioni in diritto su cui il Giudice di secondo grado aveva completamente omesso di pronunciarsi.

Le ricorrenti lamentano che l'omesso scrutinio del settimo motivo integra gli estremi della violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.

Inoltre, il fatto che nella sentenza impugnata non sia stata dedicata una sola parola a spiegare l'inammissibilità e/o irrilevanza e/o infondatezza della censura espressa nel settimo motivo d'ap- pello integra il vizio di motivazione.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c.

In subordine, le ricorrenti sostengono che, ove non fosse ritenuto applicabile l'istituto del silenzio-assenso, l'asserito inadempimento non era comunque dovuto a loro colpa, ma al grave ritardo del Mi- nistero delle Infrastrutture che non aveva concluso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione nel termine previsto ex lege.

In particolare, espongono di aver documentato nel precedente gra- do del giudizio di aver richiesto l'autorizzazione in oggetto 224 giorni prima della stipulazione del contratto d'appalto e 276 giorni prima che venisse risolto.

In sostanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era attivata tempestiva- mente con la necessaria diligenza per ottenere l'autorizzazione ri- chiesta, ma non la aveva ottenuta per la negligenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per ritenere sussistente la fattispecie dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appaltatore, ex art. 1218 c.c.

Il giudice di secondo grado aveva completamente omesso di pro- nunciarsi anche su tale profilo di censura che era stato espresso nel settimo motivo di appello che, se accolto, avrebbe avuto valore de- cisivo.

L'omesso scrutinio anche di tale profilo denunciato nel settimo mo- tivo integrava gli estremi della violazione dell'art. 360 comma 1° n.5 c.p.c.

7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi unitariamente, aven- do ad oggetto la dedotta omessa pronuncia della Corte d'Appello su censure svolte nel settimo motivo d'appello proposto dalle odierne ricorrenti, già appellanti, sono fondati.

Le ricorrenti deducono di aver rappresentato al Giudice d'appello nel predetto motivo di gravame che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era in possesso dell'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001, per averla conseguita con il meccanismo del c.d. silenzio-assenso e, in ogni caso, anche ammettendo che tale istituto non fosse applicabile al caso di specie, che l'asserito inadempimento contestato dalla sta- zione appaltante all'ATI era stato dovuto ad impossibilità della pre- stazione derivante da causa non imputabile all'appaltatore, ex art.1218 c.c., e ciò in ragione del grave ritardo del Ministero delle In- frastrutture che non aveva concluso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione nel termine previsto ex lege.

Non vi è dubbio che entrambe le questioni sottoposte al giudice di secondo grado con il settimo motivo d'appello – adeguatamente il- lustrate, in ossequio al principio di autosufficienza, sia con lasintesi nel ricorso delle censure già svolte nel predetto motivo dell'atto di appello, sia con la produzione in giudizio di tale atto di gravame in sede di legittimità –fossero decisive in relazione all'oggetto della controversia, volendo le appellanti non solo confutare l'affermazio- ne del giudice di primo grado secondo cui la mandante era priva dell'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001, ma, in ogni caso, con- testare l'imputabilità dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione contrattuale disposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con provvedimen- to dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ne consegue che la Corte d'Appello, non prenden- do alcuna posizione sia sul meccanismo del silenzio-assenso, sia sulla dedotta inimputabilità dell'inadempimento per l'asserita re- sponsabilità degli organi deputati al rilascio dell'autorizzazione ex art. 59 legge cit., è incorsa effettivamente in un'omessa pronuncia che va sanzionata in questa sede.

8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c.

Espongono le ricorrenti di aver evidenziato nei gradi precedenti che, al momento della risoluzione del contratto (1.8.2014), l'esecu- zione dello stesso non era ancora iniziata, non essendo le ricorrenti state convocate per la sottoscrizione del verbale di consegna.

Ne consegueche non vi poteva essere l'asserito inadempimento.

Inoltre, le ricorrenti avevano, comunque, in primo luogo, prospet- tato sia che l'asserito inadempimento era da qualificarsi come im- possibilità temporanea o definitiva della prestazione ex art. 1256 c.c., sia che l'asserito inadempimento era da ritenersi non rilevante ex art. 1455 c.c., sia che l'autorizzazione ministeriale serviva per eseguire solo 30 delle 98 prove oggetto del contratto e che la man- dataria aveva comunque titolo per eseguire tutte le 98 prove, in at- tesa che venisse rilasciata l'autorizzazione anche alla mandante. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva completamente omesso di pro- nunciarsi anche su tali profili di censura , che erano stati espressi nell'ottavo e nel nono motivo d'appello, che, se accolti, avrebbero avuto valore decisivo.

9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 48 di- rettiva 2004/18/CE e 42 d.lgs . n. 163/2006 , nonché la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione.

Espongono le ricorrenti che l'assunto della sentenza impugnata, se- condo cui la disponibilità di un laboratorio autorizzato ex art. 59 legge cit. costituisce un requisito di carattere tecnico professionale, si pone in contrasto sia con le norme speciali nazionali e comunita- rie indicate in rubrica, sia con la specifica previsione del disciplinare di gara, sia con il giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR Liguria n. 899/2013.

Inoltre, la sentenza impugnata è affetta da un insanabile deficit motivazionale, avendo il giudice d'appello reso una affermazione apodittica, priva di alcun supporto motivazionale.

10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione.

Espongono le ricorrenti che la sentenza impugnata non ha fornito una spiegazione alla propria affermazione secondo cui la disponibi- lità di un laboratorio autorizzato costituirebbe, al tempo stesso, un requisito del soggetto contraente (da verificare in sede di gara) e una condizione di esecuzione del contratto (da verificarsi dopo l'av- vio dell'esecuzione del contratto).

La sentenza impugnata non ha neppure spiegato perché ha disatte- so l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativa- mente dal raggruppamento e non per intero da ciascuna impresa dell'ATI.

11. Con l'ottavo motivo è stata dedotta dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Le ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata con cui la prestazione oggetto dell'appalto è stata ritenuta “unica non frazionabile se non quantitativamente (e con rilevanza mera- mente interna) rispetto alla quale era richiesta tra i requisiti di ca- rattere tecnico professionale, anche la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ex art. 59 DPR n. 380/2001”.

In realtà, ad avviso delle ricorrenti, l'insieme delle 98 tipologie di prova di laboratorio è suddiviso in 10 diverse categorie di servizi e non rappresenta quindi una prestazione unica e indivisibile, ma è frazionabile.

12. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c.

Le ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui entrambe le imprese di un raggruppamento tempora- neo di imprese devono possedere i medesimi requisiti di capacità tecnico professionale per eseguire l'intera prestazione contrattuale, e ne evidenziano l'erroneità.

Infatti, nella lex specialis di gara si rinviene un richiamo all ' art. 92 del DPR 207/2010 (nel testo vigente al luglio 2012,quando fu pub- blicato il bando di gara) che specificava che “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle principali minime di cui al presente comma”.

Peraltro, l'affermazione secondo cui la mandante avrebbe dovuto essere in grado di eseguire il 100% delle prove su materiali da co- struzione costituisce la negazione dell'ATI, che è finalizzata a con- sentire ad imprese di modeste dimensioni di aggregarsi per parte- cipare ad appalti pubblici di maggiori dimensioni.

Ove, infatti, cia- scuna impresa del raggruppamento dovesse possedere il 100% dei requisiti per eseguire il 100% della prestazione, non avrebbe alcu- na necessità di costituire l'ATI in quanto potrebbe partecipare alla gara singolarmente.

Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, le quote di parteci- pazione all'ATI erano per la [OSCURATO:PERSONA].

M.B.H. e per la Nie- velt [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente pari al 60% e al 40%, l ' af- fermazione della Corte di appello secondo cui la mandante doveva avere la capacità tecnica per eseguire il 100% della prestazione contrattuale si pone in violazione degli artt. 37, comma 13 , d.lgs . n. 163/2016 e 92 DPR 207/2010.

13. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione.

Evidenziano le ricorrenti che la sentenza impugnata, pur partendo dall'affermazione che il possesso dei requisiti deve essere assicura- to da ciascuna impresa pro-quota, è pervenuta, in modo incon- gruente, alla conclusione che la mandante doveva possedere i re- quisiti per l'esecuzione della prestazione non in misura conforme alla propria quota del 40% ma in rapporto all'intera quota, com- prensiva di quella posseduta dalla mandataria.

14. Con l'undicesimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in relazione alla circostanza che si è ritenuto integrato l'inadempimen- to nonostante non vi fosse mai stato alcun avvio dell'esecuzione del contratto.

15. I motivi dal quinto all'undicesimo sono assorbiti, atteso che le questioni non esaminate dalla Corte d'appello nel settimo motivo d'appello (illustrate nel terzo e nel quarto motivo dell'odierno ricor- so) sono potenzialmente decisive e suscettibili di rendere irrilevan- ti, ove ne fosse accertata la fondatezza, le ulteriori questioni solle- vate dalle ricorrenti nei motivi dal quinto all'undicesimo.

In particolare, le questioni in ordine alla non necessità del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo a ciascuna partecipante all'ATI (sul rilievo che sarebbero richiesti solo all'ATI nel suo com- plesso) sono suscettibili di diventare rilevanti – con conseguente necessità di trattazione da parte del giudice di rinvio – solo ove fosse accertato (questioni su cui il Giudice d'appello non aveva adottato alcuna statuizione) che la mandante non aveva conseguito l'autorizzazione ex art. 59 legge cit. con il meccanismo del silenzio- assenso o comunque che il mancato perfezionamento di tale mec- canismo fosse comunque imputab

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17406/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappre- sentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (MSCLRT61R03 D704J), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- DREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- SI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di ROMA n. 2115/ 2019depositata il 28/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2115/2019, deposita- ta il 28.3.2019, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. M.B.H. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23030/2016 del 13.10.2016, che aveva respinto le domande proposte dalle predette società dirette a far dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o illiceità e/o invalidità della risoluzione contrattuale disposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con provve- dimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per fatto imputabile alle attrici, del contratto rep. n. 15230 del 9.6.2016, con conseguente condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA]. all'esecuzione in forma specifica di detto contratto, o, in su- bordine, al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrat- tuale e/o extracontrattuale. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha ritenuto legittima l'iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. di risolvere per grave inadempimento il contratto di cui è causa, condividendo l'impostazione del Tribunale secondo cui, in caso di appalto aggiudicato ad una ATI, tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servi- zio assunto. In particolare, il giudice di secondo grado ha osservato che, consistendo la prestazione oggetto dell ' appalto nell ' effettua- zione di prove sui materiali da costruzione nell'ambito dei lavori di realizzazione della viabilità di accesso all'hub portuale di Savona, si trattava di prestazione unica non frazionabile se non quantitativa- mente, rispetto alla quale era richiesta, tra i requisiti di carattere tecnico professionale, anche la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ex art. 59 DPR n. 380/2001. Infine, il Giudice d'appello ha osservato che la disciplina di gara ri- chiedeva che anche la mandante dell'associazione temporaneafos- se dotata in sede esecutiva, così come stabilito dall'art. 3 del capi- tolato d'oneri, della necessaria qualificazione ovvero di altra equi- pollente, non potendosi consentire ad alcuni dei soggetti del c.d. raggruppamento orizzontale di eseguire – sia pure pro quota – la prestazione oggetto dell'appalto senza assicurare il rispettivo pos- sesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis. In conclusione, il Giudice d'appello ha ritenuto essere stato accerta- to il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. M.B.H. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto quest'ultima impresa mandante non avrebbe potuto effettuare il 100% delle prove sui materiali da costruzione prescritte (98 su 98), non possedendo la relativa auto- rizzazione (ritenendo altresì assorbiti, per effetto del rigetto del se- condo motivo d'appello, i restanti motivi). Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazio- ne la [OSCURATO:PERSONA]. M.B.H. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affi- dandolo a undici motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. Espone la ricorrente che il Giudice d'appello aveva fondato la pro- pria decisione sul fatto che la mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possedeva l'autorizzazione ex art. 59 D.P.R. 380/2001, non considerando che tale questione non aveva costituito oggetto del giudizio di primo grado, tanto è vero che non era stata indicata come ragione di risoluzione del contratto né mai era stata espressa dalla difesa erariale né in primo né in secondo grado.Infatti, in en- trambi i gradi del giudizio il tema controverso era l'equivalenza de- gli accreditamenti dei laboratori austriaci e serbi della mandataria [OSCURATO:PERSONA]. M.B.H. all'autorizzazione ministeriale ex art. 59 DPR 380/2001 e il provvedimento di risoluzione del contratto si fondava proprio sulla asserita non equivalenza di tali accreditamen- [OSCURATO:PERSONA] d'appello aveva quindi violato il principio di corrisponden- za tra chiesto e pronunciato, avendo accolto la domanda per una causa petendimai prospettata. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che l'affermazione delle ricorrenti secondo cui la man- canza in capo alla mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'autoriz- zazione ex art. 59 DPR 380/2001 –elemento su cui il giudice d'ap- pello ha fondato la propria decisione –non avrebbe formato ogget- to del giudizio di primo grado è smentita dalla precisa affermazion e della sentenza impugnata (pag. 3, seconda parte del terzo capo- verso), secondo cui “Il Tribunale ha ritenuto legittima l ' iniziativa di [OSCURATO:SOCIETA]. di risolvere per grave inadempimento il contratto stipu- lato in quanto, in caso di appalto aggiudicato ad una ATI, tutte le imprese devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servizio assunto”. La sentenza impugnata (pag. 4, inizio pagina),ha riportato, inoltre, la prospettazione delle società appellanti secondo cui “alle imprese che costituiscono l'ATI non è richiesto di possedere ciascuna il 100% dei requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione del servizio”. A fronte di tali precisi richiami della sentenza impugnata, sulla que- stione della necessità del possesso anche in capo alla mandante dell'autorizzazione ex art. 59 legge cit., alla sentenza di primo gra- do e all'atto di appello, l'affermazione delle odierne ricorrenti se- condo cui la stessa questione non avrebbe, invece, costituito il te- ma controverso del giudizio di primo grado si appalesa generica e priva di autosufficienza, non avendo le stesse neppure avuto cura di precisare, con riferimenti puntuali e specifici al contenuto degli atti processuali delle parti di primo grado e secondo grado, le alle- gazioni di entrambe integranti l'asserito diverso thema deciden- dum. Infine, palesemente erronea è l'affermazione delle ricorrenti secon- do cui la Corte d'Appello avrebbe accolto la domanda dell'[OSCURATO:SOCIETA]. per una causa petendi mai prospettata in giudizio, non es- sendo stato considerato che nel presente giudizio il ruolo di parte attrice è stato assunto dalle odierne ricorrenti,che hanno formulato le proprie domande, con relative cause petendi, e non certo dall ' [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell ' art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. Contestano le ricorrenti che la disciplina del raggruppamento di im- prese comportasse che anche la mandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possedesse l'autorizzazione ex art. 59 legge cit., richiedendo solo di indicare chi avrebbe assunto il ruolo di mandante e mandataria con le relative percentuali, e senza richiedere di precisare in termini quantitativi come la prestazione contrattuale sarebbe stata divisa tra le imprese riunite. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che le ricorrenti, nel far riferimento alla disciplina dell'ATI, non si sono confrontate con la precisa affermazione della sentenza impugnata (vedi pag. 4 ultimo capoverso) secondo cui era il disciplinare di gara a richiedere “che le analisi vengano ese- guite presso laboratori accreditati e che la mandante dell'associa- zione temporanea, odierna appellante, sia dotata in sede esecutiva, così come stabilito dall'art. 3 del capitolato d'oneri, della necessaria qualificazione ovvero di altra autorizzazione equipollente”. Dunque, il richiamo delle ricorrenti alla disciplina dell'ATI non è conferente, non essendo stato indicato dalla Corte d'Appello tale documento – bensì l ' art. 3 del capitolato d ' oneri – come fonte dell'obbligo della mandante dell'ATI di dotarsi della necessaria au- torizzazione di natura tecnica. In conclusione, la predetta deduzione della Corte d'Appello non è stata efficacemente aggredita. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c. Espongono le ricorrenti di avere, nei precedenti gradi del giudizio, contestato la risoluzione del contratto di appalto affermando che la mandante [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conseguito l'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001 mediante la procedura del silenzio-assenso, ancor prima che venisse stipulato il contratto di appalto con ANAS. In particolare, la mandante aveva presentato istanza al Ministero delle Infrastrutture –che la aveva ricevuta in data 28.10.2013 – fi- nalizzata al rilascio della predetta autorizzazione per eseguire tutte le prove di laboratorio indicate nelle circolari 8/9/2010, n. 7617/ STC e 7618/STC. Alla data della notificazione dell'atto di citazione di primo grado erano trascorsi nove mesi dalla presentazione dell'istanza senza che il Ministero avesse concesso l'autorizzazione. Essendo tale pro- cedimento soggetto all'applicazione degli artt. 19 e 20 L. n. 241/ 1990 –in virtù del richiamo a tali articoli da parte dell'art. 17 d.lgs n. 59/2010 –ne conseguiva che, per effetto dell'inerzia dell ' ammi- nistrazione, lo stesso procedimento doveva intendersi concluso in senso favorevole con il silenzio-assenso. In ogni caso, in subordine, anche ove non fossero ritenuti applica- bili gli artt. 19 e 20 L. cit, deducono i ricorrenti che il meccanismo del silenzio-assenso doveva intendersi comunque perfezionato a norma dell'art. 2 L. 241/1990, in data 16.4.2014, e quindi in epoca precedente alla stipulazione del contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado non aveva ritenuto applicabile il meccani- smo del silenzio-assenso al procedimento di rilascio dell'autorizza- zione ex art. 59 DPR 380/2001, ma, in sede di appello (in particola- re nel settimo motivo), le ricorrenti avevano evidenziato l'erroneità della decisione, svolgendo considerazioni in diritto su cui il Giudice di secondo grado aveva completamente omesso di pronunciarsi. Le ricorrenti lamentano che l'omesso scrutinio del settimo motivo integra gli estremi della violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. Inoltre, il fatto che nella sentenza impugnata non sia stata dedicata una sola parola a spiegare l'inammissibilità e/o irrilevanza e/o infondatezza della censura espressa nel settimo motivo d'ap- pello integra il vizio di motivazione. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c. In subordine, le ricorrenti sostengono che, ove non fosse ritenuto applicabile l'istituto del silenzio-assenso, l'asserito inadempimento non era comunque dovuto a loro colpa, ma al grave ritardo del Mi- nistero delle Infrastrutture che non aveva concluso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione nel termine previsto ex lege. In particolare, espongono di aver documentato nel precedente gra- do del giudizio di aver richiesto l'autorizzazione in oggetto 224 giorni prima della stipulazione del contratto d'appalto e 276 giorni prima che venisse risolto. In sostanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era attivata tempestiva- mente con la necessaria diligenza per ottenere l'autorizzazione ri- chiesta, ma non la aveva ottenuta per la negligenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per ritenere sussistente la fattispecie dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'appaltatore, ex art. 1218 c.c. Il giudice di secondo grado aveva completamente omesso di pro- nunciarsi anche su tale profilo di censura che era stato espresso nel settimo motivo di appello che, se accolto, avrebbe avuto valore de- cisivo. L'omesso scrutinio anche di tale profilo denunciato nel settimo mo- tivo integrava gli estremi della violazione dell'art. 360 comma 1° n.5 c.p.c. 7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi unitariamente, aven- do ad oggetto la dedotta omessa pronuncia della Corte d'Appello su censure svolte nel settimo motivo d'appello proposto dalle odierne ricorrenti, già appellanti, sono fondati. Le ricorrenti deducono di aver rappresentato al Giudice d'appello nel predetto motivo di gravame che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era in possesso dell'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001, per averla conseguita con il meccanismo del c.d. silenzio-assenso e, in ogni caso, anche ammettendo che tale istituto non fosse applicabile al caso di specie, che l'asserito inadempimento contestato dalla sta- zione appaltante all'ATI era stato dovuto ad impossibilità della pre- stazione derivante da causa non imputabile all'appaltatore, ex art.1218 c.c., e ciò in ragione del grave ritardo del Ministero delle In- frastrutture che non aveva concluso il procedimento di rilascio dell'autorizzazione nel termine previsto ex lege. Non vi è dubbio che entrambe le questioni sottoposte al giudice di secondo grado con il settimo motivo d'appello – adeguatamente il- lustrate, in ossequio al principio di autosufficienza, sia con lasintesi nel ricorso delle censure già svolte nel predetto motivo dell'atto di appello, sia con la produzione in giudizio di tale atto di gravame in sede di legittimità –fossero decisive in relazione all'oggetto della controversia, volendo le appellanti non solo confutare l'affermazio- ne del giudice di primo grado secondo cui la mandante era priva dell'autorizzazione ex art. 59 DPR 380/2001, ma, in ogni caso, con- testare l'imputabilità dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione contrattuale disposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. con provvedimen- to dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che la Corte d'Appello, non prenden- do alcuna posizione sia sul meccanismo del silenzio-assenso, sia sulla dedotta inimputabilità dell'inadempimento per l'asserita re- sponsabilità degli organi deputati al rilascio dell'autorizzazione ex art. 59 legge cit., è incorsa effettivamente in un'omessa pronuncia che va sanzionata in questa sede. 8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c. Espongono le ricorrenti di aver evidenziato nei gradi precedenti che, al momento della risoluzione del contratto (1.8.2014), l'esecu- zione dello stesso non era ancora iniziata, non essendo le ricorrenti state convocate per la sottoscrizione del verbale di consegna. Ne consegueche non vi poteva essere l'asserito inadempimento. Inoltre, le ricorrenti avevano, comunque, in primo luogo, prospet- tato sia che l'asserito inadempimento era da qualificarsi come im- possibilità temporanea o definitiva della prestazione ex art. 1256 c.c., sia che l'asserito inadempimento era da ritenersi non rilevante ex art. 1455 c.c., sia che l'autorizzazione ministeriale serviva per eseguire solo 30 delle 98 prove oggetto del contratto e che la man- dataria aveva comunque titolo per eseguire tutte le 98 prove, in at- tesa che venisse rilasciata l'autorizzazione anche alla mandante. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva completamente omesso di pro- nunciarsi anche su tali profili di censura , che erano stati espressi nell'ottavo e nel nono motivo d'appello, che, se accolti, avrebbero avuto valore decisivo. 9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 48 di- rettiva 2004/18/CE e 42 d.lgs . n. 163/2006 , nonché la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione. Espongono le ricorrenti che l'assunto della sentenza impugnata, se- condo cui la disponibilità di un laboratorio autorizzato ex art. 59 legge cit. costituisce un requisito di carattere tecnico professionale, si pone in contrasto sia con le norme speciali nazionali e comunita- rie indicate in rubrica, sia con la specifica previsione del disciplinare di gara, sia con il giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR Liguria n. 899/2013. Inoltre, la sentenza impugnata è affetta da un insanabile deficit motivazionale, avendo il giudice d'appello reso una affermazione apodittica, priva di alcun supporto motivazionale. 10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione. Espongono le ricorrenti che la sentenza impugnata non ha fornito una spiegazione alla propria affermazione secondo cui la disponibi- lità di un laboratorio autorizzato costituirebbe, al tempo stesso, un requisito del soggetto contraente (da verificare in sede di gara) e una condizione di esecuzione del contratto (da verificarsi dopo l'av- vio dell'esecuzione del contratto). La sentenza impugnata non ha neppure spiegato perché ha disatte- so l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativa- mente dal raggruppamento e non per intero da ciascuna impresa dell'ATI. 11. Con l'ottavo motivo è stata dedotta dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per carenza e contraddittorietà della motivazione. Le ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata con cui la prestazione oggetto dell'appalto è stata ritenuta “unica non frazionabile se non quantitativamente (e con rilevanza mera- mente interna) rispetto alla quale era richiesta tra i requisiti di ca- rattere tecnico professionale, anche la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ex art. 59 DPR n. 380/2001”. In realtà, ad avviso delle ricorrenti, l'insieme delle 98 tipologie di prova di laboratorio è suddiviso in 10 diverse categorie di servizi e non rappresenta quindi una prestazione unica e indivisibile, ma è frazionabile. 12. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 e 5 c.p.c. Le ricorrenti contestano l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui entrambe le imprese di un raggruppamento tempora- neo di imprese devono possedere i medesimi requisiti di capacità tecnico professionale per eseguire l'intera prestazione contrattuale, e ne evidenziano l'erroneità. Infatti, nella lex specialis di gara si rinviene un richiamo all ' art. 92 del DPR 207/2010 (nel testo vigente al luglio 2012,quando fu pub- blicato il bando di gara) che specificava che “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle principali minime di cui al presente comma”. Peraltro, l'affermazione secondo cui la mandante avrebbe dovuto essere in grado di eseguire il 100% delle prove su materiali da co- struzione costituisce la negazione dell'ATI, che è finalizzata a con- sentire ad imprese di modeste dimensioni di aggregarsi per parte- cipare ad appalti pubblici di maggiori dimensioni. Ove, infatti, cia- scuna impresa del raggruppamento dovesse possedere il 100% dei requisiti per eseguire il 100% della prestazione, non avrebbe alcu- na necessità di costituire l'ATI in quanto potrebbe partecipare alla gara singolarmente. Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, le quote di parteci- pazione all'ATI erano per la [OSCURATO:PERSONA]. M.B.H. e per la Nie- velt [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente pari al 60% e al 40%, l ' af- fermazione della Corte di appello secondo cui la mandante doveva avere la capacità tecnica per eseguire il 100% della prestazione contrattuale si pone in violazione degli artt. 37, comma 13 , d.lgs . n. 163/2016 e 92 DPR 207/2010. 13. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. Evidenziano le ricorrenti che la sentenza impugnata, pur partendo dall'affermazione che il possesso dei requisiti deve essere assicura- to da ciascuna impresa pro-quota, è pervenuta, in modo incon- gruente, alla conclusione che la mandante doveva possedere i re- quisiti per l'esecuzione della prestazione non in misura conforme alla propria quota del 40% ma in rapporto all'intera quota, com- prensiva di quella posseduta dalla mandataria. 14. Con l'undicesimo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione in relazione alla circostanza che si è ritenuto integrato l'inadempimen- to nonostante non vi fosse mai stato alcun avvio dell'esecuzione del contratto. 15. I motivi dal quinto all'undicesimo sono assorbiti, atteso che le questioni non esaminate dalla Corte d'appello nel settimo motivo d'appello (illustrate nel terzo e nel quarto motivo dell'odierno ricor- so) sono potenzialmente decisive e suscettibili di rendere irrilevan- ti, ove ne fosse accertata la fondatezza, le ulteriori questioni solle- vate dalle ricorrenti nei motivi dal quinto all'undicesimo. In particolare, le questioni in ordine alla non necessità del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo a ciascuna partecipante all'ATI (sul rilievo che sarebbero richiesti solo all'ATI nel suo com- plesso) sono suscettibili di diventare rilevanti – con conseguente necessità di trattazione da parte del giudice di rinvio – solo ove fosse accertato (questioni su cui il Giudice d'appello non aveva adottato alcuna statuizione) che la mandante non aveva conseguito l'autorizzazione ex art. 59 legge cit. con il meccanismo del silenzio- assenso o comunque che il mancato perfezionamento di tale mec- canismo fosse comunque imputab
Sentenza Cassazione n. 22998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris