CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06244/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 915/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31810/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino in sede dirinvio in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di *l 11 febbraio 2021 ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 2 cod. pen.e rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro400 00 ha confermato nel resto la condanna nei confronti di * * in relazione alreato di cui all art. 582 cod. pen.Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellalegittima difesaRilevato che le doglianze pure puntualmente articolate sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale che ha ritenuto maggiormente attendibile laricostruzione per cui sarebbe stato il ricorrente a dare per primo lo schiaffo tanto dariconoscergli l attenuante della provocazione ha comunque fornito con il riferimento aquanto accaduto e alla giurisprudenza di legittimità sul punto una ragionevole risposta allecensure della difesa già sollevate evidenziando i motivi per cui la condotta del ricorrentesarebbe configurabile quale reazione e non come difesa legittima cfr. pagine 4 e 5 dellasentenza impugnataRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 915/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 31810/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d appello di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino in sede dirinvio in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di *l 11 febbraio 2021 ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all art. 62 n. 2 cod. pen.e rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro400 00 ha confermato nel resto la condanna nei confronti di * * in relazione alreato di cui all art. 582 cod. pen.Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dellalegittima difesaRilevato che le doglianze pure puntualmente articolate sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale che ha ritenuto maggiormente attendibile laricostruzione per cui sarebbe stato il ricorrente a dare per primo lo schiaffo tanto dariconoscergli l attenuante della provocazione ha comunque fornito con il riferimento aquanto accaduto e alla giurisprudenza di legittimità sul punto una ragionevole risposta allecensure della difesa già sollevate evidenziando i motivi per cui la condotta del ricorrentesarebbe configurabile quale reazione e non come difesa legittima cfr. pagine 4 e 5 dellasentenza impugnataRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostetese a sollecitare una diversa e alternativa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. Rv 280601 *2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *