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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 08648/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna emessa in data 09/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datati [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 09/05/2025 il Tribunale di Bologna in funzione di tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] UI [OSCURATO:PERSONA] sono state disposte in via cumulativa le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell'interdizione prevista dall'art. 290 cod. proc. pen, per la durata di un anno, in ordine alla commissione di ventinove reati, concernenti altrettante ipotesi di riciclaggio rispetto a corrispondenti fatti delittuosi di autoriciclaggio commessi dai coindagati ai sensi dell'art. 110 cod. proc. pen. 2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 270 e 12 lett. c) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione della disciplina in tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazione in procedimenti diversi; nel dettaglio, la difesa con il ricorso reitera l'eccezione, rigettata dal tribunale del riesame, circa la legittimità dell'utilizzazione degli esiti captivi provenienti dal diverso (e precedente) procedimento, c.d. operazione "Minefield", nel quale è stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere che aveva sviluppato un articolato sistema illecito basato sull'emissione e commercializzazione di fatture per operazioni inesistenti; l'attività dell'associazione si sarebbe avvalsa di una fitta rete di società italiane ed estere appositamente costituite come meri schermi (le cd.

"cartiere"), che avrebbero emesso fatture false in favore di imprenditori terzi, i quali, a fronte di un pagamento apparente tramite bonifico, avrebbero ottenuto vantaggi indebiti sul piano fiscale (risparmio Iva, riduzione dell'imponibile Irpef, ecc.), nonché la disponibilità di denaro contante non tracciabile, retrocesso dagli associati, al netto di un compenso trattenuto quale corrispettivo illecito; osserva la difesa che, nel caso in esame, il materiale intercettivo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata trae origine dalla c.d.

"operazione Minefield" (procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n. 5915/2019 e n. 854/2020 r.g.n.r.), iscritti prima del 31 agosto 2020, individuato quale termine ai fini dell'applicazione della riforma dell'art. 270 cod. proc. pen. (come chiarito anche da Sez.

U n. 36764 del 18/04/2024), con conseguente applicazione della disciplina previgente, che impone il divieto di utilizzazione del materiale intercettivo in procedimenti diversi, salvo che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ipotesi pacificamente non ricorrente nel caso di specie, in cui, come eccepito dalla difesa, sarebbe assente anche il vincolo di connessione tipica ai sensi dell'art 12 cod. proc. pen. che possa consentire la deroga al divieto alla luce dei principi affermati dalla sentenza Sez.

U "Cavallo" (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019); nel caso in esame, invece, lamenta la difesa, il tribunale del riesame ha ritenuto di potere superare la preclusione, facendo applicazione proprio dei principi espressi dalla sentenza "Cavallo", affermando che "le condotte delittuose di riciclaggio/autoriciclaggio ex artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. sono tese, per loro essenza, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e perciò, in ultima analisi, sono finalizzate ad occultare la commissione dei delitti presupposti dai quali quel denaro è stato ricavato.., e perciò sono connesse a tali delittiii sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen." (p. 8 ordinanza): secondo la difesa, che tale passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittorio rispetto a quanto accertato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel precedente procedimento cd.

"Minefield" - al quale ha inteso richiamarsi il tribunale del riesame - nel quale il g.i.p. aveva escluso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse agito con consapevole finalizzazione della propria condotta all'occultamento o protezione dei delitti tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti; difetterebbe pertanto, nella specie, il presupposto soggettivo essenziale - ossia la concreta rappresentazione e volontà di contribuire all'occultamento dei reati fine - che costituisce l'elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di una connessione teleologica (che deve sussistere per l'operatività della deroga al divieto di utilizzazione, secondo le Sez U Cavallo e l'univoca giurisprudenza di legittimità); 'la motivazione del tribunale del riesame sarebbe, dunque, contraddittoria e apparente perché fonda l'intera deroga al divieto di utilizzazione sulla "essenza stessa" del delitto di riciclaggio quale reato teso ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, prescindendo dall'accertamento concreto dell'effettiva consapevolezza dell'agente; sul punto evidenzia la difesa che la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] va esclusa considerato che egli è un soggetto estraneo alla struttura associativa, utilizzatore occasionale dei servizi forniti e mosso da finalità di interesse personale e non quale compartecipe o concorrente consapevole dell'occultamento dei delitti tributari.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 270 comma 1-bis e 191 cod. proc. pe.n. per violazione e inosservanza della legge processuale, con riferimento all'erronee applicazioni del regime di utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti effettuate tramite captatore informatico; premesso che, nel caso di specie, le intercettazioni ambientali mediante captatore informatico risultano effettuate nell'ambito di procedimenti iscritti prima del 31 agosto 2020 (5915/2019 e 854/2020 r.g.n.r.), mentre il procedimento ad quem è stato iscritto successivamente a tale data, con conseguente applicabilità del riformato art. 270 comma 1-bis cod. proc. pen., la difesa censura, analogamente al motivo precedente, la decisione del tribunale del riesame di ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico (c.d. trojan horse) in procedimenti diversi da quelli nei quali tali captazioni sono state autorizzate, facendo, anche in questo caso, leva sull'applicazione (estensiva) della regola derogatoria elaborata dalla sentenza della Sez.

U "Cavallo" (n. 51 del 28/11/2019) mediante il richiamo dei principi in tema di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ritenendola di per sé sola idonea a superare il divieto di circolazione previsto per tale tipologia di captazione e senza alcuna verifica in punto di riconducibilità dei reati alle ipotesi tassative di cui al catalogo previsto dall'ad 266, comma 2-bis cod. proc. pen. (il comma 1 bis dell'art. 270 cod. proc. pen. prevede ché i risultati delle intercettazioni tra presenti non possono essere utilizzati in procedimenti diversi, salvo che siano "rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'art. 266 comma 2-bis cod. proc. pen."), ovvero circa la sussistenza di un valido titolo autorizzativo e delle garanzie imposte dalla disciplina vigente ratione temporis per il procedimento ad quem.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 254, 191 cod. proc. pen e 15 Cost. per violazione e inosservanza della legge processuale e della norma costituzionale con riferimento all'erronea applicazione del regime di acquisizione ed utilizzabilità delle conversazioni whatsapp estratte dalla memoria del dispositivo telefonico in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (acquisite nel procedimento 2585/2022) senza che sia mai stato emesso alcun decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza privata, né adottate forme di garanzia partecipativa per la difesa.

La difesa, in particolare, censura la decisione del tribunale del riesame che ha ritenuto, nel caso di specie, non necessaria per l'acquisizione della messaggistica istantanea - contenuta nel telefono cellulare sequestrato all'indagato nel giugno 2022 - l'osservanza delle formalità proprie del sequestro di corrispondenza disciplinato dall'art. 254 cod. proc. pen. in quanto i messaggi in questione, risalenti al biennio 2020/2021, avrebbero perso carattere di attualità e natura comunicativa, assumendo valore di mero "documento storico", e che ha evidenziato come, .in ogni caso, l'accesso non era avvenuto da parte della polizia giudiziaria, ma da parte del pubblico ministero procedente, tramite l'estrazione della c.d. copia forense acquisita mediante proprio consulente tecnico.

La difesa, nel contestare tale impostazione, ripercorre la recente giurisprudenza costituzionale (n. 170/2023) e di legittimità sulla messaggistica istantanea (whatsapp, sms, e-mail), secondo la quale essa conserva la natura di corrispondenza anche quando tali comunicazioni risultino archiviate o già ricevute sul dispositivo elettronico del destinatario e sarebbe, dunque, sempre necessario un decreto motivato ex art 254 cod. proc. pen. senza il quale l'atto di estrazione e di acquisizione dei dati sarebbe affetto da invalidità patologica con conseguente inutilizzabilità ex art 191 cod. proc. pen. perché frutto della violazione di una norma processuale posta a diretta tutela di un diritto costituzionale; medesima esigenza di garanzia è affermata, evidenzia la difesa, anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, causa C-548/24) sull'accesso da parte delle autorità di polizia ai dati digitali contenuti in un telefono cellulare, quale ingerenza nei diritti fondamentali alla riservatezza e, come tale, da subordinare in via generale ad un controllo preventivo giurisdizionale.

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente e affetta da vizi logico-giuridici poiché si limita a richiamare la legittimità del sequestro originario del "device" e a ritenere sufficiente la creazione di un duplicato, in violazione della garanzia costituzionale sulla segretezza della corrispondenza, travisando la giurisprudenza di legittimità (n. 25549/2024) e costituzionale (n. 170/2023), laddove si chiarisce che l'attualità della corrispondenza non può essere ridotta ad una questione meramente temporale, connessa automaticamente al decorso del tempo, dovendo essere valutata in concreto e potendo configurarsi soltanto in ipotesi oggettive e verificabili, quali la storicizzazione del contenuto ossia quando le parti abbiano reciprocamente e manifestamente rinunciato alla riservatezza oppure quando il fatto contenuto nella comunicazione sia divenuto notorio: nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie in cui le conversazioni whatsapp risultano ancora attuali rispetto ai fatti contestati e sono rimaste nella sfera privata dei comunicanti; l'ordinanza non si confronta, inoltre, con la mancanza di contraddittorio in relazione all'estrazione e utilizzazione di tali conversazioni, in assenza di un decreto specifico ex art. 254 cod. proc. pen. anche ai fini della selezione dei dati.

Infine, la difesa assume che la declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni whatsapp e delle altre captazioni non reggerebbe alla cd. prova di resistenza, in quanto proprio tali contenuti costituiscono il presupposto sostanziale sul quale è fondato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, mentre la residua piattaforma indiziaria - costituita da dichiarazioni accusatorie generiche e non riscontrate di soggetti coindagati - sarebbe priva di autonoma idoneità dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Va anzitutto rammentato che - secondo il costante orientamento di legittimità condiviso e ribadito dal Collegio - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); la parte deve, dunque, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello specifico elemento a carico, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01).

2.1. Per quanto attiene, invece, alla censura concernente la sussistenza della gravità indiziaria, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01).

2.2. Ebbene, nel caso di specie, va evidenziata in via preliminare ed assorbente, e come già affermato nell'ordinanza impugnata, l'eterogenea composizione della piattaforma investigativa, che, costituita da plurime emergenze a carico del ricorrente, soprattutto documentali e testimoniali, non si è limitata ai soli esiti captativi.

Di conseguenza, a prescindere da quanto desunto attraverso gli esiti captativi (conversazioni telefoniche, tra presenti e messaggistica telefonica), il compendio probatorio acquisito non avrebbe comunque consentito alcuna degradazione della soglia di gravità indiziaria.

2.2.1. L'ordinanza impugnata, condividendo la valutazione del compendio indiziario posto a fondamento della decisione del G.i.p., ha valorizzato una pluralità di elementi comprovanti il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda (pp.11-14 ordinanza impugnata): le plurime, convergenti e riscontrate chiamate in correità rese dai coindagati, che hanno anche confessato le proprie responsabilità nell'effettuazione delle operazioni di false fatturazioni da parte delle società cartiere gestite dal gruppo ed emerse nel procedimento c.d.

"Minefield", come [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli chiedeva di acquistargli, tramite i fondi delle società cartiere, un dato orologio di pregio e in cambio forniva il denaro contante necessario .al funzionamento del meccanismo di retrocessione dei contanti agli imprenditori richiedenti le fatture per operazioni inesistenti), [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha confermato la pronta e facile disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a fornire il contante al gruppo criminale dedito alle fatturazioni per operazioni inesistenti, confermando la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale soggetto che "ci ha adoperato moltissimo... in diverse operazioni..

Eravamo capaci di fare 6-700 mila euro in un mese, con lui..."), [OSCURATO:PERSONA] (gestore di fatto di diverse società cartiere, il quale ha dichiarato che il denaro contante, di cui il sodalizio necessitava, veniva messo a disposizione dall'orologiaio [OSCURATO:PERSONA], che "anticipava a volte dei soldi ... che fisicamente aveva del denaro in più", da fornire per l'operatività del meccanismo illecito).

Rispetto a tali dichiarazioni sono stati acquisiti anche plurimi riscontri esterni, quali l'esistenza,di transazioni estere tra società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e società emerse come cartiere riconducibili ai vertici del sodalizio criminoso, la creazione di documentazione risultata falsa rispetto a taluni orologi trattati dall'indagato.

Orbene, pur a fronte di tali plurimi elementi, il ricorrente sostiene che, espunti gli siti captativi da considerare inutilizzabili, il compendio probatorio residuo "crollerebbe", giacché gli unici ulteriori elementi posti a fondamento della misura cautelare si ridurrebbero alle dichiarazioni accusatorie di soggetti coindagati, prive di attendibilità intrinseca e verifica esterna; nel fare ciò, la difesa si limita a riportare soltanto un mero stralcio estremamente parziale delle dichiarazioni rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che per di più non allega, violando altresì il principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01) Tale conclusione difensiva si pone in palese contrasto con i consolidati principi sopra ricordati della giurisprudenza di legittimità in tema di prova di resistenza, non potendo reputare che il ricorrente - ad onta di quanto sostenuto dalla difesa - abbia adempiuto all'onere di effettuare la c.d.

"prova di resistenza"; poiché, al contrario, nel caso di specie, l'indagato si è limitato a dedurre l'inutilizzabilità del materiale probatorio già acquisito, senza puntualmente enucleare le ragioni per cui lo stesso avrebbe costituito l'unico elemento fondante della responsabilità dell'indagato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna emessa in data 09/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datati [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09/05/2025 il Tribunale di Bologna in funzione di tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] UI [OSCURATO:PERSONA] sono state disposte in via cumulativa le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di dimora nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell'interdizione prevista dall'art. 290 cod. proc. pen, per la durata di un anno, in ordine alla commissione di ventinove reati, concernenti altrettante ipotesi di riciclaggio rispetto a corrispondenti fatti delittuosi di autoriciclaggio commessi dai coindagati ai sensi dell'art. 110 cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 270 e 12 lett. c) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione della disciplina in tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazione in procedimenti diversi; nel dettaglio, la difesa con il ricorso reitera l'eccezione, rigettata dal tribunale del riesame, circa la legittimità dell'utilizzazione degli esiti captivi provenienti dal diverso (e precedente) procedimento, c.d. operazione "Minefield", nel quale è stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere che aveva sviluppato un articolato sistema illecito basato sull'emissione e commercializzazione di fatture per operazioni inesistenti; l'attività dell'associazione si sarebbe avvalsa di una fitta rete di società italiane ed estere appositamente costituite come meri schermi (le cd. "cartiere"), che avrebbero emesso fatture false in favore di imprenditori terzi, i quali, a fronte di un pagamento apparente tramite bonifico, avrebbero ottenuto vantaggi indebiti sul piano fiscale (risparmio Iva, riduzione dell'imponibile Irpef, ecc.), nonché la disponibilità di denaro contante non tracciabile, retrocesso dagli associati, al netto di un compenso trattenuto quale corrispettivo illecito; osserva la difesa che, nel caso in esame, il materiale intercettivo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata trae origine dalla c.d. "operazione Minefield" (procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n. 5915/2019 e n. 854/2020 r.g.n.r.), iscritti prima del 31 agosto 2020, individuato quale termine ai fini dell'applicazione della riforma dell'art. 270 cod. proc. pen. (come chiarito anche da Sez. U n. 36764 del 18/04/2024), con conseguente applicazione della disciplina previgente, che impone il divieto di utilizzazione del materiale intercettivo in procedimenti diversi, salvo che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ipotesi pacificamente non ricorrente nel caso di specie, in cui, come eccepito dalla difesa, sarebbe assente anche il vincolo di connessione tipica ai sensi dell'art 12 cod. proc. pen. che possa consentire la deroga al divieto alla luce dei principi affermati dalla sentenza Sez. U "Cavallo" (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019); nel caso in esame, invece, lamenta la difesa, il tribunale del riesame ha ritenuto di potere superare la preclusione, facendo applicazione proprio dei principi espressi dalla sentenza "Cavallo", affermando che "le condotte delittuose di riciclaggio/autoriciclaggio ex artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. sono tese, per loro essenza, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e perciò, in ultima analisi, sono finalizzate ad occultare la commissione dei delitti presupposti dai quali quel denaro è stato ricavato.., e perciò sono connesse a tali delittiii sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen." (p. 8 ordinanza): secondo la difesa, che tale passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittorio rispetto a quanto accertato dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel precedente procedimento cd. "Minefield" - al quale ha inteso richiamarsi il tribunale del riesame - nel quale il g.i.p. aveva escluso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse agito con consapevole finalizzazione della propria condotta all'occultamento o protezione dei delitti tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti; difetterebbe pertanto, nella specie, il presupposto soggettivo essenziale - ossia la concreta rappresentazione e volontà di contribuire all'occultamento dei reati fine - che costituisce l'elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di una connessione teleologica (che deve sussistere per l'operatività della deroga al divieto di utilizzazione, secondo le Sez U Cavallo e l'univoca giurisprudenza di legittimità); 'la motivazione del tribunale del riesame sarebbe, dunque, contraddittoria e apparente perché fonda l'intera deroga al divieto di utilizzazione sulla "essenza stessa" del delitto di riciclaggio quale reato teso ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, prescindendo dall'accertamento concreto dell'effettiva consapevolezza dell'agente; sul punto evidenzia la difesa che la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] va esclusa considerato che egli è un soggetto estraneo alla struttura associativa, utilizzatore occasionale dei servizi forniti e mosso da finalità di interesse personale e non quale compartecipe o concorrente consapevole dell'occultamento dei delitti tributari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 270 comma 1-bis e 191 cod. proc. pe.n. per violazione e inosservanza della legge processuale, con riferimento all'erronee applicazioni del regime di utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti effettuate tramite captatore informatico; premesso che, nel caso di specie, le intercettazioni ambientali mediante captatore informatico risultano effettuate nell'ambito di procedimenti iscritti prima del 31 agosto 2020 (5915/2019 e 854/2020 r.g.n.r.), mentre il procedimento ad quem è stato iscritto successivamente a tale data, con conseguente applicabilità del riformato art. 270 comma 1-bis cod. proc. pen., la difesa censura, analogamente al motivo precedente, la decisione del tribunale del riesame di ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico (c.d. trojan horse) in procedimenti diversi da quelli nei quali tali captazioni sono state autorizzate, facendo, anche in questo caso, leva sull'applicazione (estensiva) della regola derogatoria elaborata dalla sentenza della Sez. U "Cavallo" (n. 51 del 28/11/2019) mediante il richiamo dei principi in tema di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ritenendola di per sé sola idonea a superare il divieto di circolazione previsto per tale tipologia di captazione e senza alcuna verifica in punto di riconducibilità dei reati alle ipotesi tassative di cui al catalogo previsto dall'ad 266, comma 2-bis cod. proc. pen. (il comma 1 bis dell'art. 270 cod. proc. pen. prevede ché i risultati delle intercettazioni tra presenti non possono essere utilizzati in procedimenti diversi, salvo che siano "rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'art. 266 comma 2-bis cod. proc. pen."), ovvero circa la sussistenza di un valido titolo autorizzativo e delle garanzie imposte dalla disciplina vigente ratione temporis per il procedimento ad quem. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 254, 191 cod. proc. pen e 15 Cost. per violazione e inosservanza della legge processuale e della norma costituzionale con riferimento all'erronea applicazione del regime di acquisizione ed utilizzabilità delle conversazioni whatsapp estratte dalla memoria del dispositivo telefonico in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA] (acquisite nel procedimento 2585/2022) senza che sia mai stato emesso alcun decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza privata, né adottate forme di garanzia partecipativa per la difesa. La difesa, in particolare, censura la decisione del tribunale del riesame che ha ritenuto, nel caso di specie, non necessaria per l'acquisizione della messaggistica istantanea - contenuta nel telefono cellulare sequestrato all'indagato nel giugno 2022 - l'osservanza delle formalità proprie del sequestro di corrispondenza disciplinato dall'art. 254 cod. proc. pen. in quanto i messaggi in questione, risalenti al biennio 2020/2021, avrebbero perso carattere di attualità e natura comunicativa, assumendo valore di mero "documento storico", e che ha evidenziato come, .in ogni caso, l'accesso non era avvenuto da parte della polizia giudiziaria, ma da parte del pubblico ministero procedente, tramite l'estrazione della c.d. copia forense acquisita mediante proprio consulente tecnico. La difesa, nel contestare tale impostazione, ripercorre la recente giurisprudenza costituzionale (n. 170/2023) e di legittimità sulla messaggistica istantanea (whatsapp, sms, e-mail), secondo la quale essa conserva la natura di corrispondenza anche quando tali comunicazioni risultino archiviate o già ricevute sul dispositivo elettronico del destinatario e sarebbe, dunque, sempre necessario un decreto motivato ex art 254 cod. proc. pen. senza il quale l'atto di estrazione e di acquisizione dei dati sarebbe affetto da invalidità patologica con conseguente inutilizzabilità ex art 191 cod. proc. pen. perché frutto della violazione di una norma processuale posta a diretta tutela di un diritto costituzionale; medesima esigenza di garanzia è affermata, evidenzia la difesa, anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con sentenza della Grande Camera del 4 ottobre 2024, causa C-548/24) sull'accesso da parte delle autorità di polizia ai dati digitali contenuti in un telefono cellulare, quale ingerenza nei diritti fondamentali alla riservatezza e, come tale, da subordinare in via generale ad un controllo preventivo giurisdizionale. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente e affetta da vizi logico-giuridici poiché si limita a richiamare la legittimità del sequestro originario del "device" e a ritenere sufficiente la creazione di un duplicato, in violazione della garanzia costituzionale sulla segretezza della corrispondenza, travisando la giurisprudenza di legittimità (n. 25549/2024) e costituzionale (n. 170/2023), laddove si chiarisce che l'attualità della corrispondenza non può essere ridotta ad una questione meramente temporale, connessa automaticamente al decorso del tempo, dovendo essere valutata in concreto e potendo configurarsi soltanto in ipotesi oggettive e verificabili, quali la storicizzazione del contenuto ossia quando le parti abbiano reciprocamente e manifestamente rinunciato alla riservatezza oppure quando il fatto contenuto nella comunicazione sia divenuto notorio: nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie in cui le conversazioni whatsapp risultano ancora attuali rispetto ai fatti contestati e sono rimaste nella sfera privata dei comunicanti; l'ordinanza non si confronta, inoltre, con la mancanza di contraddittorio in relazione all'estrazione e utilizzazione di tali conversazioni, in assenza di un decreto specifico ex art. 254 cod. proc. pen. anche ai fini della selezione dei dati. Infine, la difesa assume che la declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni whatsapp e delle altre captazioni non reggerebbe alla cd. prova di resistenza, in quanto proprio tali contenuti costituiscono il presupposto sostanziale sul quale è fondato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti del ricorrente, mentre la residua piattaforma indiziaria - costituita da dichiarazioni accusatorie generiche e non riscontrate di soggetti coindagati - sarebbe priva di autonoma idoneità dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto rammentato che - secondo il costante orientamento di legittimità condiviso e ribadito dal Collegio - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); la parte deve, dunque, illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello specifico elemento a carico, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01). 2.1. Per quanto attiene, invece, alla censura concernente la sussistenza della gravità indiziaria, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). 2.2. Ebbene, nel caso di specie, va evidenziata in via preliminare ed assorbente, e come già affermato nell'ordinanza impugnata, l'eterogenea composizione della piattaforma investigativa, che, costituita da plurime emergenze a carico del ricorrente, soprattutto documentali e testimoniali, non si è limitata ai soli esiti captativi. Di conseguenza, a prescindere da quanto desunto attraverso gli esiti captativi (conversazioni telefoniche, tra presenti e messaggistica telefonica), il compendio probatorio acquisito non avrebbe comunque consentito alcuna degradazione della soglia di gravità indiziaria. 2.2.1. L'ordinanza impugnata, condividendo la valutazione del compendio indiziario posto a fondamento della decisione del G.i.p., ha valorizzato una pluralità di elementi comprovanti il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda (pp.11-14 ordinanza impugnata): le plurime, convergenti e riscontrate chiamate in correità rese dai coindagati, che hanno anche confessato le proprie responsabilità nell'effettuazione delle operazioni di false fatturazioni da parte delle società cartiere gestite dal gruppo ed emerse nel procedimento c.d. "Minefield", come [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli chiedeva di acquistargli, tramite i fondi delle società cartiere, un dato orologio di pregio e in cambio forniva il denaro contante necessario .al funzionamento del meccanismo di retrocessione dei contanti agli imprenditori richiedenti le fatture per operazioni inesistenti), [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha confermato la pronta e facile disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a fornire il contante al gruppo criminale dedito alle fatturazioni per operazioni inesistenti, confermando la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale soggetto che "ci ha adoperato moltissimo... in diverse operazioni.. Eravamo capaci di fare 6-700 mila euro in un mese, con lui..."), [OSCURATO:PERSONA] (gestore di fatto di diverse società cartiere, il quale ha dichiarato che il denaro contante, di cui il sodalizio necessitava, veniva messo a disposizione dall'orologiaio [OSCURATO:PERSONA], che "anticipava a volte dei soldi ... che fisicamente aveva del denaro in più", da fornire per l'operatività del meccanismo illecito). Rispetto a tali dichiarazioni sono stati acquisiti anche plurimi riscontri esterni, quali l'esistenza,di transazioni estere tra società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e società emerse come cartiere riconducibili ai vertici del sodalizio criminoso, la creazione di documentazione risultata falsa rispetto a taluni orologi trattati dall'indagato. Orbene, pur a fronte di tali plurimi elementi, il ricorrente sostiene che, espunti gli siti captativi da considerare inutilizzabili, il compendio probatorio residuo "crollerebbe", giacché gli unici ulteriori elementi posti a fondamento della misura cautelare si ridurrebbero alle dichiarazioni accusatorie di soggetti coindagati, prive di attendibilità intrinseca e verifica esterna; nel fare ciò, la difesa si limita a riportare soltanto un mero stralcio estremamente parziale delle dichiarazioni rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], che per di più non allega, violando altresì il principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01) Tale conclusione difensiva si pone in palese contrasto con i consolidati principi sopra ricordati della giurisprudenza di legittimità in tema di prova di resistenza, non potendo reputare che il ricorrente - ad onta di quanto sostenuto dalla difesa - abbia adempiuto all'onere di effettuare la c.d. "prova di resistenza"; poiché, al contrario, nel caso di specie, l'indagato si è limitato a dedurre l'inutilizzabilità del materiale probatorio già acquisito, senza puntualmente enucleare le ragioni per cui lo stesso avrebbe costituito l'unico elemento fondante della responsabilità dell'indagato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 08648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris