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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05670/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1985 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1985del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a , in virtù di procur e speciali notarili in atti, dagli avvocatiMichele Sesta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50L22 H294I ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T16 F839M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H12 A271X) -resistente- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1072/2020, pubblicatain data 7 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].)ha pignorato una pluralità di crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di vari soggetti, tra cui quelli derivanti da un contratto di affitto di azienda in essere con la [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice dell’esecuzione ha disposto l’as- segnazione di tali ultimi crediti e la società terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Ancona.

Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di cinquemotivi.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Non ha svolto alcuna attività difensiva la società intimata [OSCURATO:SOCIETA]..

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

La società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una memoria difen- siva in vista dell’adunanza camerale, con allegata procura spe- ciale e documentazione.

Ragioni della decisione

1. In via del tutto preliminare, si rileva che l’intimata I .

M .

T .

S.r.l. non ha notificato alcun controricorso nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., limitandosi,solo in data 27 gennaio 2023, a depositare una memoria in modalità telematica in vista dell’adunanza camerale,cui sono allegati numerosi documenti nonché procura speciale al difensore per il giudizio di cassa- zione.

Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte,«nell’am- bito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del decreto-leggen. 168 del 2016, con- vertitocon modificazioni dalla l egge n. 196 del 2016 e con rife- rimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regoledel rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale re- cupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 23921del 29/10/2020, Rv. 659281 –02; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 10813del 18/04/2019, Rv. 653584 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 17030del 16/06/2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 34791del 17/11/2021, Rv. 663181 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4428del 11/02/2022, Rv. 663779 – 01).

La costituzione della I .

M .

T .

S . r . l . nel presente giudizio deve quindi ritenersiirregolare, onde non potrà tenersi conto né della sua memoria,né dei documenti alla stessa allegati, trattandosi di attività difensiva inammissibile. 2.Per quanto riguarda il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (inclusa quella relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio)la veri- fica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo, per una pluralità di concorrenti ragioni. 2.1In primo luogo, il ricorso non rispetta il requisito della espo- sizionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La p re- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (ovvero di unico, come nella specie) grado, delle difese svolte (eventual- mente)dalle parti in appello e, comunque, del tenore della sen- tenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Come espressamente chiarito dalla stessa parte ricorrente, il pignoramento all’esito del quale è stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione opposta aveva avuto ad oggetto una pluralità di crediti della società debitrice, nei confronti di una pluralità di terzi suoi debitori, ma l’opposizione agli atti esecutivi è stata Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 proposta da uno solo di essi, senza evocazione in giudizio degli altri.

Né nel ricorso, né nella successiva memoria, la banca ricor- rente, pur dando atto (nella memoria) che il pignoramento era stato notificato anche ad “almeno” quattordici istituti di credito, quali terzi pignorati, indica esattamente chi siano tali soggetti e, tanto meno, chiarisce se gli stessi avevano reso la dichiara- zione di quantità in senso positivo ovvero in senso negativo e, in tale ultima ipotesi, se erano sorte contestazioni.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario» , superando ogni precedenteincertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati, che risultano del resto espressamente richiamati dalla stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., va data piena con- tinuità.

Nella specie, peraltro, proprio in considerazione delle indicate lacune espositive del ricorso, questa Corte non solo non è posta nelle condizioni di valutare se, al momento dell’opposizione, vi fossero terzi pignorati ancora interessati alle vicende del pro- cesso esecutivo, per essere eventualmente sorte contestazioni sulla loro dichiarazione di quantità, ovvero per avere essi reso dichiarazione di quantità in senso positivo ed essere divenuti destinatari dell’ordinanza diassegnazione oggetto dell’opposi- zione, ma, ancora più in radice, non è posta nella condizioni di potere identificare gli eventuali terzi pignorati pretermessi, ai fini della necessaria verifica dell’integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, che è presupposto indispensabile anche ai fini dell’esame del merito delle censure svolte con la presente impugnazione.

È, poi, appena il caso di osservare che la fattispecie esaminata nel precedente di questa Corte richiamato dalla stessa ricor- rente nella sua memoria (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 836 del 13/01/2023), resa tra le medesime parti in relazione ai suc- cessivi sviluppi della medesima vicenda, ha riguardo ad una si- tuazione processuale del tutto differente, in quanto in tale ul- timo casonon potevano esservi dubbi sul difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l’unico terzo pignorato, peraltro esattamente individuato, la cui obbli- gazione era stata oggetto dell’assegnazione contestata.

Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 2.2 Quanto appena osservato determinerebbe di per sé l’inam- missibilità del ricorso, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Risultano, peraltro, inammissibili anche tutte le specifiche cen- sure avanzate con i singoli motivi del ricorso, per le ragioni di seguito esposte. 2.3Va premesso che la presente opposizione ha ad oggetto l’assegnazione di crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di azienda.

Tali crediti erano già stati oggetto di una precedente assegnazione in favore di altro cre- ditore, precisamente in favore dell’agente della riscossione all’esito di un procedimento esecutivo da quest’ultimo instau- rato per debiti tributari.

Il giudice dell’esecuzione ha,peraltro, ritenuto che gli effetti della precedente assegnazione fossero venuti meno in quanto, dopo l’emissione del suddetto provve- dimento di assegnazione, il debito tributario di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato oggetto di rateizzazione e ha, quindi, disposto laloro as- segnazione, senza subordinare gli effetti della stessa all’esauri- mento di quelli della precedente assegnazione già intervenuta.

Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha, al contrario, affer- mato che l’accordo di rateizzazione dell’obbligazione tributaria non aveva affatto determinato l’automatico, immediato ed in- tegrale venir meno degli effetti dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata in favore dell’agente della riscossione, onde tale assegnazione conservava i suoi effetti prevalenti su quella successivamente disposta, fino ad esaurimento degli stessi, quindi quanto meno fino al momento e nei limiti dell’effettiva integrale estinzione dell’obbligazione rateizzata (mediante at- tuazione dello stesso provvedimento di assegnazione o per altre cause).

Di conseguenza, alla successiva assegnazione dei me- desimi crediti (vale a dire i crediti dovuti a titolo di canoni per l’affitto di azienda relativi al medesimo periodo), in favore della Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 banca ricorrente, potevano essere riconosciuti solo effetti su- bordinati all’eventuale futura cessazione di quelli della prima assegnazione e nei limiti in cui la stessa non avesse avuto già la sua concreta attuazione.

Così chiarito il contenuto della decisione impugnata, ne conse- gue che i motivi del ricorso devono ritenersi tutti inammissibili, in quanto essi hanno ad oggetto questioni nuove, ovvero non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statui- zione impugnata, ovvero ancora si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto adeguatamente motivati o risultano for- mulati in modo generico. 2.3.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 617, 81 e 100 c.p.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c.)».

La ricorrente sostiene che la società opponente, quale terza pi- gnorata, non aveva concreto interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a contestare l’ordinanza di assegnazione.

La questione dell’interesse alla proposizione dell’opposizione da parte della società terza pignorata (oggetto del primo motivo del ricorso) costituisce in realtà una questione nuova, non presa espressamente in esame nella sentenza impugnata; né viene indicato nel ricorso in quale fase, in quali atti ed in quali termini essafosse eventualmente stata già sollevata nel corso del giu- dizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

In ogni caso, il suddetto interesse non potrebbe in alcun modo essere messo in discussione: con l’opposizione, non è stato fatto valere un “vincolo di indisponibilità del credito pignorato” (come erroneamente pare intendere la società ricorrente), ma è stata semplicemente contestata l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, per avere questi assegnato un credito in relazione al quale la società terza pignorata non era più obbligata nei confronti della debitrice, essendone stata già trasferita la titolarità all’agente della riscossione.

Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 Del resto, è evidente che, in caso di (ulteriore) assegnazione del predetto credito, già assegnato all’agente della riscossione, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto essere costretta ad effettuare il pagamento due volte.

Essa ha fatto, quindi, valere un interesse proprio a contestare la legittimità dell’ordinanza di assegnazione, avente valore di titolo esecutivo nei suoi confronti e i cui effetti la avrebbe ro direttamente danneggiata, essendo a tanto, evidentemente, sia legittimata che in concreto interessata. 2.3.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1230, 1231 e 1232 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.)».

Con il terzo motivosi denunzia « radicale inesistenza della mo- tivazione circa la (inesistente) prova del pagamento della ra- teizzazione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA].: nullità della sentenzaper vio- lazionedell’art. 132 c.p.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c. ) ».

Con il quarto motivo si denunzia « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio(art. 360 n. 5 c.p.c.)».

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, sul piano logico e giuridico, essendo tutti sostanzialmente di- retti a sostenere che l’assegnazione dei crediti derivanti dal contratto di affitto di azienda in essere tra [OSCURATO:SOCIETA].,già intervenuta in favore dell’agente della riscossione, fosse divenuta inefficace, a seguito della succes- sivarateizzazione del debito tributario a soddisfazione del quale era stata emessa.

Si tratta di censure che in parte non colgono l’effettivo senso della decisione impugnata, in parte sono dirette a contestare accertamenti di fatto operati dal giudice del merito sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, e in parte sono infine formulate in modo gene- rico, senza i necessari riferimenti normativi.

Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 Secondo la società ricorrente, la rateizzazione concessa alla de- bitrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato una no- vazione della preesistente obbligazione tributaria, la cui estin- zione avrebbe determinato l’immediata e integrale perdita di efficacia dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata, con ri- guardo a detta obbligazione, in favore dell’agente della riscos- sione.

A suo avviso, il tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta, da cui emergerebbe la predetta novazione, e non avrebbe reso una effettiva motivazione sul punto, come confermerebbe la circostanza che lo stesso tribu- nale avrebbe addirittura del tutto travisato i documenti in atti, affermando che la [OSCURATO:SOCIETA]. (cioè la società affittuaria, terza pignorata) stava provvedendo a pagare quanto dovuto in base alla rateizzazione, mentre in realtà i pagamenti erano effettuati dalla debitriceI.[OSCURATO:SOCIETA]..

In proposito, è sufficiente rilevare che il tribunale ha in effetti preso specificamente in considerazione l’accordo di rateizza- zione intervenuto tra l’agente della riscossione e la I.M.T.

In- ternational S.p.A. dopo l’assegnazione e, ricostruendo in fatto la volontà negoziale delle parti espressa in tale accordo, ha escluso che esso comportasse una immediata eintegrale rinun- cia delprimo agli effetti dell’ordinanza di assegnazione già con- seguita; di conseguenza, ha altresì escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata immediatamente e integralmente liberata dall’ob- bligo di pagare all’agente della riscossione i canoni di affitto og- getto di assegnazione, in virtù di tale accordo, indipendente- mente dal soggetto che aveva materialmente effettuato i (primi) pagamenti dovuti in virtù della rateizzazione.

Si deve considerare, in proposito, che, come è noto, l’assegna- zione dei crediti pignorati, nell’espropriazione presso terzi, ha carattere pro solvendo e non pro soluto , onde essa non com- porta l’immediata estinzione del credito fatto valere in via Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 esecutiva (ma esclusivamente il trasferimento al creditore pro- cedente della titolarità del credito pignorato e assegnato), in quanto solo l’adempimento del terzo comporta la contempora- nea estinzione di due distinte obbligazioni, cioè quella del terzo nei confronti del creditore assegnatario e, al tempo stesso, quella del debitore originario nei confronti del medesimo credi- tore.

L’eventuale materiale versamento al creditore assegnatario dei canoni oggetto della prima assegnazione, da parte del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., in altri termini, determinerebbe comunque l’adem- pimento della originaria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. alla sua obbligazione rateizzata; al tempo stesso, peraltro, uno o più pagamenti effettuati direttamente da parte di quest’ultima non comporterebbero di per sé l’immediata ed integrale ineffi- cacia dell’ordinanza di assegnazione in favore dell’agente della riscossione, ma semplicemente legittimerebbero eventual- mente la [OSCURATO:SOCIETA]. (o se del caso la stessa I.M.T.

Internatio- nal S.p.A.), laddove fosse posta in esecuzione l’ordinanza di assegnazione, ad eccepire, mediante opposizione all’esecu- zione, il fatto sopravvenuto dell’avvenuta soddisfazione (par- ziale o totale) di quel credito.

Il punto rilevante ai fini della decisione della presente opposi- zione non era e non è, quindi, tanto la qualificazione in termini novativi o meno dell’accordo di rateizzazione successivo all’as- segnazione (considerato, peraltro, che anche una transazione novativa non sarebbe in astratto incompatibile con la conser- vazione, per volontà delle parti, degli effetti dell’ordinanza di assegnazione già conseguita, nei limiti necessari alla completa soddisfazione della parte creditrice, come nella sostanza rite- nuto dal tribunale), né l’individuazione del soggetto che ha di fatto versato alcuni degli importi dovuti in base a detto accordo, quanto stabilirese le parti avessero concordato o meno la ri- nuncia immediata e integrale agli effetti dell’assegnazione già Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 pronunciata in favore dell’erario,come in definitiva ha fatto il tribunale, giungendo ad escludere una siffatta rinuncia, sulla base di un accertamento della volontà negoziale delle parti non sindacabile in sede di legittimità.

Va, per completezza, altresì rilevato che la ricorrente pare in qualche modo anche assumere che, in realtà, la rateizzazione del debito tributario comporterebbe automaticamente la nova- zione della originaria obbligazione e la sua conseguente defini- tiva, integrale ed irrevocabile estinzione, senza possibilità di conservazione dell’efficacia dell’assegnazione già conseguita dall’erario a soddisfazione della stessa, come se si trattasse di un effetto derivante automaticamente dalla legge.

Un siffatto assunto, come già visto, non si giustifica però sulla base della comune disciplina codicistica degli accordi transattivi, novativi o meno che siano.

Esso è inoltre formulato in termini del tutto generici, in relazione alla speciale disciplina della rateizzazione delle obbligazioni tributarie, senza il richiamo della eventuale specifica fonte normativa che lo giustificherebbe.

È comunque opportuno osservare,in proposito, che la disciplina della rateizzazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo applicabile ratione temporis , esclude espressamente l’impossibilità della prosecuzione, a seguito della intervenuta rateizzazione, delle procedure di riscossione per le quali fosse Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 2.3.3Con il quinto motivo si denunzia , infine, « violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 101, 102 c.p.c. e 111 Cost.: nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)».

Secondo la società ricorrente, essendo controversa l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione conseguita dall’agente della ri- scossione in una precedente procedura esecutiva, quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare al giudizio.

Si tratta di una censura che resta evidentemente assorbita, in conseguenza del rilievo della radicale inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili già evidenziati.

In ogni caso, si osserva altresì che, nel presente giudizio di op- posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non viene chiesto un accertamento dell’efficacia o dell’inefficacia della precedente assegnazione con effetti vincolanti anche nei confronti dell’agente della riscossione, ma è in contestazione esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di assegnazione in concreto emessa in favore della banca ricorrente, previo accer- tamento solo incidentale, con efficacia limitata alle parti in causa, della conservazione o della eventuale perdita di efficacia dell’assegnazione precedente.

Va esclusa quindi la qualità di parte necessaria dell’agente della riscossione. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo le società intimatesvolto alcuna regolare attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- get

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1985 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1985del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a , in virtù di procur e speciali notarili in atti, dagli avvocatiMichele Sesta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50L22 H294I ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T16 F839M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H12 A271X) -resistente- [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1072/2020, pubblicatain data 7 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].)ha pignorato una pluralità di crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di vari soggetti, tra cui quelli derivanti da un contratto di affitto di azienda in essere con la [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice dell’esecuzione ha disposto l’as- segnazione di tali ultimi crediti e la società terza pignorata [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Ancona. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di cinquemotivi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non ha svolto alcuna attività difensiva la società intimata [OSCURATO:SOCIETA].. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. La società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato una memoria difen- siva in vista dell’adunanza camerale, con allegata procura spe- ciale e documentazione. Ragioni della decisione 1. In via del tutto preliminare, si rileva che l’intimata I . M . T . S.r.l. non ha notificato alcun controricorso nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., limitandosi,solo in data 27 gennaio 2023, a depositare una memoria in modalità telematica in vista dell’adunanza camerale,cui sono allegati numerosi documenti nonché procura speciale al difensore per il giudizio di cassa- zione. Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte,«nell’am- bito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del decreto-leggen. 168 del 2016, con- vertitocon modificazioni dalla l egge n. 196 del 2016 e con rife- rimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regoledel rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale re- cupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza,alcuna attività difensiva è più consentita» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23921del 29/10/2020, Rv. 659281 –02; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 10813del 18/04/2019, Rv. 653584 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 17030del 16/06/2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 34791del 17/11/2021, Rv. 663181 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4428del 11/02/2022, Rv. 663779 – 01). La costituzione della I . M . T . S . r . l . nel presente giudizio deve quindi ritenersiirregolare, onde non potrà tenersi conto né della sua memoria,né dei documenti alla stessa allegati, trattandosi di attività difensiva inammissibile. 2.Per quanto riguarda il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., risulta pregiudiziale, rispetto ad ogni altra questione (inclusa quella relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio)la veri- fica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo, per una pluralità di concorrenti ragioni. 2.1In primo luogo, il ricorso non rispetta il requisito della espo- sizionesommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La p re- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo (ovvero di unico, come nella specie) grado, delle difese svolte (eventual- mente)dalle parti in appello e, comunque, del tenore della sen- tenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Come espressamente chiarito dalla stessa parte ricorrente, il pignoramento all’esito del quale è stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione opposta aveva avuto ad oggetto una pluralità di crediti della società debitrice, nei confronti di una pluralità di terzi suoi debitori, ma l’opposizione agli atti esecutivi è stata Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 proposta da uno solo di essi, senza evocazione in giudizio degli altri. Né nel ricorso, né nella successiva memoria, la banca ricor- rente, pur dando atto (nella memoria) che il pignoramento era stato notificato anche ad “almeno” quattordici istituti di credito, quali terzi pignorati, indica esattamente chi siano tali soggetti e, tanto meno, chiarisce se gli stessi avevano reso la dichiara- zione di quantità in senso positivo ovvero in senso negativo e, in tale ultima ipotesi, se erano sorte contestazioni. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario» , superando ogni precedenteincertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati, che risultano del resto espressamente richiamati dalla stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., va data piena con- tinuità. Nella specie, peraltro, proprio in considerazione delle indicate lacune espositive del ricorso, questa Corte non solo non è posta nelle condizioni di valutare se, al momento dell’opposizione, vi fossero terzi pignorati ancora interessati alle vicende del pro- cesso esecutivo, per essere eventualmente sorte contestazioni sulla loro dichiarazione di quantità, ovvero per avere essi reso dichiarazione di quantità in senso positivo ed essere divenuti destinatari dell’ordinanza diassegnazione oggetto dell’opposi- zione, ma, ancora più in radice, non è posta nella condizioni di potere identificare gli eventuali terzi pignorati pretermessi, ai fini della necessaria verifica dell’integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, che è presupposto indispensabile anche ai fini dell’esame del merito delle censure svolte con la presente impugnazione. È, poi, appena il caso di osservare che la fattispecie esaminata nel precedente di questa Corte richiamato dalla stessa ricor- rente nella sua memoria (Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 836 del 13/01/2023), resa tra le medesime parti in relazione ai suc- cessivi sviluppi della medesima vicenda, ha riguardo ad una si- tuazione processuale del tutto differente, in quanto in tale ul- timo casonon potevano esservi dubbi sul difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l’unico terzo pignorato, peraltro esattamente individuato, la cui obbli- gazione era stata oggetto dell’assegnazione contestata. Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 2.2 Quanto appena osservato determinerebbe di per sé l’inam- missibilità del ricorso, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Risultano, peraltro, inammissibili anche tutte le specifiche cen- sure avanzate con i singoli motivi del ricorso, per le ragioni di seguito esposte. 2.3Va premesso che la presente opposizione ha ad oggetto l’assegnazione di crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di canoni dovuti in virtù di un contratto di affitto di azienda. Tali crediti erano già stati oggetto di una precedente assegnazione in favore di altro cre- ditore, precisamente in favore dell’agente della riscossione all’esito di un procedimento esecutivo da quest’ultimo instau- rato per debiti tributari. Il giudice dell’esecuzione ha,peraltro, ritenuto che gli effetti della precedente assegnazione fossero venuti meno in quanto, dopo l’emissione del suddetto provve- dimento di assegnazione, il debito tributario di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato oggetto di rateizzazione e ha, quindi, disposto laloro as- segnazione, senza subordinare gli effetti della stessa all’esauri- mento di quelli della precedente assegnazione già intervenuta. Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha, al contrario, affer- mato che l’accordo di rateizzazione dell’obbligazione tributaria non aveva affatto determinato l’automatico, immediato ed in- tegrale venir meno degli effetti dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata in favore dell’agente della riscossione, onde tale assegnazione conservava i suoi effetti prevalenti su quella successivamente disposta, fino ad esaurimento degli stessi, quindi quanto meno fino al momento e nei limiti dell’effettiva integrale estinzione dell’obbligazione rateizzata (mediante at- tuazione dello stesso provvedimento di assegnazione o per altre cause). Di conseguenza, alla successiva assegnazione dei me- desimi crediti (vale a dire i crediti dovuti a titolo di canoni per l’affitto di azienda relativi al medesimo periodo), in favore della Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 banca ricorrente, potevano essere riconosciuti solo effetti su- bordinati all’eventuale futura cessazione di quelli della prima assegnazione e nei limiti in cui la stessa non avesse avuto già la sua concreta attuazione. Così chiarito il contenuto della decisione impugnata, ne conse- gue che i motivi del ricorso devono ritenersi tutti inammissibili, in quanto essi hanno ad oggetto questioni nuove, ovvero non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statui- zione impugnata, ovvero ancora si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto adeguatamente motivati o risultano for- mulati in modo generico. 2.3.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 617, 81 e 100 c.p.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c.)». La ricorrente sostiene che la società opponente, quale terza pi- gnorata, non aveva concreto interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a contestare l’ordinanza di assegnazione. La questione dell’interesse alla proposizione dell’opposizione da parte della società terza pignorata (oggetto del primo motivo del ricorso) costituisce in realtà una questione nuova, non presa espressamente in esame nella sentenza impugnata; né viene indicato nel ricorso in quale fase, in quali atti ed in quali termini essafosse eventualmente stata già sollevata nel corso del giu- dizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, il suddetto interesse non potrebbe in alcun modo essere messo in discussione: con l’opposizione, non è stato fatto valere un “vincolo di indisponibilità del credito pignorato” (come erroneamente pare intendere la società ricorrente), ma è stata semplicemente contestata l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, per avere questi assegnato un credito in relazione al quale la società terza pignorata non era più obbligata nei confronti della debitrice, essendone stata già trasferita la titolarità all’agente della riscossione. Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 Del resto, è evidente che, in caso di (ulteriore) assegnazione del predetto credito, già assegnato all’agente della riscossione, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto essere costretta ad effettuare il pagamento due volte. Essa ha fatto, quindi, valere un interesse proprio a contestare la legittimità dell’ordinanza di assegnazione, avente valore di titolo esecutivo nei suoi confronti e i cui effetti la avrebbe ro direttamente danneggiata, essendo a tanto, evidentemente, sia legittimata che in concreto interessata. 2.3.2Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1230, 1231 e 1232 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.)». Con il terzo motivosi denunzia « radicale inesistenza della mo- tivazione circa la (inesistente) prova del pagamento della ra- teizzazione ad opera di [OSCURATO:SOCIETA].: nullità della sentenzaper vio- lazionedell’art. 132 c.p.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c. ) ». Con il quarto motivo si denunzia « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio(art. 360 n. 5 c.p.c.)». Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono connessi, sul piano logico e giuridico, essendo tutti sostanzialmente di- retti a sostenere che l’assegnazione dei crediti derivanti dal contratto di affitto di azienda in essere tra [OSCURATO:SOCIETA].,già intervenuta in favore dell’agente della riscossione, fosse divenuta inefficace, a seguito della succes- sivarateizzazione del debito tributario a soddisfazione del quale era stata emessa. Si tratta di censure che in parte non colgono l’effettivo senso della decisione impugnata, in parte sono dirette a contestare accertamenti di fatto operati dal giudice del merito sostenuti da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, e in parte sono infine formulate in modo gene- rico, senza i necessari riferimenti normativi. Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 Secondo la società ricorrente, la rateizzazione concessa alla de- bitrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato una no- vazione della preesistente obbligazione tributaria, la cui estin- zione avrebbe determinato l’immediata e integrale perdita di efficacia dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata, con ri- guardo a detta obbligazione, in favore dell’agente della riscos- sione. A suo avviso, il tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta, da cui emergerebbe la predetta novazione, e non avrebbe reso una effettiva motivazione sul punto, come confermerebbe la circostanza che lo stesso tribu- nale avrebbe addirittura del tutto travisato i documenti in atti, affermando che la [OSCURATO:SOCIETA]. (cioè la società affittuaria, terza pignorata) stava provvedendo a pagare quanto dovuto in base alla rateizzazione, mentre in realtà i pagamenti erano effettuati dalla debitriceI.[OSCURATO:SOCIETA].. In proposito, è sufficiente rilevare che il tribunale ha in effetti preso specificamente in considerazione l’accordo di rateizza- zione intervenuto tra l’agente della riscossione e la I.M.T. In- ternational S.p.A. dopo l’assegnazione e, ricostruendo in fatto la volontà negoziale delle parti espressa in tale accordo, ha escluso che esso comportasse una immediata eintegrale rinun- cia delprimo agli effetti dell’ordinanza di assegnazione già con- seguita; di conseguenza, ha altresì escluso che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata immediatamente e integralmente liberata dall’ob- bligo di pagare all’agente della riscossione i canoni di affitto og- getto di assegnazione, in virtù di tale accordo, indipendente- mente dal soggetto che aveva materialmente effettuato i (primi) pagamenti dovuti in virtù della rateizzazione. Si deve considerare, in proposito, che, come è noto, l’assegna- zione dei crediti pignorati, nell’espropriazione presso terzi, ha carattere pro solvendo e non pro soluto , onde essa non com- porta l’immediata estinzione del credito fatto valere in via Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 esecutiva (ma esclusivamente il trasferimento al creditore pro- cedente della titolarità del credito pignorato e assegnato), in quanto solo l’adempimento del terzo comporta la contempora- nea estinzione di due distinte obbligazioni, cioè quella del terzo nei confronti del creditore assegnatario e, al tempo stesso, quella del debitore originario nei confronti del medesimo credi- tore. L’eventuale materiale versamento al creditore assegnatario dei canoni oggetto della prima assegnazione, da parte del terzo [OSCURATO:SOCIETA]., in altri termini, determinerebbe comunque l’adem- pimento della originaria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. alla sua obbligazione rateizzata; al tempo stesso, peraltro, uno o più pagamenti effettuati direttamente da parte di quest’ultima non comporterebbero di per sé l’immediata ed integrale ineffi- cacia dell’ordinanza di assegnazione in favore dell’agente della riscossione, ma semplicemente legittimerebbero eventual- mente la [OSCURATO:SOCIETA]. (o se del caso la stessa I.M.T. Internatio- nal S.p.A.), laddove fosse posta in esecuzione l’ordinanza di assegnazione, ad eccepire, mediante opposizione all’esecu- zione, il fatto sopravvenuto dell’avvenuta soddisfazione (par- ziale o totale) di quel credito. Il punto rilevante ai fini della decisione della presente opposi- zione non era e non è, quindi, tanto la qualificazione in termini novativi o meno dell’accordo di rateizzazione successivo all’as- segnazione (considerato, peraltro, che anche una transazione novativa non sarebbe in astratto incompatibile con la conser- vazione, per volontà delle parti, degli effetti dell’ordinanza di assegnazione già conseguita, nei limiti necessari alla completa soddisfazione della parte creditrice, come nella sostanza rite- nuto dal tribunale), né l’individuazione del soggetto che ha di fatto versato alcuni degli importi dovuti in base a detto accordo, quanto stabilirese le parti avessero concordato o meno la ri- nuncia immediata e integrale agli effetti dell’assegnazione già Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 pronunciata in favore dell’erario,come in definitiva ha fatto il tribunale, giungendo ad escludere una siffatta rinuncia, sulla base di un accertamento della volontà negoziale delle parti non sindacabile in sede di legittimità. Va, per completezza, altresì rilevato che la ricorrente pare in qualche modo anche assumere che, in realtà, la rateizzazione del debito tributario comporterebbe automaticamente la nova- zione della originaria obbligazione e la sua conseguente defini- tiva, integrale ed irrevocabile estinzione, senza possibilità di conservazione dell’efficacia dell’assegnazione già conseguita dall’erario a soddisfazione della stessa, come se si trattasse di un effetto derivante automaticamente dalla legge. Un siffatto assunto, come già visto, non si giustifica però sulla base della comune disciplina codicistica degli accordi transattivi, novativi o meno che siano. Esso è inoltre formulato in termini del tutto generici, in relazione alla speciale disciplina della rateizzazione delle obbligazioni tributarie, senza il richiamo della eventuale specifica fonte normativa che lo giustificherebbe. È comunque opportuno osservare,in proposito, che la disciplina della rateizzazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo applicabile ratione temporis , esclude espressamente l’impossibilità della prosecuzione, a seguito della intervenuta rateizzazione, delle procedure di riscossione per le quali fosse Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 2.3.3Con il quinto motivo si denunzia , infine, « violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 101, 102 c.p.c. e 111 Cost.: nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)». Secondo la società ricorrente, essendo controversa l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione conseguita dall’agente della ri- scossione in una precedente procedura esecutiva, quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare al giudizio. Si tratta di una censura che resta evidentemente assorbita, in conseguenza del rilievo della radicale inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili già evidenziati. In ogni caso, si osserva altresì che, nel presente giudizio di op- posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non viene chiesto un accertamento dell’efficacia o dell’inefficacia della precedente assegnazione con effetti vincolanti anche nei confronti dell’agente della riscossione, ma è in contestazione esclusivamente la legittimità dell’ordinanza di assegnazione in concreto emessa in favore della banca ricorrente, previo accer- tamento solo incidentale, con efficacia limitata alle parti in causa, della conservazione o della eventuale perdita di efficacia dell’assegnazione precedente. Va esclusa quindi la qualità di parte necessaria dell’agente della riscossione. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo le società intimatesvolto alcuna regolare attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 1985/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- get
Sentenza Cassazione n. 05670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris