CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia il 02/04/2026 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto il motivo dedotto, relativo determinazione della pena, inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., e, dall'altra, perché obiettivamente generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces P.Q.M-----7.-,:".,-....r.-..-;._-7,-- . , ì, L LJLO L1 rk.a3,,tn`iiiel.)nl i A. R10 IL FON7.1.0'.»:, iOn