Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24140/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] nonché le memorie delle parti civili, con relative note spese; osservato che tutti i motivi rappresentano la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in aggiunta, si tratta di motivi manifestamente infondati, poiché: - il primo contesta la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed ipotesi ricostruttive alternative (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte, in ogni caso, giustifica in maniera puntuale, tra pg. 10 e pg 11 le ragioni per cui il Piccini non potesse ignorare l'intendimento estorsivo del Buzzi; - gli ulteriori tre motivi, su vari aspetti del trattamento sanzionatorio, si infrangono contro motivazioni del tutto adeguate delle conclusioni su ciascun punto raggiunte, scevre da profili di manifesta illogicità e quindi non sindacabili in questa sede con la formulazione di quelle che restano mere ipotesi teoriche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che hanno diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali - in caso di soccombenza del ricorrente - purché abbiano effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

Nel caso concreto le parti civili si son limitate a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese senza fornire alcun supporto argomentativo.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] nonché le memorie delle parti civili, con relative note spese; osservato che tutti i motivi rappresentano la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in aggiunta, si tratta di motivi manifestamente infondati, poiché: - il primo contesta la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed ipotesi ricostruttive alternative (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); la Corte, in ogni caso, giustifica in maniera puntuale, tra pg. 10 e pg 11 le ragioni per cui il Piccini non potesse ignorare l'intendimento estorsivo del Buzzi; - gli ulteriori tre motivi, su vari aspetti del trattamento sanzionatorio, si infrangono contro motivazioni del tutto adeguate delle conclusioni su ciascun punto raggiunte, scevre da profili di manifesta illogicità e quindi non sindacabili in questa sede con la formulazione di quelle che restano mere ipotesi teoriche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, che hanno diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali - in caso di soccombenza del ricorrente - purché abbiano effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto le parti civili si son limitate a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese senza fornire alcun supporto argomentativo. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24140/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris