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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08198/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19724 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5493/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4129/17/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali afferenti a ritenute, Irpef, imposta di registro, iva e altro relative agli anni 1993- 1998; - nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria per notifica delle presupposte cartelle di pagamento oltre i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, dichiarando assorbiti eventuali altri motivi sollevati dalle parti; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria per notifica delle presupposte cartelle di pagamento oltre il termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, ancorché la supposta decadenza dal potere di emettere le cartelle potesse essere eccepita mediante la tempestiva impugnazione delle medesime e non già attraverso l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria denunciabile solo per vizi propri; - il motivo è fondato; - in tema di contenzioso tributari - atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati - non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento non opposti nei termini (Sez. 5, n. 12759 del 23/05/2018; Sez. 6-5 n. 13102 del 24/05/2017); al riguardo questa Corte ha affermato che il principio stabilito dall'art.19, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati per vizi propri, preclude che nel ricorso avverso la cartella di pagamento, susseguente all'avviso di accertamento definitivo, siano reiterate censure relative alla debenza dell'imposta (Cass. Sez 5, sentenza n. 13396 del 2016; Cass. n. 8704 del 10/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011 secondo cui "La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta); ugualmente, il medesimo principio di cui all'art. 19, comma 3, cit., preclude che nel ricorso avverso la intimazione di pagamento, susseguente alla cartella di pagamento (emessa ex art. 36bis del d.P.R. n 600/73), per omesso versamento di rate inevase a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 9 della legge n. 289/02 e divenuta definitiva, siano reiterate censure relative alla debenza dell'imposta (Cass., sez. 5, 18449 del 2021); ) con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che «l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (da ultimo, Cass. sez. 6- 5,n. 3005 del 2020); -ne consegue che la contestazione concernente la supposta decadenza dell'Amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, cit., essere impugnato solo per vizi propri; ciò anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13676 del 16/6/2014, secondo cui "deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c. d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza" (punto 4.2.).Di questo principio è stata fatta, nella specie, applicazione per affermare che "allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti"; - nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per nullità delle presupposte cartelle di pagamento stante la notifica delle stesse oltre i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio - avendo il giudice di appello dichiarato assorbiti gli altri motivi delle parti - anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regional

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19724 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5493/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4129/17/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali afferenti a ritenute, Irpef, imposta di registro, iva e altro relative agli anni 1993- 1998; - nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria per notifica delle presupposte cartelle di pagamento oltre i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, dichiarando assorbiti eventuali altri motivi sollevati dalle parti; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso di iscrizione ipotecaria per notifica delle presupposte cartelle di pagamento oltre il termine di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, ancorché la supposta decadenza dal potere di emettere le cartelle potesse essere eccepita mediante la tempestiva impugnazione delle medesime e non già attraverso l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria denunciabile solo per vizi propri; - il motivo è fondato; - in tema di contenzioso tributari - atteso che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati - non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento non opposti nei termini (Sez. 5, n. 12759 del 23/05/2018; Sez. 6-5 n. 13102 del 24/05/2017); al riguardo questa Corte ha affermato che il principio stabilito dall'art.19, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati per vizi propri, preclude che nel ricorso avverso la cartella di pagamento, susseguente all'avviso di accertamento definitivo, siano reiterate censure relative alla debenza dell'imposta (Cass. Sez 5, sentenza n. 13396 del 2016; Cass. n. 8704 del 10/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011 secondo cui "La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta); ugualmente, il medesimo principio di cui all'art. 19, comma 3, cit., preclude che nel ricorso avverso la intimazione di pagamento, susseguente alla cartella di pagamento (emessa ex art. 36bis del d.P.R. n 600/73), per omesso versamento di rate inevase a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 9 della legge n. 289/02 e divenuta definitiva, siano reiterate censure relative alla debenza dell'imposta (Cass., sez. 5, 18449 del 2021); ) con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che «l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (da ultimo, Cass. sez. 6- 5,n. 3005 del 2020); -ne consegue che la contestazione concernente la supposta decadenza dell'Amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, cit., essere impugnato solo per vizi propri; ciò anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13676 del 16/6/2014, secondo cui "deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c. d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza" (punto 4.2.).Di questo principio è stata fatta, nella specie, applicazione per affermare che "allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti"; - nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo annullato l'avviso di iscrizione ipotecaria per nullità delle presupposte cartelle di pagamento stante la notifica delle stesse oltre i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio - avendo il giudice di appello dichiarato assorbiti gli altri motivi delle parti - anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lombardia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regional
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