CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Saracino,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce alcontroricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2278/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,pubblicata il 31/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. StefanoPepe che ha chiesto il rigetto del ricorso come da requisitoria scritta exart. 378 cod. proc. civ.1. Con atto di citazione notificato il 24/10/2007, [OSCURATO:PERSONA] e MariaGiovina [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinnanzi alTribunale di Foggia- Sezione distaccata di Lucera, [OSCURATO:PERSONA],per sentirlo condannare alla demolizione o, quanto meno,all’arretramento della struttura realizzata in sopraelevazione, inviolazione delle norme in materia di distanze legali e del diritto diveduta; chiesero altresì il risarcimento del danno e la rimozione diun’antenna tv installata sul muro in loro proprietà esclusiva.Gli attori dedussero che il convenuto, proprietario di un immobileconfinante con lo stabile in loro proprietà, aveva realizzato una tettoiametallica, ancorata alle murature perimetrali e sovrastante il parapettodel loro terrazzo e che, in seguito, il volume era stato chiuso conl’installazione di vetrate lungo il perimetro della struttura.Il convenuto, resistendo alla domanda, rappresentò che la tettoiaera stata regolarmente autorizzata dall’autorità amministrativa ed erastata appoggiata al muro di confine comune; contestò l’esistenza deldiritto di veduta e infine, quanto all’antenna tv, dedusse che era stataRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -2-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026semplicemente risistemata in appoggio al muro di confine previopagamento della dovuta indennità.2. Con sentenza n. 266/2015, il Tribunale di Foggia, inaccoglimento parziale della domanda, condannò il convenutoall’arretramento della struttura realizzata e a rimuovere l’antenna tv;in particolare, esclusa la sussistenza di un diritto di veduta, il Tribunaleritenne di proprietà esclusiva degli attori [OSCURATO:PERSONA] il muro su cui erastata innestata la tettoia perché parte dell’originaria strutturadell’edificio di loro proprietà; ciò posto, ribadì che al vicino eraconsentito costruire in unione o in aderenza (art. 873 cod. civ.)chiedendo la comunione forzosa del muro di confine, con obbligo dipagamento della metà del valore (874 cod. civ.) o innestando un capodel proprio muro in quello esistente, con obbligo di pagamento di unaindennità (art. 876 cod. civ.) o - costruendo in aderenza ma senzaappoggio (877 cod. civ.); rimarcò che la costruzione in aderenza èquella che «non crea intercapedini e che nemmeno si giova, in funzionestatica, dell’opera preesistente del vicino», ma rilevò che, trattandosidi zona sismica, non erano consentite le tipologie costruttive di cui agliartt. 874, 876 e 884 cod. civ. perché era invece necessario che ognicostruzione contigua costituisse un organismo a sé stante, mediantel'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire lalibera ed indipendente oscillazione degli edifici; aggiunse, richiamandosul punto più precedenti di questa Corte, che trovava applicazione l'art.6, comma 4 l. 25 novembre 1962 n. 1684, con conseguente necessitàdi salvaguardia dell’intervallo di isolamento tra i due edifici dovendosicomprendere in detta previsione anche gli intervalli tra partisopraelevate di edifici, cioè tutti gli intervalli di costruzioni che sisviluppano verso l'alto, anche se non abbiano inizio dal suolo. Dichiarò,Ric. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -3-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026infine, illegittima la collocazione dell’antenna tv perché il parapetto erain proprietà degli attori.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RenataCampanella hanno proposto impugnazione alla Corte d’appello di Bari;[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale.3.1. Con sentenza n. 2278/2019, la Corte d’appello di Bari haaccolto parzialmente soltanto in punto di spese l’impugnazioneprincipale e ha rigettato integralmente quella incidentale.In particolare, per quel che qui rileva, la Corte territoriale haribadito, in considerazione delle risultanze istruttorie, la mancanza diprova di un atto in forma scritta, necessaria richiesta per l’acquisto incomproprietà del muro e, infine, la non applicabilità della presunzioneex art. 880 cod. civ., perché il muro per cui è giudizio non avevafunzione divisoria tra le due proprietà, ma soltanto perimetrale dellacostruzione di [OSCURATO:PERSONA], sicché apparteneva esclusivamente a questiultimi; ha, quindi, aggiunto, per escludere la violazione del principiodispositivo, lamentata per l’applicazione della normativa antisismica inassenza di alcuna eccezione di parte, che in ogni caso il Tribunale avevaritenuto «determinante piuttosto […] la carenza di forma scritta o dialtro titolo idoneo»; infine, ha confermato l’ordine di rimozionedell’antenna tv, perché il primo giudice aveva proprio riscontrato lacollocazione di un antenna di proprietà dell’appellante incidentale.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e MariaGiovina [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni nel sensodel rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.Ric. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -4-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ. e, contestualmente, anche al n. 5,la violazione e falsa applicazione degli artt. 874, 876, 880, 884 e 885cod. civ.: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto dirimente il requisitodella forma scritta ad substatiam che sarebbe invece prevista soltantoper la comunione del muro sul confine chiesta ex art. 874 cod. civ., manon per ritenere operante la presunzione prevista all’art. 880 cod. civ.per il muro che separa due fabbricati confinanti, né il muro costruito«a cavallo del confine»; sul punto ha rappresentato che, secondo lagiurisprudenza (ha invocato la pronuncia di questa Corte n.1348/1990), in mancanza di prova contraria, la presunzione dicomunione consegue e spiega la sua piena operatività per la meracontiguità dei fabbricati, non valendo contro di essa nemmenol’eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate; ha, perciò,ulteriormente sostenuto, che gli attori [OSCURATO:PERSONA] avevano l’onere diprovare la proprietà esclusiva del muro in riferimento a uno dei modidi acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo; ha, quindi,prospettato che può «sovvenire» all’acquisto della proprietà esclusivail principio di accessione ex art. 934 cod. civ., se il muro sia statocostruito interamente su suolo in proprietà esclusiva di uno deiconfinanti; ha, quindi, lamentato che la Corte d’appello avrebbetrascurato che il muro era già comune ai due fabbricati quando vi èstata la prima sopraelevazione nel 1977 e che la comunione non puòaversi che per tutta l’estensione della proprietà, come stabilito dall’art.874 cod. civ.; ha pure sottolineato che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, la disomogeneità di struttura tra le costruzioni confinantinon precluderebbe l’operatività della presunzione ex art. 880 cod. civ.Ric. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -5-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in riferimentoal n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ.: la Corted’appello non avrebbe considerato che egli aveva opposto in comparsadi costituzione la comproprietà del muro ma gli attori Campanellal’avevano contestata soltanto con la seconda memoria ex art. 183 cod.proc. civ. e, perciò, tardivamente.2.1. Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per logicaespositiva, è evidentemente infondato.Come risulta dall’esposizione dei fatti di causa, nella sentenzaimpugnata e nello stesso ricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RenataCampanella avevano proprio posto, a fondamento della domanda, laloro proprietà esclusiva del muro su cui era stata innestata la tettoia.In conseguenza, essi non avevano evidentemente altri oneri dicontestazione a fronte delle contrarie allegazioni: come chiarito daquesta Corte, infatti, non potrebbe mai supporsi un onere dicontrastare l'altrui contestazione, poiché ciò, oltre a violare l'art. 115cod. proc. civ., stravolgerebbe il senso stesso e la scansione di quellacircolarità fra onere di allegazione, contestazione e prova asserita dallagiurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11353/04); lacontestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negatinell'atto introduttivo del giudizio – nella specie la comunione del murogià negata in citazione - non ribalta, pertanto, sull'attore l'onere di«contestare l'altrui contestazione», dal momento che egli ha giàesposto la propria posizione a riguardo; diversamente ritenendo, ilprocesso si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrappostiche rinviano all'infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parteavrebbe sempre l'onere di contestare l'altrui contestazione e così via,in una sorta di agone dialettico in cui prevale l'ultimo che contestiRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -6-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026(magari con mera formula di stile) l'avverso dedotto (così Cass. Sez.L, n. 18046 del 20/8/2014; Cass. Sez. L, n. 6183 del 14/03/2018).2.2. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni.Innanzitutto è inammissibile la censura in riferimento al n. 5 che,come chiarito da questa Corte, nella formulazione risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del2012, laddove prevede l'«omesso esame» concernente «un fattodecisivo per il giudizio» si riferisce ad un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile inalcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultanoirrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmenteformulate: questa interpretazione è stata fondata sulla modificatestuale operata sull’articolo nel 2012, con la specifica sostituzione conil lemma «fatto» del precedentemente utilizzato, cioè «punto»;quest’ultimo sostantivo, infatti, costituiva un termine atecnico con cuiera possibile indicare sia fatti che questioni, sicché la modifica non puòessere ritenuta puramente formale e priva di conseguenze (cfr. Cass.Sez. 5, n. 2805 del 05/02/2011; Cass. Sez. 6 - 1, n. 2268 del26/01/2022).A ciò si aggiunga che la censura ex n. 5 è preclusa ex art. 348ter, comma 4 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appelloè stato proposto nel 2015: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla basedello stesso iter logico del primo Giudice e, per principio consolidato,ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -7-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2,n. 7724 del 09/03/2022).2.3. Quanto alla denuncia di plurime violazioni di legge,l’argomentazione non risulta conferente alla motivazione di rigettodell’appello incidentale e, prima ancora, alla motivazione dellasentenza di primo grado che vi risulta richiamata.Innanzitutto, invero, vi sono continuamente sovrapposte lefattispecie disciplinate dall’art. 874 cod. civ. e dal seguente art. 880,sicché sono necessarie alcune puntualizzazioni in fatto e in diritto.La Corte d’appello ha richiamato la motivazione della sentenza diprimo grado, laddove ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni di unteste ritenuto particolarmente attendibile, che nel 1977, quando è statarealizzata dal dante causa di Roccioletti la prima sopraelevazione dellasua costruzione a piano terra, adiacente il fabbricato dei [OSCURATO:PERSONA],fino al secondo piano fuori terra, non è stata convenuta una comunionedel muro, ma è stato chiesto e realizzato un semplice innesto al muropreesistente, con conseguente corresponsione dell’indennità ex art.876 cod. civ.In conseguenza, non vi è alcuno spazio per considerare comeoperante la presunzione ex art. 880 cod. proc. civ. perché già risultavalorizzata in fatto, dal Giudice del merito, una circostanza che implicail riconoscimento dell’originaria appartenenza esclusiva del muro agliD’altro canto, la riconduzione della somma corrisposta dal dantecausa di Roccioletti non ad un’indennità ex art. 876 cod. civ. ma alladiversa indennità di medianza ex art. 874 cod. civ. è preclusa a questaRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -8-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026Corte perché fondata sulla valutazione delle dichiarazioni testimonialiraccolte, non più sindacabile in questa sede di legittimità.Per altro verso, anche la diversa qualificazione ex art. 874 cod.civ. dell’indennità corrisposta dal dante causa di Roccioletti noncondurrebbe al riscontro della comunione del muro.È vero, infatti, da un canto, che la norma di cui all'art. 876 cod.civ., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sulconfine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro non escludela possibilità che il muro sia reso comune, ai sensi del precedentearticolo 874: l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di «un capo delproprio muro», ex art. 876 cod. civ., ha infatti carattere eccezionale ericorre quando tra l’uno e l’altro muro sia venuta a determinarsi unacongiunzione ermetica, sicché non soltanto il muro nuovo trovi unsostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggioridimensioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 24/05/1997).È vero altresì, tuttavia, che per la sua autonoma configurazione,questa ipotesi non implica necessariamente che una comunione ex art.874 cod. civ. sia stata convenuta: nella specie, di là della qualificazionedell’indennizzo, la Corte d’appello – e prima ancora il Tribunale – hannoescluso la comunione forzosa per difetto di prova di una convenzionescritta che abbia attribuito a Roccioletti il diritto di medianza.Così decidendo, i Giudici del merito si sono uniformati al principio,fissato dalla giurisprudenza più risalente di questa Corte e mai posto indiscussione, secondo cui, perché si possa ottenere l'effetto dellacomunione forzosa del muro sul confine non basta il semplice stato difatto derivante dall'avere appoggiato la nuova fabbrica al muro stesso,ma occorre che il nuovo costruttore ne acquisti il diritto o per cessioneconsensuale, che deve rivestire ad substantiam la forma scrittatrattandosi di immobile, o per usucapione (qui mai allegata) o in virtùRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -9-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026di sentenza, avente natura costitutiva (Cass. Sez. 2, n. 1604 del18/03/1981; Cass. Sez. 2, n. 2759 del 04/05/1982; Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 10615 del 28/11/1996, con indicazione dei precedentirilevanti).Risulta evidente, per queste considerazioni, che per sua stessaarticolazione la prima censura non coglie nel segno.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ. peravere la Corte d’appello ritenuto che fondatamente fosse stata ordinatala rimozione dell’antenna di sua proprietà, installata sul muro diconfine, sebbene fosse invece stata chiesta la rimozione della diversaantenna, poi risultata di proprietà di terzi, collocata all’interno delparapetto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sul punto,ha evidenziato che soltanto nel corso del giudizio gli originari attoriavrebbero richiesto la rimozione anche di una seconda antenna e chetale domanda non avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile perchémodificata tardivamente.3.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente deve precisarsi che,nella fattispecie, è stata devoluta a questa Corte non la questione dellaspettanza, in sé, del diritto alla collocazione, nell’altrui proprietà,dell’antenna, ma unicamente la sussistenza del vizio dell’ordine di suarimozione, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.In citazione, dunque, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RenataCampanella hanno chiesto, nei confronti del ricorrente, di rimuoverel’antenna televisiva da lui «infissa» in difetto di loro consenso, a difesadel loro diritto di proprietà.Ric. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -10-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026Per contro, come precisato da questa Corte, il diritto di collocarenell'altrui proprietà antenne televisive (disciplinato, ratione temporis,dagli art. 1 e 3 della legge n. 554 del 6 maggio 1940 e dall’art. 231 deld.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ha natura personale, tant’è che il suotitolare può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condominioo titolare di un diritto reale dell’immobile da collegare, per il solo fattodi abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1176 del 25/02/1986; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 906 del 11/03/1975).In tal senso, allora, causa petendi della domanda proposta daiCampanella era il loro diritto alla proprietà, il petitum immediatol’ordine di rimozione dell’antenna del convenuto Ranucci, il petitummediato la libertà del loro bene da cose o persone.Ciò precisato, come risulta dalla stessa prospettazione delricorso, in comparsa di risposta, alla domanda di rimozione Rocciolettiaveva eccepito che aveva soltanto «risistemato l’antenna del proprioapparecchio TV che però era ubicata da sempre in appoggio al murosul confine, nella parte più elevata del muro (e quindi non sul terrazzodei [OSCURATO:PERSONA])». Nella seconda memoria ex comma 4 dell’art. 183cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dall'art. 23 lett. c-ter) d.l.14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80,come modificato dall'art. 11 lett. a) l. 28 dicembre 2005, n. 263, coneffetto dal 1° marzo 2006, applicabile ratione temporis), i Campanellaavevano chiesto di provare per testi che «all’angolo esterno delterrazzo prospiciente via Federico II è stata infissa all’interno delparapetto un’antenna, mentre una seconda antenna è stata fissata allamuratura dell’ultimo vano della proprietà attrice». Con la c.t.u.espletata è stato infine chiarito che soltanto la seconda delle dueRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -11-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026antenne collegava l’apparecchio TV di Roccioletti e soltanto diquest’ultima è stata ordinata la rimozione.È evidente, allora, dalla stessa descrizione dei fatti operata inricorso, che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.perché il Giudice si è pronunciato sull’ordine di rimozione chiesto adifesa del diritto alla proprietà libera da cose o persone;l’identificazione da parte del Giudice dell’antenna da rimuovere, tral’una o l’altra delle due collocate nella proprietà degli attori, comeseguita all’istruttoria svolta nel rispetto del contraddittorio, non hacostituito, pertanto, una modifica degli elementi identificativi delladomanda.Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti delladomanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essereproposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersiall'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti edai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni,essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali,necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice,indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse inproposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio diultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudicerichiesto (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 16608 del 11/06/2021; Cass. Sez. 3,n. 15734 del 17/05/2022).4. Il ricorso è, perciò, respinto, con conseguente condanna diSalvatore Roccioletti al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazioneal valore.Ric. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -12-Numero registro generale 18618/2020Numero sezionale 1157/2025Numero di raccolta generale 21254/2026Data pubblicazione 22/06/2026Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 10 aprile 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n. 18618 sez. 2 - ud. 10-4-2025 -13-