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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 11306/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/07/2021 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per Romeo e Lepre e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. per Vece; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Vece che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 luglio 2021 il Tribunale di Salerno ha condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi 2), 3), e 4), relativi alla violazione degli art. 64 e 71, 65 e 72, 93, 94, 95 e 75 d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di due manufatti chiusi con vetro e plastica sebbene fosse stata assentita solo la realizzazione di tettoie libere su tre lati.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi.

Con il primo e il secondo motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva ignorato la richiesta, ritualmente formulata al momento delle conclusioni, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Con il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva concesso il beneficio della pena sospesa per l'ammenda, in assenza di espressa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'accertamento di responsabilità e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'accertamento di responsabilità è stato contestato solo da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di argomenti generici che non si confrontano con la sentenza impugnata, con cui il Giudice ha dichiarato estinto il reato di abuso edilizio per la sopravvenienza del permesso a costruire, ma ha pronunciato la condanna per le altre contravvenzioni, trattandosi di manufatti realizzati in zona sismica.

Ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, tutti e tre gli imputati, in ragione delle rispettive qualità - la Vece è titolare dell'impresa di costruzione -, sono responsabili in concorso dei reati ascritti (Cass., Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016, Torzini, Rv. 266291-01).

Essendo reati formali, colposi e di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente la mancata ottemperanza alle prescrizioni di legge, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non essere la costruttrice o di non versare in colpa, ciò che non ha fatto nel presente giudizio.

Pertanto, il ricorso è inammissibile sotto questo profilo.

E' fondato, invece, il motivo comune a tutti e tre gli imputati dell'omessa valutazione della possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta formulata dalle difese a verbale.

Né dalla lettura complessiva della sentenza si ricavano elementi per ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della formula di proscioglimento.

La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Salerno perché si pronunci sulla richiesta avanzata dai tre imputati.

Sono da ritenersi assorbiti i motivi relativi alla possibilità di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di espressa richiesta.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara definitivamente accertata la responsabilità dei ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati.

Così deciso, il 9 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/07/2021 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per Romeo e Lepre e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. per Vece; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Vece che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 luglio 2021 il Tribunale di Salerno ha condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati dei capi 2), 3), e 4), relativi alla violazione degli art. 64 e 71, 65 e 72, 93, 94, 95 e 75 d.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di due manufatti chiusi con vetro e plastica sebbene fosse stata assentita solo la realizzazione di tettoie libere su tre lati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo e il secondo motivo lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva ignorato la richiesta, ritualmente formulata al momento delle conclusioni, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva concesso il beneficio della pena sospesa per l'ammenda, in assenza di espressa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'accertamento di responsabilità e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'accertamento di responsabilità è stato contestato solo da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di argomenti generici che non si confrontano con la sentenza impugnata, con cui il Giudice ha dichiarato estinto il reato di abuso edilizio per la sopravvenienza del permesso a costruire, ma ha pronunciato la condanna per le altre contravvenzioni, trattandosi di manufatti realizzati in zona sismica. Ai sensi dell'art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, tutti e tre gli imputati, in ragione delle rispettive qualità - la Vece è titolare dell'impresa di costruzione -, sono responsabili in concorso dei reati ascritti (Cass., Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016, Torzini, Rv. 266291-01). Essendo reati formali, colposi e di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente la mancata ottemperanza alle prescrizioni di legge, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di non essere la costruttrice o di non versare in colpa, ciò che non ha fatto nel presente giudizio. Pertanto, il ricorso è inammissibile sotto questo profilo. E' fondato, invece, il motivo comune a tutti e tre gli imputati dell'omessa valutazione della possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'espressa richiesta formulata dalle difese a verbale. Né dalla lettura complessiva della sentenza si ricavano elementi per ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della formula di proscioglimento. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Salerno perché si pronunci sulla richiesta avanzata dai tre imputati. Sono da ritenersi assorbiti i motivi relativi alla possibilità di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di espressa richiesta.Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. si dichiara definitivamente accertata la responsabilità dei ricorrenti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati limitatamente alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati. Così deciso, il 9 febbraio 2022 Il
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