CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOtTaIT:raTrnris—oThifé 0-a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2021 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato, tra gli altri, ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa; di anni quattro mesi due di reclusione ed euro ventimila di multa, con equivalenza di attenuanti generiche e recidiva contestata; di anni due mesi dieci di reclusione ed euro sedicimila di multa, per varie ipotesi di reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Magni quanto ai capi a, b, c, d; Kola quanto ai capi f, i, bb, ss, tt, uu; Copa quanto al capo n); nonché di cui agli artt. 2 e 7 della legge 23 dicembre 1974, n. 694 (Magni quanto al capo P). 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, ciascuno con un motivo di impugnazione. I ricorrenti hanno rispettivamente dedotto la carenza di motivazione in tema di affermazione di responsabilità e di mancata verifica a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Magni e Copa), nonché la non corretta applicazione della recidiva, atteso il positivo superamento, quanto alla condanna inflitta dal Tribunale di Padova sempre in tema di illeciti riguardanti stupefacenti, del periodo di affidamento ai servizi sociali (Kola). [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 4. [OSCURATO:PERSONA] e Copa 4.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4.1.1. In ragione di ciò, contrariamente ai rilievi dei ricorrenti ed in relazione ai profili di censura avanzati (tra l'altro del tutto genericamente e senza confrontarsi neppure con la motivazione comunque somministrata, laddove è espressamente affermata come "pacifica" l'attribuibilità dei fatti agli imputati), va ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; cfr. altresì, ad es., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 4.1.2. Le impugnazioni proposte, pertanto, hanno dedotto vizi non ammissibili in sede di legittimità. 5. Ricorso Kola 5.1. In ordine al motivo di censura proposto, il ricorrente si è doluto della sentenza nella parte in cui non era stata esclusa la recidiva. In specie, nell'istanza di patteggiamento del 5 maggio 2021 la difesa aveva invocato la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva, mentre nel capo d'imputazione all'odierno ricorrente era contestata la recidiva specifica. A questo riguardo, peraltro, l'esame del certificato penale, anche a prescindere dalla sentenza del 29 gennaio 2014 del Tribunale di Padova cui ha fatto infine seguito l'estinzione di ogni effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, ha consentito di verificare l'esistenza di sentenza del 6 dicembre 2005 della Corte di Appello di Milano, in forza della quale era pronunciata condanna a pena, sospesa, per furto in concorso. In proposito, altresì, questa Corte - fermo restando che di detta ultima decisione il ricorso non ha inteso trattare - ha in ogni caso già osservato che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015, Biasi, Rv. 264107). 5.2. Ciò posto, e quand'anche potesse ritenersi deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (cfr. in termini Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214), è nozione comune che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 5.2.1. In specie, trattandosi di reati tutti con fine di lucro, non è dato comunque cogliere in alcun modo l'eventuale manifesta erroneità della decisione, che appunto ha dato conto - in presenza di condanne per reati della richiamata natura - dell'equivalenza tra generiche e recidiva. Laddove in effetti lo stesso ricorso evoca un solo precedente e, in definitiva, non si confronta appieno con la situazione data e quindi si presenta sicuramente non specifico. 6. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e a carico dei ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende