CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3723/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, p.le Clodio n. 32/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata anche digitalmente e notificata con modalità telematica unitamente al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – REVOCAZIONE - [OSCURATO:PERSONA].G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 18181/2021, pronunciata il 28 aprile 2021 e depositata il 24 giugno 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ovvero, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 10288/05/2014, depositata il 26 novembre 2014, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 246/04/2012, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. TFK010400329/2012, con il quale l’Ufficio aveva recuperato, ai fini IRPEF, per l’anno di imposta 2009, redditi non dichiarati, oltre a sanzioni ed accessori, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva ascritto alla contribuente (ed al coniuge [OSCURATO:PERSONA], quale cointestatario del medesimo conto corrente) disponibilità finanziarie(per un controvalore di € 2.716.322,66) presso la filiale di Ginevra della banca HSBC – risultanti da una scheda di sintesi (denominata “fiche”) recante il profilo della cliente ed i suoi dati personali, tratta dalla c.d. “lista Falciani” –per le quali ella aveva omesso di compilare il quadro RWdella dichiarazione dei redditi. R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con ordinanza n. 18181/2021, depositata il 24 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. 3. Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte la contribuente propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022, con ordinanza interlocutoria n. 3876/2023, pubblicata l’8 febbraio 2023, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso n. 4954/2022 R.G. 5. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata, ovvero l a declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve darsi atto che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione o estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale richiesta non appare, tuttavia, meritevole di accoglimento. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita con riferimento alle fattispecie di condono che R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si sono via via succedute nel tempo, in tema didefinizione agevolata della lite fiscale il legislatore, nel consentire ladefinizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia larevocazione, atteso che la pendenza del termine per larevocazione non impedisce, a norma dell' art. 391-biscod. proc. civ. , il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensioneo estinzione del giudizio, avanzata invocando il procedimento didefinizione agevolata della lite fiscale (da ultimo cfr. Cass.21 febbraio 2023, n. 5373; Cass. 13 settembre 2022, n. 26939; in precedenza, ex multis, Cass. 23 febbraio 2012, n. 2750;Cass. 9 gennaio 2014, n. 272; Cass. 28 giugno 2016, n. 13306 del 28/06/2016). Va rilevato, peraltro, che, l’istanza di definizione è stata presentata in relazione a carichi affidati all’agente della riscossione, in virtù della definitività del giudizio riguardante l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente. Tale definizione agevolata, pertanto, presentata ai sensi dell’art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, non riguarda il presente giudizio, che non ha ad oggetto i carichi a ruolo nei confronti del contribuente (art. 1, comma 236, legge n. 197/2002), ma ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza della pretesa tributaria, in forza dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, ed alla base di quel ruolo. R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la richiesta definizione agevolata non può avere influenza sul presente giudizio. 2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce errore di fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui stabilisce, al punto 5.2., che «Così composto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tornando all’esame dei motivi di ricorso, il giudice d’appello bene ha fatto ad affermare l’utilizzabilità e il valore indiziario della “fiche” tratta dalla c.d. “lista Falciani”, in punto di giacenza presso la banca elvetica di capitali non dichiarati dal contribuente, per poi concludere, nel pieno rispetto delle regole di un ragionamento presuntivo, che le somme depositate presso l’istituto di credito ginevrino erano redditi della ricorrente sottratti a tassazione, anche in considerazione del fatto che l’interessata né in fase amministrativa né in fase contenziosa aveva fornito giustificazioni circa le disponibilità finanziarie detenute sul conto corrente svizzero». Secondo la contribuente, invece, sia in fase endo - procedimentale che giudiziale, ella stess a avrebbe reso specifiche contestazioni e dichiarazioni sulla non riconducibilità delle somme rinvenute alla sua persona, allegando anche apposita documentazione. Il giudice a quo, pertanto, sarebbe incorso in un errore di fatto revocatorio, non essendosi avveduto di quanto laricorrente aveva dichiarato e allegato sia in fase amministrativa che giudiziale. Quanto alla fase rescissoria, [OSCURATO:PERSONA] che, ai fini del raggiungimento della prova, la c.d. “lista R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]” avrebbe valore meramente indiziario, con la conseguenza che, in assenza di ulteriori elementi che comprovino, sulla base dell’art. 2729 cod. civ., l’attribuibilità allo stesso delle somme contestate, la “lista Falciani” non assolverebbe, da sola considerata, all’onere della prova gravante in capo all’Amministrazione finanziaria. Il motivo in questione è inammissibile. Ed invero, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compreso quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali. L’errore in questione, pertanto, deve, in particolare: a ) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolare indagini ermenenutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 10 giugno 2021, n. 16439). Non ricorre, pertanto, un errore revocatorio, quando la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di un giudizio, formatosi sulla base di una valutazione del giudice. Nel caso di specie, questa Corte, nel ritenere che laricorrente non avesse fornito adeguate giustificazioni, né in fase R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrativa né in fase contenziosa, circa le disponibilità finanziarie detenutesul conto corrente svizzero, ha formulato una propria valutazione circa le ragioni di diritto prospettate dalla parte contribuente nei motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Non è configurabile, pertanto, alcun errore revocatorio, sussumibile nell’ipotesi di cui agli artt. 391-bise 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Va osservato, peraltro, che, con il ricorso per revocazione in oggetto, viene posta in discussione la titolarità formale, o comunque la disponibilità materiale delle somme giacenti presso la filiale di Ginevra della Banca HSBC, questione che non è stata sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Campania – sezione staccata di Salerno. L’ordinanza impugnata per revocazione, infatti, ha condiviso il ragionamento svolto dal giudice del merito circa l’utilizzabilità della “fiche” tratta dalla c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, concludendo che, nel pieno rispetto delle regole di un ragionamento presuntivo, le somme depositate presso l’istituto elvetico erano redditi dellaricorrente sottratti a tassazione, anche in considerazione del fatto che l’interessata, né in fase amministrativa né in fase contenziosa, non aveva mai fornito giustificazioni circa l e disponibilità finanziarie in questione. La questione della titolarità e disponibilità delle somme in capo alla contribuente, dunque, ha costituito il presupposto logico-fattuale sia dell’ordinanza di questa Corte che, prima ancora, della sentenza della C.T.R., di talché la ricorrente, ove avesse voluto contestare questo presupposto, avrebbe dovuto lamentare l’errore commesso dal giudice di merito con il R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] precedente ricorso per cassazione, e non già far valere in sede di revocazione l’eventuale errore in questione (mentre, con il precedente ricorso, l’interessata ha proposto tre motivi, denunciando, con i primi due, l’inutilizzabilità dei documenti raccolti in sede di indagini tributarie - in particolare, la c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” -e, con il terzo motivo, l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto motivato solo per relationem rispetto al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza). Conseguentemente, neanche sotto questo profilo può configurarsi un errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della precedente ordinanza di questa Corte, posto che tale errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’àmbito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820). 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se R.G. N.3723/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previst