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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02153/2023

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CHI S A NDRO, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]” – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – rappresenta to e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, n. 11, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] e della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pistoia, alla via Cino da Pistoia, n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lirappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTIe [OSCURATO:PERSONA] –società agricola cooperativa – c.f./ p.i.v.a. 0 0 1 40860206 -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Mantova, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pistoia, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. società agricola semplice – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in nome e per conto, giusta procura per notarVieri Grillo del 22.5.2018 e giusta procura del 16.5.2018 per notar [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. società semplice , in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e ALBERTO società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio, società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso la sentenza n. 736/2019della Corte d’Appello di Firenze, uditala relazione nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. C on ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia l a società semplice “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” deduceva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “VivaiSandro Bruschi”, e chiedeva che se ne dichiarasseil fallimento.2.

Proponevano separati ricorsi di fallimento , poi riuniti al precedente, la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. ”, l ’ “[OSCURATO:PERSONA] e Alberto”e la “[OSCURATO:PERSONA]”. 3.[OSCURATO:PERSONA] .

Deduceva che, in quantoimprenditore agricolo, non era esposto a fallimento. 4.Il tribunale faceva luogo alla nomina di un consulente; indi, con decreto dei 5/11.10.2017, rigettavai ricorsi di fallimento. 5.Proponeva reclamo, tra gli altri, l’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”. 6.Con decreto in data 13.9.2018 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva i reclami, all’uopo riuniti, e rimetteva gli atti al Tribunale di Pistoia per la dichiarazionedi fallimento di [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevava la corte che nell’anno 2012 e poi negli anni 2014, 2015 e 2016 [OSCURATO:PERSONA] aveva svoltoattività commerciale di vendita di piante acquistate da altri vivai autonomae distinta dall’attività agricola, il cui fatturato, nell’anno 2012, era stato pari –così come si desumeva dal verbale di constatazione che l’Agenzia delle Entrate di Pistoia aveva notificato in data 20.5.2015 -al 23,93% del fatturato complessivo dell’attività d’impresa che SandroBruschi svolgeva. 7.Innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava che in data 15.5.2018 aveva siglato con l’Agenzia delle Entrate un accordo in forza del quale il fatturato dell’attività commerciale relativo all’anno 2012 era stato rideterminato in via transattiva nella percentuale dell’11%;altresì, che siffatta circostanza valeva a rendere inattendibili le stime cui il consulente d’ufficio aveva fatto luogo.Instava quindi per il rigetto dei ricorsi di fallimento in dipendenza del sopravvenuto venir meno dei presupposti postulati dalla corte d’appello. 8.Con sentenza n. 83/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimen to di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”. 9.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo.

Resistevano i curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Resistevano la “Juliet” s.p.a., in nome e per conto del “Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a. e di “MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, l’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”, la “[OSCURATO:PERSONA]”, l’ “[OSCURATO:PERSONA] e Alberto”, l’ “[OSCURATO:PERSONA]”.

Non si costituivano la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio”.

10. Con sentenza n. 736/2019 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese.

Evidenziava la corte che dalla documentazione acquisita, tra cui la relazione del consulente tecnico, il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate datato 20.5.2015,il verbale di accertamento per adesione e gli ulteriori verbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2013 –2016, si desumeva che il reclamante aveva svolto “parallelamente all’attività agricola principale e alle attività connesse (…) anche una consistente attività commerciale pura, del tutto autonoma rispetto all’attività agricola principale e agricola per connessione, attività consistita nella mera intermediazione o vendita di piante acquistate da altri vivai, senza operare alcuna manipolazione, conservazione o trasformazione sulle piante medesime, tali da poter affermare che attraverso questa attività i prodotti acquistati da terzi siano stati assorbiti nel processo produttivo interno all’azienda agricola” (così sentenza impugnata, pag. 7).

Evidenziava quindi che il criterio di prevalenza sotto il profilo della marginalità dell’incidenza della vendita delle piante acquistate presso altri vivai sul fatturato globale era del tutto irrilevante(cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .

Evidenziavainfine, in ordine al motivo con cui il reclamante aveva addotto di aver cessato da oltre un anno ogni attività in dipendenza dell’affitto d’azienda stipulato con [OSCURATO:PERSONA], che l’attività non poteva reputarsi cessata in fatto, siccome i contratti estimatori conclusi da [OSCURATO:PERSONA] hi con l’affittuario dell’azienda eranostati risolti. 11.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di due motivi, con ogni conseguente statuizione .

I curatori del fallimento ha nno depositato contro ricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria dispese.

La “[OSCURATO:PERSONA]” società a gricola c ooperativa ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha dedotto di aver depositato dichiarazione di desistenza dall’istanza di fallimento; ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese.

La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.” società agricola sempliceha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.La “Juliet” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e della “MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese” s.p.a., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” società semplice, l’ “ A gricola [OSCURATO:PERSONA] e Alberto” società semplice, l’ “ A zienda [OSCURATO:PERSONA]” società agricola, la “ Chit i P iante di [OSCURATO:PERSONA] ”, la “[OSCURATO:PERSONA]” società semplice agricola, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio ” società sempliceed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese . 12.Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.”. [OSCURATO:PERSONA] 13.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 1 3 5 cod. civ. e dell’art. 1, 1° co.,l.fall.

Deduce in primo luogo che non vi è alcuna prova del fatto cheegli ha svolto parallelamente all’attività agricola una “consistente attività commerciale pura”.

Deduce che non depongono in tal senso né la relazione del consulente tecnico, né il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate datato 20.5.2015 e relativo all’esercizio 2012, né il verbale di accertamento con adesione del 15.5.2018 del pari relativo all’esercizio 2012, né gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2013, 2014 e2015.Deduce in secondo luogo che ha errato la Corte di Firenze a ritenere che il prodotto commercializzato dall’imprenditore agricolo, perché si permanga nell’ambito della connessione con l’attività agricola principale, debba in ogni caso essere prevalentemente frutto di trasformazione o manipolazione da parte dello stesso imprenditore agricolo(cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce segnatamente che il criterio recepito dalla Corte fiorentina “imporrebbe di dichiarare il fallimento dell’imprenditore agricolo anche nel caso in cui l’incidenza dell’attività commerciale non connessa risultasse di minima entità” (così ricorso, pag. 23).

Deduce infine che l’attività commerciale asseritamente autonoma è del tutto minimale, giacché il relativo fatturato rispetto al fatturato complessivo dell’attività d’impresa è stato dell’11% per l’anno 2012, del 19,97% per l’anno 2013, del 20,20% per l’anno 2014 e del 14,58% per l’anno 2015. 14.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l.fall.

Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Firenze, ha svolto attività di impresa agricola sino al 13.10.2016.

Deduce che dopo tale data si è limitato a gestire i rapporti insorti con l’affittuario, [OSCURATO:PERSONA],in virtù dei contratt i d’affitto del ramo d’azienda posto in Saonarae del ramo d’azienda posto in Pistoia nonc hé in virtù de i contratt i estimatori relativial soprassuolo dell’uno e dell’altro ramo d’azienda.

Deduce che del resto ha provveduto,ex art. 2112 cod. civ., a perfezionare il passaggio dei lavoratori già alle sue dipendenze alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce l’intervenuta cessazione dell’attività emerge pur dalla dichiarazione unica aziendale.Deduce che, contrariamente a quanto prospettato da taluni dei creditori istanti, i contratti estimatori stipulati con [OSCURATO:PERSONA] non si sono affattorisolti; che invero i curatori fallimentari non hanno inteso sciogliersi e sono subentrati nei contratti pendenti. 15.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo . 16.Sussiste l’ “error in iudicando” denunciato con il primo mezzo.

Il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “ essenziali ” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal 2° co.)ed attività agricole “ per connessione ” ( di cui al 3 ° co.) .

Nella specie, propriamente,viene in rilievo la previsione del 3° co. dell’art.2135 cod. civ. nella parte in cui , in particolare , è statuito che “ si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali(…)”.

Evidentemente, con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo.

Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”.

Sotto il secondo profilo la connessione postula, recte, va intesa , all ’ insegna del parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” -nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorch é le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazionee di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderantedalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. 17.La connessione soggettiva, nella specie, sussiste senza dubbio.

La connessione oggettiva richiede , pr eviamente, che l’attività agricola “per connessione” sia – così come si e videnzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”.

Ebbene, nel caso de quo, la Corte di Firenze non ha escluso che “il prodotto commercializzato non sottoposto a manipolazioni agricole sia omogeneo per natura al prodotto proprio , frutto esclusivo del ciclo produttivo dell’azienda agricola interessata” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Del resto,si controverte i n ordine alla “vendita di piante acquistate da altri vivai” (così sentenza impugnata, pag. 7)da parte di un imprenditore “vivaista”.

Dunque, nella specie, sussiste il requisito della “coerenza” alla stregua della indubitabile omogeneità “merceologica”.

18. N ei termini testé enunciati il rapporto di “prevalenza” si risolve in un giudizio comparativo di valenza“economico-patrimoniale”.

Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” de i prodotti de lle attività di commercializzazione – è propriamente il caso d e quo (“(…) attività consistita nella mera intermediazione o vendita di piante acquistate da altri vivai”: così sentenza impugnata, pag. 7) – di manipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa,dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali(è quel che la Corte di Firenze ha definito “prodotti non prodotti”: cfr. sentenza impugnata, pag. 9).Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovveroottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali, produzione che, in quanto espressione diattività imprenditoriale, ancorché agricola,è destinata, comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore.

D’altronde, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova -da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, 2° co., cod.civ. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° co . , c od . c iv ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614, secondo cui l’esenzionedell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art.2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle dicoltivazione). 19.Nel quadro così delineato non può che opinarsi come segue.

Per un verso, sono da disattendere l e affermazion i della corte di merito secondo cui “il criterio di prevalenza (…) è del tutto irrilevante (…) perché [[OSCURATO:PERSONA]] ha proceduto a vendita diretta di piante acquistate da vivai esterni senza effettuare alcuna trasformazione sui prodotti attraverso la coltivazione(…) all’interno del circuito biologico - produttivo dell’azienda ” (così sentenza impugnata, pag. 8).

Esecondo cui , “ove invece s i tratti di prodotti non prodotti ovvero non provenienti in via esclusiva dall’azienda, ènecessario che l’impresa dimostri che il prodotto finale commercializzato sia frutto di trasformazione o manipolazione effettuata con l’attività agricola principale o prevalente dell’azienda medesima” (così sentenza impugnata, pag. 9).

Per altro verso, è da condivi dere il rilievo del ricorrente secondo cui va “utilizzato il criterio della prevalenza non per postulare un improbabile discrimine tra interventi di manipolazione o trasformazione idonei a ricondurre o meno un prodotto non prodotto nell’ambito delle attività connesse, ma solo ed esclusivamente allo scopo di stabilire il limite oltre il quale lo svolgimento di una attività commerciale pura (rectius: non connessa) esponga l’imprenditore agricolo al rischio, in caso di insolvenza, di una declaratoria di fallimento” (così ricorso, pag. 24). 20.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 736 dei 20/29.3.2019 della Corte d’Appello di Firenze va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio all’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 1049/2021 e n. 16614/2016 dapprima menzionate. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 736 dei 20/29.3.2019 della Corte d’Appello di Firenze e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHI S A NDRO, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]” – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – rappresenta to e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, n. 11, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] e della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pistoia, alla via Cino da Pistoia, n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lirappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTIe [OSCURATO:PERSONA] –società agricola cooperativa – c.f./ p.i.v.a. 0 0 1 40860206 -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Mantova, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pistoia, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. società agricola semplice – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in nome e per conto, giusta procura per notarVieri Grillo del 22.5.2018 e giusta procura del 16.5.2018 per notar [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. società semplice , in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e ALBERTO società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio, società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 736/2019della Corte d’Appello di Firenze, uditala relazione nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. C on ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Pistoia l a società semplice “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” deduceva di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “VivaiSandro Bruschi”, e chiedeva che se ne dichiarasseil fallimento.2. Proponevano separati ricorsi di fallimento , poi riuniti al precedente, la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. ”, l ’ “[OSCURATO:PERSONA] e Alberto”e la “[OSCURATO:PERSONA]”. 3.[OSCURATO:PERSONA] . Deduceva che, in quantoimprenditore agricolo, non era esposto a fallimento. 4.Il tribunale faceva luogo alla nomina di un consulente; indi, con decreto dei 5/11.10.2017, rigettavai ricorsi di fallimento. 5.Proponeva reclamo, tra gli altri, l’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”. 6.Con decreto in data 13.9.2018 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva i reclami, all’uopo riuniti, e rimetteva gli atti al Tribunale di Pistoia per la dichiarazionedi fallimento di [OSCURATO:PERSONA] . Rilevava la corte che nell’anno 2012 e poi negli anni 2014, 2015 e 2016 [OSCURATO:PERSONA] aveva svoltoattività commerciale di vendita di piante acquistate da altri vivai autonomae distinta dall’attività agricola, il cui fatturato, nell’anno 2012, era stato pari –così come si desumeva dal verbale di constatazione che l’Agenzia delle Entrate di Pistoia aveva notificato in data 20.5.2015 -al 23,93% del fatturato complessivo dell’attività d’impresa che SandroBruschi svolgeva. 7.Innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava che in data 15.5.2018 aveva siglato con l’Agenzia delle Entrate un accordo in forza del quale il fatturato dell’attività commerciale relativo all’anno 2012 era stato rideterminato in via transattiva nella percentuale dell’11%;altresì, che siffatta circostanza valeva a rendere inattendibili le stime cui il consulente d’ufficio aveva fatto luogo.Instava quindi per il rigetto dei ricorsi di fallimento in dipendenza del sopravvenuto venir meno dei presupposti postulati dalla corte d’appello. 8.Con sentenza n. 83/2018 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimen to di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”. 9.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Resistevano i curatori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano la “Juliet” s.p.a., in nome e per conto del “Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a. e di “MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, l’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”, la “[OSCURATO:PERSONA]”, l’ “[OSCURATO:PERSONA] e Alberto”, l’ “[OSCURATO:PERSONA]”. Non si costituivano la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio”. 10. Con sentenza n. 736/2019 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Evidenziava la corte che dalla documentazione acquisita, tra cui la relazione del consulente tecnico, il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate datato 20.5.2015,il verbale di accertamento per adesione e gli ulteriori verbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2013 –2016, si desumeva che il reclamante aveva svolto “parallelamente all’attività agricola principale e alle attività connesse (…) anche una consistente attività commerciale pura, del tutto autonoma rispetto all’attività agricola principale e agricola per connessione, attività consistita nella mera intermediazione o vendita di piante acquistate da altri vivai, senza operare alcuna manipolazione, conservazione o trasformazione sulle piante medesime, tali da poter affermare che attraverso questa attività i prodotti acquistati da terzi siano stati assorbiti nel processo produttivo interno all’azienda agricola” (così sentenza impugnata, pag. 7). Evidenziava quindi che il criterio di prevalenza sotto il profilo della marginalità dell’incidenza della vendita delle piante acquistate presso altri vivai sul fatturato globale era del tutto irrilevante(cfr. sentenza impugnata, pag. 8) . Evidenziavainfine, in ordine al motivo con cui il reclamante aveva addotto di aver cessato da oltre un anno ogni attività in dipendenza dell’affitto d’azienda stipulato con [OSCURATO:PERSONA], che l’attività non poteva reputarsi cessata in fatto, siccome i contratti estimatori conclusi da [OSCURATO:PERSONA] hi con l’affittuario dell’azienda eranostati risolti. 11.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di due motivi, con ogni conseguente statuizione . I curatori del fallimento ha nno depositato contro ricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria dispese. La “[OSCURATO:PERSONA]” società a gricola c ooperativa ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha dedotto di aver depositato dichiarazione di desistenza dall’istanza di fallimento; ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese. La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.” società agricola sempliceha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.La “Juliet” s.p.a., in nome e per conto della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e della “MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese” s.p.a., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.” società semplice, l’ “ A gricola [OSCURATO:PERSONA] e Alberto” società semplice, l’ “ A zienda [OSCURATO:PERSONA]” società agricola, la “ Chit i P iante di [OSCURATO:PERSONA] ”, la “[OSCURATO:PERSONA]” società semplice agricola, la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio ” società sempliceed [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese . 12.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.”. [OSCURATO:PERSONA] 13.Con il primo motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 1 3 5 cod. civ. e dell’art. 1, 1° co.,l.fall. Deduce in primo luogo che non vi è alcuna prova del fatto cheegli ha svolto parallelamente all’attività agricola una “consistente attività commerciale pura”. Deduce che non depongono in tal senso né la relazione del consulente tecnico, né il verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate datato 20.5.2015 e relativo all’esercizio 2012, né il verbale di accertamento con adesione del 15.5.2018 del pari relativo all’esercizio 2012, né gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per gli anni 2013, 2014 e2015.Deduce in secondo luogo che ha errato la Corte di Firenze a ritenere che il prodotto commercializzato dall’imprenditore agricolo, perché si permanga nell’ambito della connessione con l’attività agricola principale, debba in ogni caso essere prevalentemente frutto di trasformazione o manipolazione da parte dello stesso imprenditore agricolo(cfr. ricorso, pag. 21). Deduce segnatamente che il criterio recepito dalla Corte fiorentina “imporrebbe di dichiarare il fallimento dell’imprenditore agricolo anche nel caso in cui l’incidenza dell’attività commerciale non connessa risultasse di minima entità” (così ricorso, pag. 23). Deduce infine che l’attività commerciale asseritamente autonoma è del tutto minimale, giacché il relativo fatturato rispetto al fatturato complessivo dell’attività d’impresa è stato dell’11% per l’anno 2012, del 19,97% per l’anno 2013, del 20,20% per l’anno 2014 e del 14,58% per l’anno 2015. 14.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l.fall. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Firenze, ha svolto attività di impresa agricola sino al 13.10.2016. Deduce che dopo tale data si è limitato a gestire i rapporti insorti con l’affittuario, [OSCURATO:PERSONA],in virtù dei contratt i d’affitto del ramo d’azienda posto in Saonarae del ramo d’azienda posto in Pistoia nonc hé in virtù de i contratt i estimatori relativial soprassuolo dell’uno e dell’altro ramo d’azienda. Deduce che del resto ha provveduto,ex art. 2112 cod. civ., a perfezionare il passaggio dei lavoratori già alle sue dipendenze alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce l’intervenuta cessazione dell’attività emerge pur dalla dichiarazione unica aziendale.Deduce che, contrariamente a quanto prospettato da taluni dei creditori istanti, i contratti estimatori stipulati con [OSCURATO:PERSONA] non si sono affattorisolti; che invero i curatori fallimentari non hanno inteso sciogliersi e sono subentrati nei contratti pendenti. 15.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo . 16.Sussiste l’ “error in iudicando” denunciato con il primo mezzo. Il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “ essenziali ” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal 2° co.)ed attività agricole “ per connessione ” ( di cui al 3 ° co.) . Nella specie, propriamente,viene in rilievo la previsione del 3° co. dell’art.2135 cod. civ. nella parte in cui , in particolare , è statuito che “ si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali(…)”. Evidentemente, con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”. Sotto il secondo profilo la connessione postula, recte, va intesa , all ’ insegna del parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” -nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorch é le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazionee di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderantedalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. 17.La connessione soggettiva, nella specie, sussiste senza dubbio. La connessione oggettiva richiede , pr eviamente, che l’attività agricola “per connessione” sia – così come si e videnzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”. Ebbene, nel caso de quo, la Corte di Firenze non ha escluso che “il prodotto commercializzato non sottoposto a manipolazioni agricole sia omogeneo per natura al prodotto proprio , frutto esclusivo del ciclo produttivo dell’azienda agricola interessata” (così sentenza impugnata, pag. 9). Del resto,si controverte i n ordine alla “vendita di piante acquistate da altri vivai” (così sentenza impugnata, pag. 7)da parte di un imprenditore “vivaista”. Dunque, nella specie, sussiste il requisito della “coerenza” alla stregua della indubitabile omogeneità “merceologica”. 18. N ei termini testé enunciati il rapporto di “prevalenza” si risolve in un giudizio comparativo di valenza“economico-patrimoniale”. Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” de i prodotti de lle attività di commercializzazione – è propriamente il caso d e quo (“(…) attività consistita nella mera intermediazione o vendita di piante acquistate da altri vivai”: così sentenza impugnata, pag. 7) – di manipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa,dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali(è quel che la Corte di Firenze ha definito “prodotti non prodotti”: cfr. sentenza impugnata, pag. 9).Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovveroottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali, produzione che, in quanto espressione diattività imprenditoriale, ancorché agricola,è destinata, comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore. D’altronde, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova -da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, 2° co., cod.civ. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° co . , c od . c iv ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614, secondo cui l’esenzionedell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art.2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle dicoltivazione). 19.Nel quadro così delineato non può che opinarsi come segue. Per un verso, sono da disattendere l e affermazion i della corte di merito secondo cui “il criterio di prevalenza (…) è del tutto irrilevante (…) perché [[OSCURATO:PERSONA]] ha proceduto a vendita diretta di piante acquistate da vivai esterni senza effettuare alcuna trasformazione sui prodotti attraverso la coltivazione(…) all’interno del circuito biologico - produttivo dell’azienda ” (così sentenza impugnata, pag. 8). Esecondo cui , “ove invece s i tratti di prodotti non prodotti ovvero non provenienti in via esclusiva dall’azienda, ènecessario che l’impresa dimostri che il prodotto finale commercializzato sia frutto di trasformazione o manipolazione effettuata con l’attività agricola principale o prevalente dell’azienda medesima” (così sentenza impugnata, pag. 9). Per altro verso, è da condivi dere il rilievo del ricorrente secondo cui va “utilizzato il criterio della prevalenza non per postulare un improbabile discrimine tra interventi di manipolazione o trasformazione idonei a ricondurre o meno un prodotto non prodotto nell’ambito delle attività connesse, ma solo ed esclusivamente allo scopo di stabilire il limite oltre il quale lo svolgimento di una attività commerciale pura (rectius: non connessa) esponga l’imprenditore agricolo al rischio, in caso di insolvenza, di una declaratoria di fallimento” (così ricorso, pag. 24). 20.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 736 dei 20/29.3.2019 della Corte d’Appello di Firenze va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio all’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 1049/2021 e n. 16614/2016 dapprima menzionate. 21.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 736 dei 20/29.3.2019 della Corte d’Appello di Firenze e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle