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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 32701/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/02/2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del precedente 05/09/2022, di cui, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bahich, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.

Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'azionata impugnativa, posto che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto, non risulterebbe affatto tardiva, in quanto spedita a mezzo raccomandata a/r il 19/09/2022 e, quindi, entro il quindicesimo dalla pronunzia della decisione gravata, come previsto all'epoca dei fatti dall'art.583 cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Fondato risulta l'unico motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022.

Si osserva, infatti, che, come sostenuto dal ricorrente, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 05/09/2022 non risulta affatto tardivo, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/09/2022 e, quindi, entro il termine dec:adenziale di quindici giorni dalla emissione della decisione gravata, previsto dall'art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per il caso di pronunzia con motivazione contestuale letta in udienza Orbene, prevedendo l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigente all'epoca dei fatti, che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, è logico concludere che, nel caso di specie, essa sia tempestiva, posto che, come detto, la raccomandata risulta spedita il 19/09/2002, ossia il quattordicesimo giorno dalla pronunzia della sentenza di primo grado.

3. La decisione gravata, che ha dichiarato, viceversa, l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua tardività, fonda, quindi, sull'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di decadenza di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, per l'effetto, risulta inficiata da un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ne impone l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/02/2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del precedente 05/09/2022, di cui, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bahich, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'azionata impugnativa, posto che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto, non risulterebbe affatto tardiva, in quanto spedita a mezzo raccomandata a/r il 19/09/2022 e, quindi, entro il quindicesimo dalla pronunzia della decisione gravata, come previsto all'epoca dei fatti dall'art.583 cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato risulta l'unico motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta l'erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 583 cod. proc. pen., nella formulazione vigente antecedentemente all'abrogazione, disposta dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. Si osserva, infatti, che, come sostenuto dal ricorrente, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 05/09/2022 non risulta affatto tardivo, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/09/2022 e, quindi, entro il termine dec:adenziale di quindici giorni dalla emissione della decisione gravata, previsto dall'art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per il caso di pronunzia con motivazione contestuale letta in udienza Orbene, prevedendo l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigente all'epoca dei fatti, che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, è logico concludere che, nel caso di specie, essa sia tempestiva, posto che, come detto, la raccomandata risulta spedita il 19/09/2002, ossia il quattordicesimo giorno dalla pronunzia della sentenza di primo grado. 3. La decisione gravata, che ha dichiarato, viceversa, l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua tardività, fonda, quindi, sull'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di decadenza di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. e, per l'effetto, risulta inficiata da un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ne impone l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte
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