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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 30654/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18235-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18235/2020 Cron.

Rep.

Ud. 20/09/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 976/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2020 R.G.N. 3798/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, in parziale accoglimento del reclamo principale del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento del reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 10/10/2017 da Askanews per insussistenza del fatto materiale;ha ordinato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, la reintegra del medesimo nel posto di lavoro, con inquadramento exart. 1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti per la mansione e la qualifica di redattore con più di 30 mesi di anzianità a Palermo; ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’aliunde perceptum, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore di [OSCURATO:PERSONA];ha condannato la società al pagamento in favore del reclamante della somma complessiva di € 80.105 a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore di [OSCURATO:PERSONA] su dette somme;ha rigettato per difetto di legittimazione il reclamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2.per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale, in particolare, ricostruita puntualmente in fatto la vicenda a base dell'odierno contenzioso- derivante da accertamento, in altra controversia conclusa con sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello di Roma n. 3677/2018), della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il giornalista e la società TM News, poi [OSCURATO:PERSONA], e da cessione di ramo d'azienda alla società ASKA News- e riepilogata la corrispondenza tra detta ultima società ed il giornalista in relazione all'invito a riprendere servizio in esecuzione del giudicato, invito rispetto al quale il giornalista aveva opposto eccezione di inadempimento, con successivo licenziamento disciplinare in data 10/10/2017 per la mancata ripresa del servizio, ha ritenuto il licenziamento illegittimo (e legittima l’eccezione di inadempimento opposta dal giornalista), perché la società non gli aveva proposto il reinserimento con la qualifica di redattore già riconosciuta convenzionalmente e a fini economici (quantunque il giornalista non operasse stabilmente in una redazione), ma di collaboratore fisso, e perché l'eccezione di inadempimento era altresì giustificata dalla proposta di nuova assunzione con retribuzione lorda mensile di € 480,93 anziché di € 3.780, senza specificazioni su orario, turni, sede; 3.avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società Askanews con 3 motivi, cui hanno resistito con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la società ricorrente e l’ente previdenziale hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe sovrapposto i concetti di qualifica convenzionale e di mansioni, male interpretando la precedente sentenza inter partes, in relazione alla reintegra del giornalista con mansioni di redattore in una sede redazionale non esistente;2.con il secondo motivo, deduce violazione degli artt.1460, 1175, 1375 c.c., contestando la ritenuta legittimità del rifiuto del dipendente di svolgere le prestazioni richieste, che invece sarebbero state conformi al giudicato formatosi in punto di mansioniin precedenza svolte; 3.con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 2103 c.c. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, perché il giudice d'appello avrebbe errato nel considerare legittimo il comportamento del dipendente di totale rifiuto di svolgere attività lavorativa e ad accordare su tale presupposto la tutela reintegratoria; 4.a parte l’eccezione preliminare di nullità della procura formulata da parte controricorrente, il ricorso non è fondato, perché la sentenza impugnata, valutando in concreto legittima l’eccezione di inadempimento del giornalista, e non viziata di abuso come sostenuto dall’odierna ricorrente, si è conformata ai principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e che vanno qui riaffermati; 5.in materia, il cardine della legittimità dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici (cfr. Cass. n. 11927/2013, n. 20123/2017, n. 11408/2018, n. 20745/2018, n. 434/2019, n. 21391/2019); 6.è stato, ad esempio, chiarito che costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro (Cass.n. 15676/2023); ovvero che, nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103c.c., con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell'art. 1460 c.c. (Cass. n. 11180/2019); 7.in questo senso, con specifico riferimento al secondo motivo, deve ritenersi che il rifiuto del giornalista a riprendere servizio con qualifica di collaboratore anziché di redattore (come in precedenza riconosciutogli in via convenzionale) e con una retribuzione decurtata di circa l’85% (su tale specifico e piuttosto significativo accertamento in fatto a base della motivazione della sentenza appellata non vengono mosse doglianze nel ricorso per cassazione) non possa essere qualificato come caratterizzato da mala fede o abusivo, ma debba essere considerato, piuttosto, espressione del diritto alla riammissione in servizio alle condizioni contrattuali spettanti e acquisite, e non gravemente penalizzanti dal punto di vista economico; 8.alla luce della legittima opposizione da parte del lavoratore dell’eccezione di inadempimento, e della conseguente illegittimità del licenziamento irrogato, si prospetta, nel caso in esame, non rilevante la questione, oggetto del primo motivo, dell’inesistenza di una struttura redazionale a Palermo, tenuto conto che è stato il riconoscimento pattizio della qualifica convenzionale di redattore a fondare il diritto del lavoratore alla riassunzione nel luogo e con trattamento economico corrispondente, con mansioni, in caso di diversa organizzazione datoriale, quantomeno equivalenti a quelle svolte e rientranti nell’ambito della qualifica (di redattore) riconosciuta; 9.risulta infondato anche il terzo motivo, poiché, in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n. 3655/2019); come spiegato da Cass. n. 19579/2019, in tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012; 10.in assenza di doglianze specifiche in ordine alle questioni relative alla regolarizzazione contributiva, rimangono ferme le statuizioni nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso il mancato accoglimento delle censure alla sentenza impugnata da cui dette statuizioni dipendono;11.il ricorso deve pertanto essere respinto nel suo complesso; 12.in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti costituite; 13.al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18235-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18235/2020 Cron. Rep. Ud. 20/09/2023 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 976/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2020 R.G.N. 3798/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, in parziale accoglimento del reclamo principale del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento del reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA]: ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 10/10/2017 da Askanews per insussistenza del fatto materiale;ha ordinato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, la reintegra del medesimo nel posto di lavoro, con inquadramento exart. 1 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti per la mansione e la qualifica di redattore con più di 30 mesi di anzianità a Palermo; ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’aliunde perceptum, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore di [OSCURATO:PERSONA];ha condannato la società al pagamento in favore del reclamante della somma complessiva di € 80.105 a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali in favore di [OSCURATO:PERSONA] su dette somme;ha rigettato per difetto di legittimazione il reclamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2.per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale, in particolare, ricostruita puntualmente in fatto la vicenda a base dell'odierno contenzioso- derivante da accertamento, in altra controversia conclusa con sentenza passata in giudicato (Corte d'Appello di Roma n. 3677/2018), della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra il giornalista e la società TM News, poi [OSCURATO:PERSONA], e da cessione di ramo d'azienda alla società ASKA News- e riepilogata la corrispondenza tra detta ultima società ed il giornalista in relazione all'invito a riprendere servizio in esecuzione del giudicato, invito rispetto al quale il giornalista aveva opposto eccezione di inadempimento, con successivo licenziamento disciplinare in data 10/10/2017 per la mancata ripresa del servizio, ha ritenuto il licenziamento illegittimo (e legittima l’eccezione di inadempimento opposta dal giornalista), perché la società non gli aveva proposto il reinserimento con la qualifica di redattore già riconosciuta convenzionalmente e a fini economici (quantunque il giornalista non operasse stabilmente in una redazione), ma di collaboratore fisso, e perché l'eccezione di inadempimento era altresì giustificata dalla proposta di nuova assunzione con retribuzione lorda mensile di € 480,93 anziché di € 3.780, senza specificazioni su orario, turni, sede; 3.avverso la predetta sentenza ha propo sto ricorso per cassazione la società Askanews con 3 motivi, cui hanno resistito con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la società ricorrente e l’ente previdenziale hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe sovrapposto i concetti di qualifica convenzionale e di mansioni, male interpretando la precedente sentenza inter partes, in relazione alla reintegra del giornalista con mansioni di redattore in una sede redazionale non esistente;2.con il secondo motivo, deduce violazione degli artt.1460, 1175, 1375 c.c., contestando la ritenuta legittimità del rifiuto del dipendente di svolgere le prestazioni richieste, che invece sarebbero state conformi al giudicato formatosi in punto di mansioniin precedenza svolte; 3.con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 2103 c.c. e dell’art. 18 legge n. 300/1970, perché il giudice d'appello avrebbe errato nel considerare legittimo il comportamento del dipendente di totale rifiuto di svolgere attività lavorativa e ad accordare su tale presupposto la tutela reintegratoria; 4.a parte l’eccezione preliminare di nullità della procura formulata da parte controricorrente, il ricorso non è fondato, perché la sentenza impugnata, valutando in concreto legittima l’eccezione di inadempimento del giornalista, e non viziata di abuso come sostenuto dall’odierna ricorrente, si è conformata ai principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e che vanno qui riaffermati; 5.in materia, il cardine della legittimità dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici (cfr. Cass. n. 11927/2013, n. 20123/2017, n. 11408/2018, n. 20745/2018, n. 434/2019, n. 21391/2019); 6.è stato, ad esempio, chiarito che costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro (Cass.n. 15676/2023); ovvero che, nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103c.c., con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell'art. 1460 c.c. (Cass. n. 11180/2019); 7.in questo senso, con specifico riferimento al secondo motivo, deve ritenersi che il rifiuto del giornalista a riprendere servizio con qualifica di collaboratore anziché di redattore (come in precedenza riconosciutogli in via convenzionale) e con una retribuzione decurtata di circa l’85% (su tale specifico e piuttosto significativo accertamento in fatto a base della motivazione della sentenza appellata non vengono mosse doglianze nel ricorso per cassazione) non possa essere qualificato come caratterizzato da mala fede o abusivo, ma debba essere considerato, piuttosto, espressione del diritto alla riammissione in servizio alle condizioni contrattuali spettanti e acquisite, e non gravemente penalizzanti dal punto di vista economico; 8.alla luce della legittima opposizione da parte del lavoratore dell’eccezione di inadempimento, e della conseguente illegittimità del licenziamento irrogato, si prospetta, nel caso in esame, non rilevante la questione, oggetto del primo motivo, dell’inesistenza di una struttura redazionale a Palermo, tenuto conto che è stato il riconoscimento pattizio della qualifica convenzionale di redattore a fondare il diritto del lavoratore alla riassunzione nel luogo e con trattamento economico corrispondente, con mansioni, in caso di diversa organizzazione datoriale, quantomeno equivalenti a quelle svolte e rientranti nell’ambito della qualifica (di redattore) riconosciuta; 9.risulta infondato anche il terzo motivo, poiché, in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n. 3655/2019); come spiegato da Cass. n. 19579/2019, in tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012; 10.in assenza di doglianze specifiche in ordine alle questioni relative alla regolarizzazione contributiva, rimangono ferme le statuizioni nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], atteso il mancato accoglimento delle censure alla sentenza impugnata da cui dette statuizioni dipendono;11.il ricorso deve pertanto essere respinto nel suo complesso; 12.in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti controricorrenti costituite; 13.al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import
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