CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] L.C.A.; -intimato – per la cassazione del l a sentenza della Corte d’Appello di Roma , n.8171/2018pubblicata in data 21 dicembre 2018 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro1300,00 per compensi + 200,00 per esborsi . Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c