CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18258/2026
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sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Credit [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3016/2021depositata il 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La Corte d’appello di Bologna ha rigettato integralmente l’appelloproposto da Medil contro la sentenza del Tribunale di Parma, che avevagià respinto le domande della società dirette a far dichiarare la nullità,Numero registro generale 6788/2022Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18258/2026Data pubblicazione 06/06/2026annullabilità o illegittimità di clausole relative a un conto corrente e a tremutui stipulati con la banca.La Corte ha ritenuto infondati i motivi di gravame. In particolare, haosservato che la società appellante non aveva assolto l’onere probatorio,non producendo tempestivamente gli estratti conto integrali e ladocumentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto bancario; perquesto, la consulenza tecnica non poteva sopperire a tale mancanza.Quanto ai mutui, la Corte ha rilevato che l’assunto dell’assenza dieffettivo finanziamento era rimasto privo di prova; inoltre, ha accoltol’eccezione di prescrizione riproposta dalla banca con riguardo ai dirittirestitutori relativi ai mutui, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla loroestinzione senza prova di atti interruttivi.Sono stati poi dichiarati inammissibili i documenti prodotti solo inappello, inclusi gli estratti conto dal 1997 al 2017 e una nuova relazionetecnica di parte, perché tardivi. Parimenti infondate o inammissibili sonostate giudicate le ulteriori doglianze sulla chiusura del conto e sullepretese risarcitorie, ritenute generiche e non provate.La società Medil di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Bologna.La ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’omessa pronuncia sulla domandadi nullità del contratto di conto corrente e delle relative clausoleconcernenti interessi, anatocismo, spese e commissioni, l’erronearipartizione dell’onere della prova, il mancato espletamento dellaconsulenza tecnica contabile e l’erroneo accoglimento dell’eccezione diprescrizione in relazione ai mutui, chiedendo la cassazione della sentenzaimpugnata con eventuale rinvio.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto, in via preliminare, che il ricorsoper cassazione di Medil sia dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.e, comunque, rigettato perché infondato.Numero registro generale 6788/2022Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18258/2026Data pubblicazione 06/06/2026La banca sostiene che il ricorso mira soltanto a ottenere uninammissibile terzo grado di merito, fondato sulla rivalutazione delle provegià esaminate nei precedenti giudizi.Deduce che la decisione impugnata è corretta, poiché Medil non haassolto l’onere probatorio, omettendo di produrre tempestivamente gliestratti conto e la documentazione necessaria.Contesta inoltre che vi sia stata omessa pronuncia sulla nullità delconto corrente, affermando che tale domanda è stata implicitamenterigettata insieme alle altre pretese.Quanto ai mutui, difende la declaratoria di prescrizione e nega chefossero stati ritualmente provati i fatti posti a fondamento della dedottanullità.2) Con atto del 18/2/2026 la Medil di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), ha dichiarato di rinunciare al ricorsodepositato.[OSCURATO:PERSONA] spa ha accettato tale rinuncia con atto del26/2/2026.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio e si dispone lacompensazione delle spese. P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione dellacontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma il giorno 1/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]