CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1946
Cassazione n. 39437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1946 avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società STER s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna il 14 febbraio 2006. La conferma concerne anche la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale nella corrispondente ipotesi semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ma la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, giacché agita il tema della mancata istituzione delle scritture — in tesi addebitabile a mera negligenza — mostrando di ignorare il passaggio della sentenza impugnata che valorizza gli indicatori dell'istituzione delle scritture anzidette al 31 dicembre 2003 e, più in generale, l'atteggiamento ostruzionistico dell'imputato, che aveva preso tempo ed affermato che le stava preparando. Milita, dunque, nel senso dell'inammissibilità del ricorso il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Come anticipato, la sentenza impugnata va comunque annullata con rinvio quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., aRdicate per la durata fissa di dieci anni. 2.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità che si è registrata negli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 2.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigli