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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04234/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l'atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo qualsivoglia rilievo all'integrazione istruttoria della teste Salcuni non essendo state, tra l'altro, specificate le circostanze che sarebbero idonee a scardinare l'impianto probatorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto al tema introdotto con l'atto di appello congruamente scrutinato e argomentato dalla sentenza impugnata; che la Corte d'appello ha puntualmente disatteso i motivi di gravame escludendo qualsivoglia rilievo all'integrazione istruttoria della teste Salcuni non essendo state, tra l'altro, specificate le circostanze che sarebbero idonee a scardinare l'impianto probatorio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04234/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris