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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17265/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di L'Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatavenga annullata senza rinvio;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione;letta la memoria di replica depositata dal difensore delle parti civili costituite,Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], investitodall’appello della parte civile, ha riformato, ai soli effetti civili, lasentenza del Giudice di Pace di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA],conseguentemente condannando [OSCURATO:PERSONA], in relazione allaimputazione ascritta ai sensi dell’art. 633 cod. pen., al risarcimento deldanno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 32, comma 4,d.lgs. n. 274 del 2000, nonché 544, comma 2, 548, comma 2, 585,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., attesa la non consentita fissazioneda parte del giudice di pace di un termine superiore a quindici giorniper il deposito della motivazione, il Tribunale aveva errato nel riteneretempestivo l’appello, atteso in particolare il deposito della motivazionenel termine previsto per legge (sentenza del 20/12/2022 depositata indata 28/12/2022, appello proposto in data 17/02/2023); talecircostanza non imponeva alcuna notifica alle parti e il ricorso in appellosi doveva ritenere intempestivo e tardivo come evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità.2.2.

Violazione di legge in relazione all’art. 29, comma 4,d.lgs. n. 274 del 2000; il Tribunale aveva errato nel prendere inconsiderazione, con valenza risolutiva, le dichiarazioni rese dalricorrente in fase di conciliazione quanto alla rinuncia al possesso delterreno; la disposizione di legge evocata chiariva la non utilizzabilità ditali dichiarazioni al fine di ritenere provata la condotta ascritta.2.3.

Vizio della motivazione perché manifestamente illogicaquanto alla affermata ricorrenza di elementi risolutivi in ordine allaaffermazione della responsabilità, con particolare riferimento alsopralluogo del 27/07/2019 che aveva ad oggetto particelle del tuttodiverse da quelle richiamate in imputazione.2.4.

Vizio della motivazione perché manifestamente illogicae contraddittoria nella valutazione relativa alla attendibilità dellapersona offesa, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro obiettivoed estrinseco alle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio, ancheaccertamento e riscontro concreto quanto alla effettiva riferibilità dellacondotta al ricorrente.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata.4.

La difesa delle parti civili costituite ha depositato memoria direplica alle conclusioni del Procuratore generale, argomentando insenso difforme e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

Dall’accoglimento delprimo motivo di ricorso deriva l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per inammissibilità dell’appello.2.

Il ricorrente ha correttamente evocato la violazione delladisciplina relativa ai termini per la impugnazione delle decisioni delgiudice di pace.

La censura ha evocato la violazione di legge, attesa laportata della normativa applicabile al caso di specie e la costanteinterpretazione della giurisprudenza di legittimità che, con principio chequi si intende ribadire, ha chiarito che non è consentitoal giudice di pace auto assegnarsi un termine per il deposito dellamotivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatoriorispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovareapplicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle normedel codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo nonsia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato cheil termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti,dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza,qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione diuno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensidegli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod.proc. pen., nel caso di deposito fuori termine) (Sez. 4, n. 36767del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01).

La decisione appenarichiamata ha chiarito che da ciò “deriva che il termine per impugnareè in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti,dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenzaqualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione diuno maggiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015, Magni,Rv. 264687; Sez. 5, Sentenza n. 46816 del 29/09/2015, Gamba, Rv.265688; Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv.267216; Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv.269608); mentre nel caso di deposito fuori termine i trenta giorni perimpugnare decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensidegli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e commasecondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, BarboliniCionini, Rv. 264925).” (nello stesso senso non massimate Sez. 7, n.16630 del 10/0472024, Oreshko, Sez. 1, n. 12357 del 07/02/2024,Secka, Sez. 5, n. 32633 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Sez.5, n. 40375del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Haring).

Nel caso di specie quindi, comecorrettamente evocato dal ricorrente, il termine per impugnare eradecorso al momento del deposito dell’atto di appello delle parti civili(con decorrenza dal 04/01/2023 e scadenza in data 03/02/2023,mentre l’appello è stato presentato in data 17/02/2023).3.

Ciò posto, atteso che l'inammissibilità dell'appello per tardivitànon rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dallaCorte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggettea sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per ildecorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n.27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231), considerato il tempestivodeposito della motivazione, si deve rilevare la tardiva proposizionedell’atto di appello, in applicazione della chiara previsione della letteradella legge e della richiamata inderogabilità del termine di depositoprevisto per le decisioni del giudice di pace.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilitàdell'appello.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di L'Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnatavenga annullata senza rinvio;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione;letta la memoria di replica depositata dal difensore delle parti civili costituite,Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], investitodall’appello della parte civile, ha riformato, ai soli effetti civili, lasentenza del Giudice di Pace di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA],conseguentemente condannando [OSCURATO:PERSONA], in relazione allaimputazione ascritta ai sensi dell’art. 633 cod. pen., al risarcimento deldanno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 32, comma 4,d.lgs. n. 274 del 2000, nonché 544, comma 2, 548, comma 2, 585,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., attesa la non consentita fissazioneda parte del giudice di pace di un termine superiore a quindici giorniper il deposito della motivazione, il Tribunale aveva errato nel riteneretempestivo l’appello, atteso in particolare il deposito della motivazionenel termine previsto per legge (sentenza del 20/12/2022 depositata indata 28/12/2022, appello proposto in data 17/02/2023); talecircostanza non imponeva alcuna notifica alle parti e il ricorso in appellosi doveva ritenere intempestivo e tardivo come evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità.2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 29, comma 4,d.lgs. n. 274 del 2000; il Tribunale aveva errato nel prendere inconsiderazione, con valenza risolutiva, le dichiarazioni rese dalricorrente in fase di conciliazione quanto alla rinuncia al possesso delterreno; la disposizione di legge evocata chiariva la non utilizzabilità ditali dichiarazioni al fine di ritenere provata la condotta ascritta.2.3. Vizio della motivazione perché manifestamente illogicaquanto alla affermata ricorrenza di elementi risolutivi in ordine allaaffermazione della responsabilità, con particolare riferimento alsopralluogo del 27/07/2019 che aveva ad oggetto particelle del tuttodiverse da quelle richiamate in imputazione.2.4. Vizio della motivazione perché manifestamente illogicae contraddittoria nella valutazione relativa alla attendibilità dellapersona offesa, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro obiettivoed estrinseco alle dichiarazioni rese dalla stessa in giudizio, ancheaccertamento e riscontro concreto quanto alla effettiva riferibilità dellacondotta al ricorrente.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata.4. La difesa delle parti civili costituite ha depositato memoria direplica alle conclusioni del Procuratore generale, argomentando insenso difforme e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. Dall’accoglimento delprimo motivo di ricorso deriva l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per inammissibilità dell’appello.2. Il ricorrente ha correttamente evocato la violazione delladisciplina relativa ai termini per la impugnazione delle decisioni delgiudice di pace. La censura ha evocato la violazione di legge, attesa laportata della normativa applicabile al caso di specie e la costanteinterpretazione della giurisprudenza di legittimità che, con principio chequi si intende ribadire, ha chiarito che non è consentitoal giudice di pace auto assegnarsi un termine per il deposito dellamotivazione diverso e maggiore rispetto a quello stabilito dall'art. 32,d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che riveste carattere derogatoriorispetto all'art. 544 cod. proc. pen., non potendo nella specie trovareapplicazione l'art. 2 d.lgs. cit., che prevede l'estensione delle normedel codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo nonsia diversamente stabilito. (In motivazione la Corte ha precisato cheil termine di trenta giorni per impugnare decorre, per le parti presenti,dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza,qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione diuno maggiore e, invece, dalla notifica dell'avviso di deposito, ai sensidegli art. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod.proc. pen., nel caso di deposito fuori termine) (Sez. 4, n. 36767del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01). La decisione appenarichiamata ha chiarito che da ciò “deriva che il termine per impugnareè in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti,dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenzaqualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione diuno maggiore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 18/06/2015, Magni,Rv. 264687; Sez. 5, Sentenza n. 46816 del 29/09/2015, Gamba, Rv.265688; Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv.267216; Sez. 4, Sentenza n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv.269608); mentre nel caso di deposito fuori termine i trenta giorni perimpugnare decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensidegli art. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e commasecondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, BarboliniCionini, Rv. 264925).” (nello stesso senso non massimate Sez. 7, n.16630 del 10/0472024, Oreshko, Sez. 1, n. 12357 del 07/02/2024,Secka, Sez. 5, n. 32633 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Sez.5, n. 40375del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Haring). Nel caso di specie quindi, comecorrettamente evocato dal ricorrente, il termine per impugnare eradecorso al momento del deposito dell’atto di appello delle parti civili(con decorrenza dal 04/01/2023 e scadenza in data 03/02/2023,mentre l’appello è stato presentato in data 17/02/2023).3. Ciò posto, atteso che l'inammissibilità dell'appello per tardivitànon rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dallaCorte di cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggettea sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per ildecorso del termine previsto per l'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n.27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231), considerato il tempestivodeposito della motivazione, si deve rilevare la tardiva proposizionedell’atto di appello, in applicazione della chiara previsione della letteradella legge e della richiamata inderogabilità del termine di depositoprevisto per le decisioni del giudice di pace. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilitàdell'appello.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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