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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2020

Cassazione n. 37873/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15025-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARLk 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricarrenti - avverso la sentenza n. 3526/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3526/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 609/2019 che aveva rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento n. 017/2018/90/00381676/000 relativa, per quanto di interesse, all'avviso di addebito n. 31720120001477567000, accertando il mancato decorso del termine prescrizionale ex art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/95 atteso l'effetto interruttivo riconducibile alla documentata e non contestata richiesta di rateizzazione del 7.3.2014.

2. I giudici di seconde cure rilevavano che correttamente il primo giudice aveva, da un lato, ritenuto regolare la notifica dell'avviso di addebito e, dall'altro, in considerazione del comportamento complessivo del contribuente, che aveva avanzato l'istanza di rateizzo (il 7.3.2014) e proceduto a pagamenti parziali effettuati in adempimento del piano stabilito dall'agente di riscossione, aveva opinato che questi avesse riconosciuto la persistenza del debito contributivo nei confronti dell'INPS e non fosse decorso il termine prescrizionale rispetto alla data di notifica della intimazione (12.4.2018).

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate riscossione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

Ric. 2021 n. 15025 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2-

2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR n. 600/73 e dell'art. 4 co. 3 legge n. 890/82, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 cpc, 2700 cc, 2714 cc, 2717 cc, 2718 cc e 2719 cc, in relazione all'art. 360 co. n. 3 cpc, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in riferimento all'asserita avvenuta notifica dell'avviso di addebito; si sostiene, in particolare, che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto provata la notifica del suddetto avviso, avvenuta il 14.1.2013, nonostante che la sottoscrizione apposta dal ricevente, oltre ad essere incomprensibile, fosse del tutto apocrifa e non coincidente con la firma di esso Mazzone e nonostante che fosse stata valutata solo la copia semplice dell'avviso di ritorno, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, e non anche l'originale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 9 legge n. 335/95, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'asserita mancata maturazione del termine prescrizionale, non avendo la Corte territoriale considerato che l'avviso di addebito non era stato ritualmente notificato e, quand'anche avesse voluto ritenere la notifica valida, per non avere rilevato comunque il decorso del termine stesso (14.1.2013 - 12.4.2018, quest'ultima quale data di notifica della intimazione di pagamento).

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2945 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento alla ritenuta natura di atto interruttivo della prescrizione, da parte dei giudici di seconde cure, attribuito alla istanza di rateizzazione.

5. Il ricorso non è fondato.

6. Preliminarmente deve sottolinearsi che si terrà conto unicamente delle censure rite et recte formulate con il ricorso introduttivo e non anche di quelle prospettate con la memoria ex art. 380 bis cpc la cui sola funzione è quella di illustrare le doglianze già proposte (Cass. n. 17893/2020).

7. Ciò premesso, il primo motivo non è meritevole di accoglimento.

8. La gravata sentenza ha dato atto che l'appellante si era limitato e reiterare la contestazione della riconducibilità a sé della firma apposta sull'avviso di ricevimento della nota di addebito; non è stato fatto cenno ad Ric. 2021 n. 15025 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3- una chiesta procedura di disconoscimento né alla proposizione di una querela di falso presentata in sede di gravame: rilievi che lo stesso ricorrente deduce di avere avanzato in primo grado senza però specificare gli esatti termini con cui sarebbero stati riproposti in secondo grado se non nei modi, ritenuti dai giudici di seconde cure, di mera contestazione della riconducibilità della firma a se stesso.

9. Inquadrata così la doglianza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha richiamato correttamente i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di presunzione di conoscenza (ex art. 1335 cc) dell'atto ritenendo, quindi, concordemente al primo giudice, valida la notifica effettuata all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile e non comprensibile, l'avviso di ricevimento nell'apposito spazio destinato alla firma del destinatario stesso o a persona da questi delegata.

10. Il secondo ed il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi infondati.

11. In primo luogo, va specificato che la Corte territoriale non ha ritenuto decorso il termine quinquennale prescrizionale tra la notifica dell'avviso di addebito (14.1.2013) e l'intimazione di pagamento (12.4.2018) perché il 7.3.2014 era stata presentata istanza di rateizzazione in relazione alla quale il Mazzone aveva proceduto a pagamenti parziali effettuati in adempimento del piano stabilito dall'agente di riscossione.

12. In tale contesto, correttamente la Corte di appello ha applicato i principi di legittimità secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla

I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 10327/2017).

13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2021 n. 15025 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -4- 6.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'INPS, in euro 1,200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15025-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARLk 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricarrenti - avverso la sentenza n. 3526/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3526/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 609/2019 che aveva rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento n. 017/2018/90/00381676/000 relativa, per quanto di interesse, all'avviso di addebito n. 31720120001477567000, accertando il mancato decorso del termine prescrizionale ex art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/95 atteso l'effetto interruttivo riconducibile alla documentata e non contestata richiesta di rateizzazione del 7.3.2014. 2. I giudici di seconde cure rilevavano che correttamente il primo giudice aveva, da un lato, ritenuto regolare la notifica dell'avviso di addebito e, dall'altro, in considerazione del comportamento complessivo del contribuente, che aveva avanzato l'istanza di rateizzo (il 7.3.2014) e proceduto a pagamenti parziali effettuati in adempimento del piano stabilito dall'agente di riscossione, aveva opinato che questi avesse riconosciuto la persistenza del debito contributivo nei confronti dell'INPS e non fosse decorso il termine prescrizionale rispetto alla data di notifica della intimazione (12.4.2018). 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate riscossione. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. Ric. 2021 n. 15025 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- 2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR n. 600/73 e dell'art. 4 co. 3 legge n. 890/82, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 cpc, 2700 cc, 2714 cc, 2717 cc, 2718 cc e 2719 cc, in relazione all'art. 360 co. n. 3 cpc, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in riferimento all'asserita avvenuta notifica dell'avviso di addebito; si sostiene, in particolare, che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto provata la notifica del suddetto avviso, avvenuta il 14.1.2013, nonostante che la sottoscrizione apposta dal ricevente, oltre ad essere incomprensibile, fosse del tutto apocrifa e non coincidente con la firma di esso Mazzone e nonostante che fosse stata valutata solo la copia semplice dell'avviso di ritorno, prodotto dall'Agenzia delle Entrate, e non anche l'originale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 co. 9 legge n. 335/95, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento all'asserita mancata maturazione del termine prescrizionale, non avendo la Corte territoriale considerato che l'avviso di addebito non era stato ritualmente notificato e, quand'anche avesse voluto ritenere la notifica valida, per non avere rilevato comunque il decorso del termine stesso (14.1.2013 - 12.4.2018, quest'ultima quale data di notifica della intimazione di pagamento). 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2945 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in riferimento alla ritenuta natura di atto interruttivo della prescrizione, da parte dei giudici di seconde cure, attribuito alla istanza di rateizzazione. 5. Il ricorso non è fondato. 6. Preliminarmente deve sottolinearsi che si terrà conto unicamente delle censure rite et recte formulate con il ricorso introduttivo e non anche di quelle prospettate con la memoria ex art. 380 bis cpc la cui sola funzione è quella di illustrare le doglianze già proposte (Cass. n. 17893/2020). 7. Ciò premesso, il primo motivo non è meritevole di accoglimento. 8. La gravata sentenza ha dato atto che l'appellante si era limitato e reiterare la contestazione della riconducibilità a sé della firma apposta sull'avviso di ricevimento della nota di addebito; non è stato fatto cenno ad Ric. 2021 n. 15025 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- una chiesta procedura di disconoscimento né alla proposizione di una querela di falso presentata in sede di gravame: rilievi che lo stesso ricorrente deduce di avere avanzato in primo grado senza però specificare gli esatti termini con cui sarebbero stati riproposti in secondo grado se non nei modi, ritenuti dai giudici di seconde cure, di mera contestazione della riconducibilità della firma a se stesso. 9. Inquadrata così la doglianza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha richiamato correttamente i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di presunzione di conoscenza (ex art. 1335 cc) dell'atto ritenendo, quindi, concordemente al primo giudice, valida la notifica effettuata all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile e non comprensibile, l'avviso di ricevimento nell'apposito spazio destinato alla firma del destinatario stesso o a persona da questi delegata. 10. Il secondo ed il terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi infondati. 11. In primo luogo, va specificato che la Corte territoriale non ha ritenuto decorso il termine quinquennale prescrizionale tra la notifica dell'avviso di addebito (14.1.2013) e l'intimazione di pagamento (12.4.2018) perché il 7.3.2014 era stata presentata istanza di rateizzazione in relazione alla quale il Mazzone aveva proceduto a pagamenti parziali effettuati in adempimento del piano stabilito dall'agente di riscossione. 12. In tale contesto, correttamente la Corte di appello ha applicato i principi di legittimità secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla I. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 10327/2017). 13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 15025 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- 6.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'INPS, in euro 1,200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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