CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante pro tempore signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidentee legale rappresentante avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 146/2023 depositatal’8 febbraio 2023 nel proc. 952/2020 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso affidato a quattro motivi la società [OSCURATO:SOCIETA] diPasquale Della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]), con sede legalea Cetara (SA), impugna la sentenza 8 febbraio 2023 della Corte d’appellodi Salerno che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza 24 novembre2020 n. 2811 del Tribunale di Salerno.Nel giudizio di primo grado l’odierna ricorrente aveva propostoopposizione contro il decreto 30 giugno 2011 n. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno– settore attività produttive, agricoltura e foreste, recante revoca, perinadempimento, del contributo pubblico in conto capitale di euro1.084.300,00, pari al 70% della spesa ammessa a contributo, concesso condecreto 20 dicembre 2005 n. 3, nonché contro l’ordinanza ingiunzione n. 2dell’11 maggio 2012 emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 dallaProvincia di Salerno – settore attività produttive, agricoltura e foreste, conla quale era stato ingiunto alla società di pagare la complessiva somma dieuro 77, di cui euro 972.455,16 pari all’importo già erogato, oltre interessie spese di notifica.2. A quanto emerge dagli atti, nell’ambito del POR Campania 2000-2006Misura 4.22), la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno aveva ammesso l’odierna ricorrente alfinanziamento del progetto “Tonno rosso a Salerno” che prevedeva larealizzazione di sei gabbie circolari per la stabulazione del tonno rosso daposizionare al largo della costa della provincia.Col decreto n. 3/2005 di concessione del contributo pubblico la [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a carico della società, ai sensi dell’articolo 12 delNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026decreto, l’obbligo “di non distogliere dall’uso previsto dal progetto e dalladestinazione le strutture fisse per almeno 10 anni e quelle mobili per almeno5 anni dall’accertamento di regolare esecuzione delle opere e degli acquistiammessi”, con espresso avvertimento che “in caso di mancato rispetto degliobblighi suddetti si procederà al recupero delle somme corrisposterivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggioratedegli interessi legali”.Dopo alterne vicende, comprensive altresì di una prima revoca delcontributo (3 novembre 2008) poi annullata, di una variazionedell’originario progetto col trasferimento dell’impianto da Battipaglia aCetara, di proroghe del termine per ultimare i lavori, si era giunti al collaudo,certificato come regolarmente eseguito il 30 giugno 2009.Con nota 9 dicembre 2010 [OSCURATO:SOCIETA] aveva però comunicato che, aseguito di una serie di eventi meteo-marini avversi, alcune delle sei gabbiecomponenti l’impianto si erano staccate dagli ormeggi finendo spiaggiate suvari siti del litorale.Tali circostanze erano state confermate anche dalla Capitaneria di Porto– [OSCURATO:PERSONA] di Salerno che aveva effettuato sopralluoghi presso ilsito di ancoraggio a largo della costa del comune di Cetara. Si legge nellasentenza impugnata: «Con nota dell’11 marzo 2011, […] la Capitaneria diPorto – [OSCURATO:PERSONA] di Salerno segnalava alla [OSCURATO:PERSONA] che l’impiantodi cui trattasi aveva subito consistenti danni per effetto del distacco diquattro delle sei gabbie da cui era costituito, “per i quali la scrivente hainteressato l’[OSCURATO:PERSONA] di Cetara (SA), competente per ilrilascio della relativa concessione, nonché, ha diffidato la stessa societàconcessionaria al ripristino dell’impianto e dei segnalamenti marittimi ai finidella sicurezza della navigazione, nonché per il recupero del materiale …”,riferendo, inoltre, che, “nell’impianto de quo, fin dall’origine, non è statomai immesso alcun esemplare di tonno, anche per ragioni legate al regimeNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026normativo comunitario vigente, che nel 2010 ha istituito una moratoria peril nostro Paese”».Il 14 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito una verifica dello statodell’impianto constatando l’effettivo sganciamento di quattro delle seigabbie componenti l’apparato di stabulazione per i tonni e l’evidenteammaloramento delle altre due. Veniva così formalmente intimato a De.Mo.Pesca il ripristino delle gabbie e del sistema di segnalazione necessario perla sicurezza della navigazione, scomparso a causa dei marosi.All’esito di un sopralluogo condotto nel mese di giugno 2011, personaledi vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] aveva riscontrato che la situazione di fatto nonera mutata, segno dell’inerzia di [OSCURATO:SOCIETA].Con determinazione n. 177 del 6 maggio 2011 il Comune di Cetaraaveva dichiarato [OSCURATO:SOCIETA] decaduta dalla concessione demanialemarittima per il mancato pagamento dei canoni concessori degli anni 2009e 2010.Con note 21 e 27 giugno 2011 [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato alComune di Cetara, e per conoscenza alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, che nei giornisuccessivi avrebbe rimosso l’intero impianto di stabulazione e sgomberatol’intera area in concessione.Sulla base di tali fatti la [OSCURATO:PERSONA] col decreto n. 2 del 30 giugno 2011aveva revocato la concessione del contributo sia per il «mancato rispettodegli impegni assunti» da [OSCURATO:SOCIETA], tra i quali l’obbligo di mantenerela funzionalità dell’impianto, sia per la «mancata proroga della concessione»demaniale, necessaria a consentire la legittima collocazione della strutturaoff-shore. Successivamente aveva emesso l’ordinanza – ingiunzione 11maggio 2012 ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639.3. Il Tribunale di Salerno aveva respinto l’opposizione proposta daDe.Mo. Pesca con sentenza confermata dalla Corte d’appello.4. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno resiste con controricorso.Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/20265. In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieillustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «[OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 112, 115 E116 C.P.C. – ART. 2697 C.C.) – VIOLAZIONE DELL’ART.12 [OSCURATO:PERSONA] N. 03/2005, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N. 3, C.P.C.».1.1. La formula di sintesi spiega che la ricorrente «contesta che la Cortedi Appello di Salerno nel respingere il primo motivo di gravame propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]., non ha operato alcuna valutazione di naturagiuridica in relazione alle censure in esso specificamente formulate, ma si èlimitata ad affermare, in maniera del tutto generica, la legittimitàdell’operato della [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai mezzi utilizzati, per effettodel preteso sopravvenuto inadempimento del beneficiario. La Corte haomesso di esaminare, in concreto, la censura, in particolar modo conriferimento alla eccepita inidoneità dello strumento della revoca presceltodall’Amministrazione provinciale per adottare gli atti impugnati».Nelle pagine 9 – 13 del ricorso la ricorrente deduce che «lo strumentodella revoca» era inidoneo a «ritirare il contributo concesso e richiederne larestituzione con ordinanza ingiunzione»; che a fronte di un «ipotetico,quanto indimostrato, inadempimento» di [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto agire in sede civile per far valere «la risoluzione contrattuale perinadempimento» e non emettere un atto di revoca, fondato «susopravvenuti motivi di pubblico interesse, su nuovi presupposti di fatto o suuna nuova e contraria valutazione delle originarie circostanze di fatto».Aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello,non era [OSCURATO:SOCIETA] a dover dimostrare l’insussistenzadell’inadempimento.Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026Conclude (pagine 10-13) nel senso che «in ogni caso» De.Mo. Pescaaveva provato «fatti imprevedibili» tali da far sorgere «difficoltà nellagestione ed esecuzione del contratto di finanziamento sottoscritto» idoneea evidenziare «l’insussistenza di qualsiasi ipotesi di violazione dell’art. 12del decreto concessorio n. 3/2005» volto, a suo dire, «non […] a sanzionare[…] qualsivoglia interruzione e/o malfunzionamento dell’impianto indiscorso, anche se temporaneo e non imputabile al concessionario, masoltanto l’eventuale condotta truffaldina di quest’ultimo finalizzata a nonrealizzare l’opera ovvero a dismetterla anticipatamente», condotta chedoveva escludersi nel caso in esame.1.2. Il motivo, che si dice formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., è carente di specificità, mescola asseriti vizi di attività e vizi digiudizio, tratta congiuntamente di questioni di diritto e questioni di fatto,non coglie la ratio decidendi incentrata sul pacifico mancato rispetto degliobblighi assunti dal beneficiario del contributo pubblico e dunque è, nelcomplesso, inammissibile.E’ altresì inammissibile perché, limitandosi a un generico richiamoall’atto di appello inidoneo a soddisfare il requisito dell’autosufficienza eprospettando una generica censura della decisione impugnata, non illustracon chiarezza quali sarebbero le norme di diritto sostanziale (tale non è, adesempio, l’art. 12 del decreto di concessione del contributo) violate né incosa consista l’asserita violazione; omette di considerare che quello svoltosiin primo e secondo grado è stato un giudizio non sull’atto ma sul rapporto;non si confronta con l’orientamento di legittimità in tema di utilizzodell’ingiunzione fiscale ex art. 3, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, al fine diottenere, dopo la revoca del contributo pubblico, la restituzione dellesomme erogate al beneficiario e di opposizione a detta ingiunzione (fra lealtre, Cass., sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28301; Cass., sez. un., 18 dicembre2008, n. 29529) né considera l’inammissibilità per carenza di interesseun’opposizione ex art. 3, r.d. n. 639/1910 fondata unicamente sul difettoNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026dei presupposti per emettere l’ingiunzione oppure su vizi relativi ai requisitidi contenuto – forma dell'atto amministrativo (Cass., sez. III, ord. 8 febbraio2023, n. 3843; Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2022, n. 23346; Cass., sez.lav., 20 giugno 2016, n. 12674); confonde il generale istituto di dirittoamministrativo della revoca per fatti sopravvenuti suscettibili di indurre auna nuova e diversa valutazione di opportunità con la revoca – decadenza,o revoca sanzionatoria (cfr. Cons. Stato, sez, V, 19 aprile 2024, n. 3569),fondata invece, come nel caso di specie, sull’inadempimento da parte delbeneficiario del contributo pubblico, nella fase esecutiva del rapporto, degliobblighi al rispetto dei quali il contributo era stato condizionato (cfr. Cass.,sez. un., ord. 20 maggio 2024, n. 13992; Cass., sez. un., ord. 18 gennaio2024, n. 1946; Cass., sez. un., ord. 11 luglio 2014, n. 15941).Sul punto si è espressa con chiarezza la Corte d’appello di Salerno(pagine 3–4), laddove ha distinto la revoca de qua, fondata sul«sopravvenuto inadempimento» di [OSCURATO:SOCIETA] inteso quale«inadempimento del programma di investimento», dall’eserciziodell’autotutela di secondo grado di cui all’art. 21-quinquies, l. n. 241/1990,per poi osservare: «In sostanza, con il decreto n. 2 del 30 giugno 2011, laProvincia di Salerno ha revocato il contributo pubblico concesso alla “De.mo.Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” non a causa dell’originariaassenza delle condizioni giustificative già positivamente valutate, ma inragione dell’inadempimento del programma di investimento, utilizzando, inmancanza di qualsiasi preclusione normativa, il procedimentoamministrativo per far valere e sancire la risoluzione del rapporto negozialeintercorso con tale società».Che poi l’azione di ripetizione dell’indebito sia proposta direttamente algiudice civile o sia invece esercitata con lo strumento dell’ingiunzionefiscale, ove ne sussistano gli specifici presupposti inerenti allecaratteristiche del credito (v. ora Cass., sez. un., 1° febbraio 2025, n. 2448,paragrafi 44 - 45; cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 11992) e nonNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026messi in discussione col ricorso per cassazione, non vi è una apprezzabiledifferenza, ben potendo il destinatario dell’ingiunzione fare opposizione edunque introdurre un giudizio civile nel quale si discuterà (anche) dellafondatezza o meno della pretesa creditoria dell’ente pubblico.Ancora: il motivo è inammissibile perché, a pag. 10, lamenta l’asseritaviolazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. in tema diripartizione dell’onere della prova ma si riporta a un mero obiter dictum(pag. 4 della sentenza qui impugnata), quando invece la Corte d’appello diSalerno, come già il giudice di primo grado, ha ravvisato la prova positivadell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] nella «dirimente circostanza delmancato ripristino dell’impianto danneggiato dagli avversi eventi verificatisinegli ultimi mesi del 2010» (pag. 7), dove per “dirimente”, come ben sicomprende dall’analisi letterale e poi dall’esame della motivazione nel suoinsieme, la Corte d’appello intende la circostanza “risolutiva”, “decisiva”,“determinante”, ossia, allargando lo sguardo al più ampio contestodelineato in motivazione, la causa o il fatto “sufficiente” a fondare egiustificare la revoca del contributo pubblico per violazione dell’art. 12,decreto 20 dicembre 2005 n. 3, e così a far sorgere, una volta emesso ildecreto di revoca, l’obbligazione restitutoria in capo alla società beneficiariaper essere venuta meno la causa dell’attribuzione patrimoniale (Cass., sez.un., 19 novembre 2019, n. 30007).Ciò è esplicitato dalla stessa Corte d’appello, laddove l’avvenutadecadenza dalla concessione demaniale viene presentata quale «ulterioreelemento legittimante» a base della revoca (pag. 7), dunque quale fattoreaggiuntivo, mentre l’omessa apposizione, sulle attrezzature dell’impianto,delle targhe identificative degli enti finanziatori del progetto – e anche qui,a ben vedere, ci si trova di fronte a un obiter dictum estraneo alla ratiodecidendi - viene menzionata solo ad colorandum, a “corroborare” erafforzare qualcosa che già era stato acquisito, quale ulteriore sintomo della«incapacità […] di onorare gli impegni assunti», e presentata comeNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026violazione minore, di certo non comparabile con la «dirimente» violazionecostituita dal «mancato ripristino della struttura» e dalla «sua conseguentedismissione» (pag. 8).Inoltre, laddove, peraltro con censura priva di specificità, critical’interpretazione dell’art. 12 del decreto di concessione del contributoaccolta dai giudici di merito (pag. 12), la ricorrente non spiega quale canoneermeneutico ex lege sarebbe stato (e perché) violato, il che costituisce unaulteriore ragione di inammissibilità del composito motivo.Infine, il motivo è inammissibile perché (si vedano le pagine 10-13) èvolto a sollecitare una lettura dei fatti di causa diversa da quella offerta, conl’effetto di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c., dai giudici di merito, quandoinvece nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione degli elementiprobatori posti a fondamento del provvedimento impugnato.A base della decisione della Corte d’appello, che alla luce delleallegazioni delle parti ha analizzato con cura i non contestati documenti eha ricostruito in modo preciso quanto accaduto tra la nota 9 dicembre 2010di [OSCURATO:SOCIETA] (la prima segnalazione relativa al distacco di alcune gabbiedell’impianto di stabulazione, arenatesi sulle spiagge) e le note 21 e 27giugno 2011 di De.Mo.Pesca (che preannunciava la prossima rimozionedell’intero impianto e lo sgombero dell’area in concessione), vi è la«dirimente circostanza» del mancato ripristino e dunque del non utilizzodell’impianto danneggiato dagli eventi naturali (nel quale, peraltro, a quantosi desume dalla nota 11 marzo 2011 della Capitaneria di Porto, mai erastato immesso alcun esemplare di tonno).Nella sentenza d’appello si legge infatti:«La richiamata documentazione dimostra che, alla data del 15 giugno2011, la “De.mo. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] C.”, nonostante le diffidericevute dalla Capitaneria di Porto e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, non avevaancora provveduto a ripristinare l’impianto di stabulazione dei tonnidanneggiato, unitamente alla segnaletica posta a presidio della sicurezzaNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026della navigazione, dalle mareggiate abbattutesi sul golfo di Salerno sul finiredell’anno 2010, in tal modo non garantendone la manutenzione e lafunzionalità e, dunque, incorrendo nella violazione dell’art. 12 del decretodi concessione del contributo del 20 dicembre 2005, che imponeva l’obbligo“di non distogliere dall’uso previsto dal progetto e dalla destinazione lestrutture fisse per almeno dieci anni e quelle mobili per almeno cinque annidall’accertamento di regolare esecuzione dell’esecuzione delle opere e degliacquisti ammessi”, con l’espresso avvertimento che “in caso di mancatorispetto degli obblighi suddetti si procederà al recupero delle sommecorrisposte rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo emaggiorate degli interessi legali”.A fronte di tale violazione, la “De.mo. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” non può sostenere di aver assolto gli obblighi derivanti dal decretodi concessione del contributo per aver regolarmente costruito l’impianto,realizzarlo, ma, anche e soprattutto, nell’utilizzarlo, per almeno unquinquennio, per l’allevamento dei tonni e lo sviluppo del settore ittico,sicché il mancato ripristino della struttura di stabulazione, traducendosi, difatto, nella sua dismissione, confermata dalla manifestata volontà dirimuoverla integralmente e di rilasciare l’area demaniale ove era ubicata,precludeva il raggiungimento degli obiettivi per i quali era stato erogato ilfinanziamento pubblico.In tale prospettiva, risulta privo di rilevanza l’assunto difensivo della“De.mo. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” secondo cui l’impiantodi stabulazione non venne attivato anche a causa del blocco della campagnadi pesca per la flotta a circuizione, disposto dal Ministero delle PoliticheAgricole, Alimentari e Forestali con decreto del 27 aprile 2010, giacché lapredetta limitazione non esonerava la società beneficiaria dall’assicurarnela conservazione e il funzionamento in conformità all’uso e alla destinazioneprevisti nel progetto ammesso al contributo».Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026La ricostruzione dei fatti così operata non può qui essere messa indiscussione.2. Col secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. si deduce: «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. – ART. 2697 C.C.)– VIOLAZIONE DELL’ART. 12 [OSCURATO:PERSONA] N.03/2005, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N. 3, C.P.C.».2.1. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha errato nel ritenere ladecadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dalla concessione demaniale idonea agiustificare la revoca del contributo, e ciò perché tale circostanza nonrientrava tra le cause legittimanti la revoca ai sensi dell’art. 12 del decreton. 3/2005 e inoltre perché [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver spiegato formaleimpugnazione di quel provvedimento, si era adoperata per saldare ognipendenza nei confronti del Demanio marittimo e aveva presentato, in data28 febbraio 2013, apposita istanza per la definizione agevolata.La Corte d’appello, dopo aver motivato sull’inadempimento della societàbeneficiaria del contributo pubblico, aveva affermato:«Peraltro, avendo il Comune di Cetara, con determinazione n. 72 del 6maggio 2011, dichiarato la “De.mo. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s.” decaduta dalla concessione demaniale rilasciatale l’11 dicembre2008 proprio per l’attività di stabulazione dei tonni, in ragione del mancatopagamento dei relativi canoni, tale società era ormai priva del titololegittimante l’occupazione e lo sfruttamento dello specchio d’acqua a tal fineriservatole, id est del presupposto indefettibile per la realizzazione delprogramma di investimento, sicché la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno non poteva nonrevocare il contributo pubblico accordatole con decreto dirigenziale n. 3 del20 dicembre 2005.Pertanto, la “De.mo. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” nonpuò utilmente eccepire che la decadenza dalla concessione demanialemarittima non era prevista nel decreto del 20 dicembre 2005 quale causaNumero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026di revoca del contributo pubblico, dal momento che tale provvedimentoautorizzativo costituiva l’antecedente logico-giuridico necessario per larealizzazione e il funzionamento dell’impianto di stabulazione dei tonni, inassenza del quale non erano perseguibili le finalità del progetto finanziato.In sostanza, al di là della dirimente circostanza del mancato ripristinodell’impianto danneggiato dagli avversi eventi meteo marini verificatisi negliultimi mesi del 2010, la decadenza della “[OSCURATO:SOCIETA].” dalla concessione demaniale, pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] il 6 maggio 2011, costituiva un ulteriore elemento legittimante larevoca del contributo pubblico erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, nonassumendo alcun rilievo in senso contrario né la sua impugnazione conricorso straordinario al Capo dello Stato, né la proposizione dell’istanza didefinizione agevolata del contenzioso relativo ai canoni scaduti ed insoluti,per non essere giammai stato prospettato, né, tanto meno, documentatol’esito favorevole di tali iniziative.Non può negarsi, infine, che l’omessa apposizione sulle attrezzaturedell’impianto delle targhe identificative degli Enti finanziatori del progetto,pur costituendo un inadempimento di minore gravità rispetto al mancatoripristino della struttura e alla sua conseguente dismissione, comportavacomunque la violazione di un obbligo espressamente previsto nel decreto diconcessione del 20 dicembre 2005, corroborando l’incapacità della societàbeneficiaria di onorare gli impegni assunti e, di riflesso, la legittimitàdell’emanato provvedimento di revoca del contributo».2.2. Il motivo è inammissibile poiché, inosservato l’onere di specificità(art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), la ricorrente, da un lato, non argomentain ordine alla - solo genericamente lamentata - violazione di norme didiritto, neppure analizzate nel loro significato e nella loro portata inrelazione alla fattispecie concreta, e si limita a proporre una interpretazionedell’art. 12 del decreto di concessione di contributo diversa da quella accoltanella sentenza impugnata; dall’altro, introduce elementi di puro fatto,Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026peraltro irrilevanti, estranei all’oggetto del giudizio di legittimità e allastessa previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Peraltro, incontestata la ratio decidendi fondata sull’inadempimentodell’obbligo di non distogliere l’impianto dall’uso previsto dal progetto e dalladestinazione alla stabulazione del tonno rosso per i periodi minimi indicatinell’art. 12, cit., il motivo è privo di efficacia.3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta «[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 112, 115 E 116C.P.C. – ART.2697 C.C.) – VIOLAZIONE DELL’ART.12 [OSCURATO:PERSONA] N.03/2005, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N.3, C.P.C. .3.1. Secondo la ricorrente la Corte d’appello ha errato nel ritenere chela mancata apposizione, sulle strutture dell’impianto, delle targhe riportantigli estremi identificativi degli enti cofinanziatori del progetto sarebbedimostrazione della «incapacità della società beneficiaria di onorare gliimpegni assunti», mentre, a quanto emerge per tabulas dal decretoconcessorio n. 3/2005, l’eventuale violazione del punto h) dell’art. 12 noncomporta affatto la revoca del contributo.3.2. Il motivo è inammissibile per molteplici ragioni, già esposte nelcorso dell’esame dei primi due motivi.E’ sufficiente rilevare che esso non attinge la ratio decidendi fondata sulmancato ripristino dell’impianto off shore (v. supra n particolare i paragrafi1.2., 2.1. e 2.2.).4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta «[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 112, 115 E 116C.P.C. – ART. 2697 C.C.) – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 [OSCURATO:PERSONA] N. 03/2005, [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, N.3, C.P.C.».4.1. La ricorrente si riferisce al passo della motivazione che illustra leragioni del rigetto del quinto motivo di appello.A tal proposito nella sentenza qui impugnata si legge:Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026«Infondato è anche l’ultimo motivo di gravame, con il quale la “De.mo.Pesca di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” contesta l’eccessivo ammontaredell’importo preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno con l’ingiunzione dipagamento, lamentando che il giudice di primo grado ha omesso di statuiresu tale doglianza. Ed invero, alla stregua dell’art. 12 del decreto diconcessione n. 3 del 20 dicembre 2005, l’Ente locale, nel revocare ilcontributo pubblico, doveva necessariamente disporre il recupero dell’interasomma versata alla società beneficiaria, oltre rivalutazione monetaria edinteressi al tasso legale, non avendo alcun potere di valutare la sussistenzadi eventuali condizioni per ridurne l’entità e limitare la propria pretesarestitutoria».Secondo la ricorrente, che pure deduce l’error in iudicando, la Cortesalernitana non ha esternato le ragioni del rigetto del quinto motivo diappello, mentre l’importo di euro 1.024.725,00 chiesto dalla Provinciaappare «oltremodo sproporzionato ed illogico» poiché il contributo concessoera stato regolarmente impiegato per la realizzazione dell’impianto distabulazione «e il suo successivo ripristino a seguito dei danni riportati nelnovembre 2010» e l’impianto era stato «utilizzato per tre dei complessivicinque anni previsti dal decreto di concessione», dovendosi così escludereuna «distrazione e/o indebito utilizzo dei fondi pubblici assegnati».4.2. Con tali deduzioni non viene neppure mossa una argomentata especifica censura alla sentenza d’appello sotto il profilo del vizio di giudizio,ossia una critica ragionata e puntuale della motivazione del provvedimentoimpugnato e, dunque, non si rinviene un motivo di ricorso per cassazionein senso proprio, potendosi al più ravvisare un “non motivo”, nullo perchéinidoneo al raggiungimento dello scopo, la proposizione del quale èsanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,oltre che dell’art. 375, comma 2, n. 1, c.p.c. (Cass., sez. III, ord. 16 giugno2025, n. 16077; Cass., sez. III, ord. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass., sez. III,Numero registro generale 7389/2023Numero sezionale 4183/2025Numero di raccolta generale 12452/2026Data pubblicazione 04/05/2026ord. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330;Cass., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359).5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.7. Sussistono i presupposti processuali del c.d. raddoppio del contributounificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il27 novembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli