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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15989/2022

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guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17575 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 1288/01/2017, depositata in data 4 dicembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 116/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso di accoglimento parziale del ricorso proposto avverso cartella di pagamento con la quale, ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92, era stata iscritta a ruolo la complessiva somma di euro 48.762,51, a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso n. 235/03/2009 che, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente, aveva confermato l'impugnato presupposto avviso di rettifica e liquidazione per l'anno 2006; - la CTR, per quanto di interesse, in punto di diritto, ha affermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in considerazione del giudizio - promosso dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA], cui aveva preso parte, nella qualità di litisconsorte necessaria anche la società Scavolo - definito con la sentenza n. 452/02/2016 della CTR del Molise di rigetto del gravame proposto dall'Ufficio avverso il presupposto avviso di rettifica e liquidazione; 2 r\ t) -la società contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo complesso motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 comma 1, n 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: 1) sotto il profilo della ultra petizione, per avere la CTR - a fronte del motivo di appello dell'Ufficio concernente l'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 avendo la CTP di Campobasso con la sentenza n. 116/02/12 statuito la non debenza delle sanzioni in base a doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e non ai vizi propri della cartella esattoriale - ecceduto il thema decidendum fondando la decisione di rigetto del gravame dell'Amministrazione sull'esito di un procedimento "connesso" di annullamento dell'atto impositivo presupposto (con sentenza della CTR del Molise n. 452/2/2016) non dedotto in giudizio da nessuna delle due parti; 2) sotto il profilo della omessa pronuncia, per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello concernente la violazione dell'art. 19 cit.; - in disparte l'avere la ricorrente richiamato, per mero errore, in rubrica il n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., il motivo è fondato sotto entrambi i profili dedotti; -premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 50, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12 gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213); in particolare, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Cass.

Sentenza n. 9002 del 11/04/2018); nella specie - a fronte del motivo di appello dell'Ufficio concernente l'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTP di Campobasso, con la sentenza n. 116/2/2012, in accoglimento parziale del ricorso della società, annullato le sanzioni iscritte a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria e non a vizi propri della cartella - la CTR ha fondato la decisione di rigetto del gravame dell'Ufficio, con annullamento della cartella in questione, sull' esito ( con sentenza n. 452/2/2016 della CTR del Molise) sfavorevole all'Amministrazione di altro giudizio di impugnazione del presupposto avviso promosso da socio coobbligato- cui aveva preso parte la società contribuente quale assunta litisconsorte necessaria; invero, avuto riguardo all'atto di appello dell'Ufficio e alle controdeduzioni in sede di gravame della società contribuente ( debitamente trascritte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) la questione posta a base della sentenza impugnata esula dalla materia del contendere del giudizio di gravame; - per altro verso, la CTR ha palesemente omesso di trattare la specifica censura specifica proposta dall'Ufficio appellante in ordine all'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 ( v. pagg. 12-13 dell'atto di appello trascritto in ricorso); ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 6835 del 2017 ;Cass. n. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 2697 c.c. per avere la CTR fondato la decisione di rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla sentenza n. 452/2/2016 della CTR del Molise, ancorché non vi fosse alcuna prova della formazione del giudicato esterno con riferimento a quest'ultima; -l'accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Molise, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17575 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 1288/01/2017, depositata in data 4 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 116/02/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso di accoglimento parziale del ricorso proposto avverso cartella di pagamento con la quale, ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92, era stata iscritta a ruolo la complessiva somma di euro 48.762,51, a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso n. 235/03/2009 che, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente, aveva confermato l'impugnato presupposto avviso di rettifica e liquidazione per l'anno 2006; - la CTR, per quanto di interesse, in punto di diritto, ha affermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in considerazione del giudizio - promosso dal coobbligato [OSCURATO:PERSONA], cui aveva preso parte, nella qualità di litisconsorte necessaria anche la società Scavolo - definito con la sentenza n. 452/02/2016 della CTR del Molise di rigetto del gravame proposto dall'Ufficio avverso il presupposto avviso di rettifica e liquidazione; 2 r\ t) -la società contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo complesso motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 comma 1, n 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: 1) sotto il profilo della ultra petizione, per avere la CTR - a fronte del motivo di appello dell'Ufficio concernente l'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 avendo la CTP di Campobasso con la sentenza n. 116/02/12 statuito la non debenza delle sanzioni in base a doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria e non ai vizi propri della cartella esattoriale - ecceduto il thema decidendum fondando la decisione di rigetto del gravame dell'Amministrazione sull'esito di un procedimento "connesso" di annullamento dell'atto impositivo presupposto (con sentenza della CTR del Molise n. 452/2/2016) non dedotto in giudizio da nessuna delle due parti; 2) sotto il profilo della omessa pronuncia, per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello concernente la violazione dell'art. 19 cit.; - in disparte l'avere la ricorrente richiamato, per mero errore, in rubrica il n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., il motivo è fondato sotto entrambi i profili dedotti; -premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 50, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12 gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213); in particolare, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Cass. Sentenza n. 9002 del 11/04/2018); nella specie - a fronte del motivo di appello dell'Ufficio concernente l'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTP di Campobasso, con la sentenza n. 116/2/2012, in accoglimento parziale del ricorso della società, annullato le sanzioni iscritte a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria e non a vizi propri della cartella - la CTR ha fondato la decisione di rigetto del gravame dell'Ufficio, con annullamento della cartella in questione, sull' esito ( con sentenza n. 452/2/2016 della CTR del Molise) sfavorevole all'Amministrazione di altro giudizio di impugnazione del presupposto avviso promosso da socio coobbligato- cui aveva preso parte la società contribuente quale assunta litisconsorte necessaria; invero, avuto riguardo all'atto di appello dell'Ufficio e alle controdeduzioni in sede di gravame della società contribuente ( debitamente trascritte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) la questione posta a base della sentenza impugnata esula dalla materia del contendere del giudizio di gravame; - per altro verso, la CTR ha palesemente omesso di trattare la specifica censura specifica proposta dall'Ufficio appellante in ordine all'assunta violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/97 ( v. pagg. 12-13 dell'atto di appello trascritto in ricorso); ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 6835 del 2017 ;Cass. n. 28580 del 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 2697 c.c. per avere la CTR fondato la decisione di rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla sentenza n. 452/2/2016 della CTR del Molise, ancorché non vi fosse alcuna prova della formazione del giudicato esterno con riferimento a quest'ultima; -l'accoglimento del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Molise, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti
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