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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24228/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1224/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il fabbricato di proprietà diDomenico, Carmine e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], si trovava alla distanzaNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026di 4,54 m. dal proprio fabbricato, quindi inferiore ai 4,90 metrilegittimati e riportati nei grafici allegati alla concessione edilizia rilasciataal sig. [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all’esistenza dell’attuale fabbricatoViottolo , chiese al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare laviolazione delle distanze con condanna al ripristino e al risarcimento deldanno.1.2.

I convenuti eccepirono l’acquisto per usucapione del diritto amantenere l’intero fabbricato a una distanza inferiore a quella previstadagli strumenti urbanistici del Comune di Battipaglia, chiedendo anche lacondanna dell’attore al risarcimento del danno per lite temeraria.2.

Il Tribunale, rigettate le pretese attoree, accolse la domandariconvenzionale, dichiarando l’acquisizione per intervenuta usucapioneventennale in favore della parte convenuta del diritto di servitù amantenere l’intero fabbricato, sito in Battipaglia alla via Belvedere n. 139,a una distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici delmedesimo Comune, condannando altresì la Vitolo al pagamento di unasomma di denaro ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre che alle spesedi lite.3.

La Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello proposto dallaVitolo, confermando la sentenza di prime cure.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- dalle dichiarazioni dei testi escussi, emergeva che il fabbricato oggetto dicausa fosse abitato dalla famiglia Palo sin dal dopoguerra, ritenendopertanto provata l’intervenuta usucapione in favore degli originariconvenuti del diritto al mantenimento in sito dell’edificio.- la Corte rilevava altresì che è ammissibile l’acquisto per usucapione diuna servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione adistanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e daglistrumenti urbanistici, anche nel caso di costruzione abusiva, il difetto diNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026concessione non incide sul possesso ad usucapionem.

Il mancato rispettodelle distanze deve essere fatto valere entro venti anni dalla realizzazionedella costruzione, per cui in caso contrario si realizza l’usucapione e non èpiù possibile la demolizione. (Cass. civ. sez.

II 14916/2015 – ordinanza n.343/2023) .5.

Successivamente la Corte salernitana accolse l’istanza dicorrezione di errore materiale della anzidetta sentenza, disponendol’indicazione nel dispositivo della seguente statuizione: liquida le spesedi lite in euro 7.000,00 per compenso a ciascun difensore e iva e cnapcome per legge e spese generali a carico di parte appellante e con6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato sudue motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte in qualità di eredidi Domenico, Carmine e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso.7.

È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bisc.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso,comunicata in data 17/5/2024, e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno depositato istanza di decisione ex art. 380bis, comma2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza incamera di consiglio, nell’imminenza della quale entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.873 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., avendo ilgiudice di prime cure, con motivazione scarna e apparente, ritenutoprovata la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta,nonostante la Corte di cassazione, con sentenza n. 4240/2010, abbiaaffermato che il decorso del tempo e l’inerzia dell’interessato non possonocostituire elementi utili ad aggirare la normativa statale ed urbanisticalocale in violazione delle distanze.Numero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 132 co. 2 n. 4 e dell’art 111 co. 6 Cost, nonché il difetto dimotivazione in violazione dell’art 132 co. 2 n. 4 e dell’art 111 comma 6cost, in relazione all’art. 873 cod. civ. e al regolamento del comune diBattipaglia.

In altri termini, la ricorrente deduce il difetto di prova inmerito alla domanda riconvenzionale, atteso che i testi escussi avevanoriferito di aver visto abitare il fabbricato di proprietà di Carmine e AldoPalo, senza che tuttavia fossero prodotti un certificato storico di famigliaovvero certificazione ipocatastale.Preliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.I due motivi, tra loro correlati, risultano manifestamente destituiti digiuridico fondamento.Assumendo ora essere state violate norme di legge, oral’insussistenza di una vera e propria motivazione, la ricorrente contestache possa usucapirsi il diritto a costruire a una distanza minore rispetto aquella prevista dal codice civile o dagli strumenti urbanistico-edilizi locali.L’asserto sconta il difetto di non confrontarsi con la consolidatagiurisprudenza di legittimità (e sotto tale profilo è inammissibile, siccomepredicato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 7155, 21/3/2017, Rv.643549).Per vero, costituisce diritto vivente il principio secondo il quale èammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto ilmantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalcodice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel casoin cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessioneedilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico,Numero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (Sez. 2, n.25843, 5/9/2023, Rv. 668969; conf., ex multis, Cass. nn. 12865/2022,827/2018, 1395/2017, 11052/2016, 3989/2013, 22824/2012,4240/2010).

Rimasto isolato il contrario indirizzo assolutamenteminoritario (Cass. n. 20769/2007), la parte ricorrente non offre elementiper rimeditare sul punto, anzi dovendosi soggiungere che questa Corte hain più occasioni reputato non sussistere attualità di contrasto alcuno.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914; da ultimo S.U. n.,2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via viaformatasi).La motivazione della Corte di Salerno, pur stringata, integrata daquella del Tribunale, richiamata e condivisa dal Giudice di secondo grado,si pone al di sopra del cd.

“minimo costituzionale”, avendo dato conto, inpunto di diritto, dell’usucapibilità del diritto in discussione e, in fatto,avendo richiamato le emergenze di causa che dimostravano la sussistenzadei presupposti del possesso “ad usucapionem”.Le spese seguono la soccombenza.Al complessivo rigetto del ricorso, conforme alla proposta didefinizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente alpagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, dellesomme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €3.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod.proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4,cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1224/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il fabbricato di proprietà diDomenico, Carmine e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], si trovava alla distanzaNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026di 4,54 m. dal proprio fabbricato, quindi inferiore ai 4,90 metrilegittimati e riportati nei grafici allegati alla concessione edilizia rilasciataal sig. [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all’esistenza dell’attuale fabbricatoViottolo , chiese al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare laviolazione delle distanze con condanna al ripristino e al risarcimento deldanno.1.2. I convenuti eccepirono l’acquisto per usucapione del diritto amantenere l’intero fabbricato a una distanza inferiore a quella previstadagli strumenti urbanistici del Comune di Battipaglia, chiedendo anche lacondanna dell’attore al risarcimento del danno per lite temeraria.2. Il Tribunale, rigettate le pretese attoree, accolse la domandariconvenzionale, dichiarando l’acquisizione per intervenuta usucapioneventennale in favore della parte convenuta del diritto di servitù amantenere l’intero fabbricato, sito in Battipaglia alla via Belvedere n. 139,a una distanza inferiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici delmedesimo Comune, condannando altresì la Vitolo al pagamento di unasomma di denaro ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre che alle spesedi lite.3. La Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello proposto dallaVitolo, confermando la sentenza di prime cure.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- dalle dichiarazioni dei testi escussi, emergeva che il fabbricato oggetto dicausa fosse abitato dalla famiglia Palo sin dal dopoguerra, ritenendopertanto provata l’intervenuta usucapione in favore degli originariconvenuti del diritto al mantenimento in sito dell’edificio.- la Corte rilevava altresì che è ammissibile l’acquisto per usucapione diuna servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione adistanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e daglistrumenti urbanistici, anche nel caso di costruzione abusiva, il difetto diNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026concessione non incide sul possesso ad usucapionem. Il mancato rispettodelle distanze deve essere fatto valere entro venti anni dalla realizzazionedella costruzione, per cui in caso contrario si realizza l’usucapione e non èpiù possibile la demolizione. (Cass. civ. sez. II 14916/2015 – ordinanza n.343/2023) .5. Successivamente la Corte salernitana accolse l’istanza dicorrezione di errore materiale della anzidetta sentenza, disponendol’indicazione nel dispositivo della seguente statuizione: liquida le spesedi lite in euro 7.000,00 per compenso a ciascun difensore e iva e cnapcome per legge e spese generali a carico di parte appellante e con6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato sudue motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte in qualità di eredidi Domenico, Carmine e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso.7. È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bisc.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso,comunicata in data 17/5/2024, e i difensori di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno depositato istanza di decisione ex art. 380bis, comma2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza incamera di consiglio, nell’imminenza della quale entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.873 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., avendo ilgiudice di prime cure, con motivazione scarna e apparente, ritenutoprovata la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta,nonostante la Corte di cassazione, con sentenza n. 4240/2010, abbiaaffermato che il decorso del tempo e l’inerzia dell’interessato non possonocostituire elementi utili ad aggirare la normativa statale ed urbanisticalocale in violazione delle distanze.Numero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 132 co. 2 n. 4 e dell’art 111 co. 6 Cost, nonché il difetto dimotivazione in violazione dell’art 132 co. 2 n. 4 e dell’art 111 comma 6cost, in relazione all’art. 873 cod. civ. e al regolamento del comune diBattipaglia. In altri termini, la ricorrente deduce il difetto di prova inmerito alla domanda riconvenzionale, atteso che i testi escussi avevanoriferito di aver visto abitare il fabbricato di proprietà di Carmine e AldoPalo, senza che tuttavia fossero prodotti un certificato storico di famigliaovvero certificazione ipocatastale.Preliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.I due motivi, tra loro correlati, risultano manifestamente destituiti digiuridico fondamento.Assumendo ora essere state violate norme di legge, oral’insussistenza di una vera e propria motivazione, la ricorrente contestache possa usucapirsi il diritto a costruire a una distanza minore rispetto aquella prevista dal codice civile o dagli strumenti urbanistico-edilizi locali.L’asserto sconta il difetto di non confrontarsi con la consolidatagiurisprudenza di legittimità (e sotto tale profilo è inammissibile, siccomepredicato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 7155, 21/3/2017, Rv.643549).Per vero, costituisce diritto vivente il principio secondo il quale èammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto ilmantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalcodice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel casoin cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessioneedilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico,Numero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (Sez. 2, n.25843, 5/9/2023, Rv. 668969; conf., ex multis, Cass. nn. 12865/2022,827/2018, 1395/2017, 11052/2016, 3989/2013, 22824/2012,4240/2010). Rimasto isolato il contrario indirizzo assolutamenteminoritario (Cass. n. 20769/2007), la parte ricorrente non offre elementiper rimeditare sul punto, anzi dovendosi soggiungere che questa Corte hain più occasioni reputato non sussistere attualità di contrasto alcuno.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914; da ultimo S.U. n.,2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via viaformatasi).La motivazione della Corte di Salerno, pur stringata, integrata daquella del Tribunale, richiamata e condivisa dal Giudice di secondo grado,si pone al di sopra del cd. “minimo costituzionale”, avendo dato conto, inpunto di diritto, dell’usucapibilità del diritto in discussione e, in fatto,avendo richiamato le emergenze di causa che dimostravano la sussistenzadei presupposti del possesso “ad usucapionem”.Le spese seguono la soccombenza.Al complessivo rigetto del ricorso, conforme alla proposta didefinizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente alpagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, dellesomme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 142/2024Numero sezionale 1611/2026Numero di raccolta generale 24228/2026Data pubblicazione 29/07/2026quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore deicontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €3.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod.proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4,cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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